Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1234

    Regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

    GU L 346 del 30.12.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1234/oj

    30.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/11


    REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 dicembre 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le norme specifiche che disciplinano l’aiuto che la Germania può concedere nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in prosieguo «il monopolio»), stabilite all’articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3)), non saranno più valide a partire dal 31 dicembre 2010.

    (2)

    Dalla relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 184, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, emerge che l’importanza del monopolio è diminuita nel corso degli ultimi anni. Tra il 2001 e il 2008, circa 70 distillerie agricole sotto sigillo (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien) hanno lasciato il monopolio. I volumi venduti dal monopolio hanno subito un netto calo dal 2003 in poi e il bilancio corrispondente è passato da 110 milioni di EUR nel 2003 a 80 milioni di EUR nel 2008. Alcune distillerie hanno così iniziato a preparare il loro ingresso sul mercato libero dando vita a cooperative, investendo in attrezzature che consumano meno energia in modo da ridurre i costi di produzione e commercializzando sempre più il proprio alcol direttamente. Tuttavia, occorre più tempo per facilitare questo processo di adeguamento e per consentire alle distillerie di sopravvivere sul libero mercato. Si ritiene necessario concedere una proroga di diversi ulteriori anni affinché la progressiva soppressione del monopolio e del relativo aiuto possa essere ultimata.

    (3)

    In alcune regioni della Germania le distillerie sono storicamente connesse alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni e svolgono una funzione importante in quanto permettono a tali aziende di rimanere in attività grazie all’apporto di redditi supplementari per gli agricoltori, il che contribuisce a garantire l’occupazione nelle zone rurali. È opportuno quindi che le distillerie agricole sotto sigillo, che trasformano essenzialmente cereali e patate, possano continuare a ricevere aiuti tramite il monopolio fino al 31 dicembre 2013. Entro tale data tutte queste distillerie sotto sigillo dovrebbero essere entrate nel libero mercato. Questa scadenza coincide anche con l’inizio del nuovo periodo di programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, il che significa che la Germania avrà la possibilità di trasferire nel proprio programma di sviluppo rurale una parte dei fondi attualmente destinati al monopolio.

    (4)

    Le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario (Abfindungsbrennereien), i proprietari di materie prime (Stoffbesitzer) e le distillerie cooperative di frutta (Obstgemeinschaftsbrennereien) contribuiscono in particolare alla tutela dei paesaggi tradizionali e della biodiversità, consentendo il mantenimento dei frutteti che forniscono le materie prime ai distillatori. Tenendo conto di quanto precede, nonché del fatto che la produzione di tali distillerie è locale e molto limitata, è opportuno che esse possano continuare a beneficiare degli aiuti concessi dal monopolio per un ultimo periodo che si conclude il 31 dicembre 2017. Entro questa data, il monopolio sarà soppresso. Per garantire che gli aiuti in questione siano effettivamente gradualmente eliminati, è opportuno che la Germania presenti annualmente, a partire dal 2013, un piano di eliminazione graduale.

    (5)

    La produzione di alcol etilico nell’ambito del monopolio è limitata e rappresenta attualmente meno del 10 % della produzione totale di alcol etilico di origine agricola in Germania. Dal momento che, in particolare, tutte le distillerie sotto sigillo saranno presenti sul libero mercato entro il 31 dicembre 2013, questa percentuale diminuirà notevolmente dopo tale data.

    (6)

    Per garantire la continuità nella concessione dell’aiuto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 182 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   La deroga di cui all’articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in prosieguo “il monopolio”) per i prodotti commercializzati, dopo ulteriore trasformazione, da parte del monopolio come alcol etilico di origine agricola di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale deroga resta in vigore fino al 31 dicembre 2017, fa salva l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, e paragrafo 3, prima frase, del TFUE e rispetta le seguenti condizioni:

    a)

    la produzione complessiva di alcol etilico che può usufruire dell’aiuto nell’ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600 000 hl nel 2011 a 420 000 hl nel 2012 e a 240 000 hl nel 2013 e non può superare i 60 000 hl all’anno dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere;

    b)

    la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo che possono beneficiare dell’aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540 000 hl nel 2011 a 360 000 hl nel 2012 e a 180 000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013, tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Una volta lasciato il monopolio, ciascuna distilleria agricola sotto sigillo può ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali, ai sensi della normativa tedesca vigente. Tale aiuto compensativo può essere concesso non oltre il 31 dicembre 2013. Esso può tuttavia essere versato in più rate, l’ultima delle quali non oltre il 31 dicembre 2017;

    c)

    le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta possono beneficiare dell’aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, a condizione che la produzione che beneficia dell’aiuto non superi i 60 000 hl all’anno;

    d)

    l’importo complessivo degli aiuti versati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di EUR e quello degli aiuti erogati dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di EUR; e

    e)

    entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull’aiuto concesso in questo ambito nel corso dell’anno precedente. La Comissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni annuali da presentare negli anni dal 2013 al 2016 includono un piano di uscita annuale per l’anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    O. CHASTEL


    (1)  Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010.

    (3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


    Top