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Document 32010R0904

    Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione)

    GU L 268 del 12.10.2010, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj

    12.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 904/2010 DEL CONSIGLIO

    del 7 ottobre 2010

    relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

    (rifusione)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

    (2)

    Gli strumenti per combattere la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo «IVA») previsti dal regolamento (CE) n. 1798/2003 dovrebbero essere migliorati e integrati in seguito alle conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008; alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo su una strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi IVA nell’Unione europea; nonché alla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 concernente la cooperazione amministrativa in materia di IVA (in prosieguo la «relazione della Commissione»). Sono anche necessari alcuni chiarimenti redazionali o pratici delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003.

    (3)

    La pratica dell’evasione e dell’elusione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale. Essa può altresì provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

    (4)

    La lotta contro l’evasione dell’IVA esige una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

    (5)

    Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero comprendere l’istituzione di un sistema comune di cooperazione tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, nell’ambito del quale le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell’IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all’acquisizione intracomunitaria di beni e all’importazione di beni.

    (6)

    La cooperazione amministrativa non dovrebbe comportare un indebito trasferimento di oneri amministrativi tra gli Stati membri.

    (7)

    Ai fini della riscossione dell’imposta dovuta gli Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare l’accertamento corretto dell’IVA. Essi devono pertanto non solo controllare l’applicazione corretta dell’imposta dovuta nel loro territorio, ma dovrebbero anche fornire assistenza ad altri Stati membri per assicurare la corretta applicazione dell’imposta connessa a un’attività che si svolge sul loro territorio e dovuta in un altro Stato membro.

    (8)

    Il controllo dell’applicazione corretta dell’IVA nelle operazioni transfrontaliere imponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore o il fornitore dipende sovente da informazioni che sono detenute dallo Stato membro di stabilimento o che possono essere ottenute molto più facilmente da quest’ultimo. Il controllo efficace di tali operazioni dipende pertanto dalla circostanza che lo Stato membro di stabilimento raccolga o sia in grado di raccogliere dette informazioni.

    (9)

    Al fine di realizzare il regime dello sportello unico previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (4) e applicare la procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, prevista dalla direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5), sono necessarie norme sullo scambio e la memorizzazione di informazioni da parte degli Stati membri.

    (10)

    In caso di operazioni transfrontaliere è importante precisare gli obblighi di ciascuno Stato membro per permettere un controllo effettivo dell’imposta nello Stato membro in cui essa è dovuta.

    (11)

    La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell’IVA sono indispensabili per il corretto funzionamento del regime dell’IVA. Essi permettono un rapido scambio di informazioni e l’accesso automatico alle stesse, rafforzando la lotta alla frode. Ciò sarà reso possibile dal rafforzamento delle banche dati sui soggetti passivi e sulle loro operazioni intracomunitarie inserendo nelle stesse una serie di informazioni sui soggetti passivi IVA e sulle loro operazioni.

    (12)

    Gli Stati membri dovrebbero attuare adeguate procedure di verifica volte ad assicurare che le informazioni siano aggiornate, comparabili e di buona qualità e quindi più affidabili. Le condizioni per lo scambio e l’accesso automatizzato degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente dovrebbero essere definite in maniera chiara.

    (13)

    Per lottare efficacemente contro la frode è necessario prevedere lo scambio di informazioni senza previa richiesta. Per facilitare lo scambio di informazioni dovrebbero essere precisate le categorie per le quali è necessario procedere allo scambio automatico.

    (14)

    Come indicato nella relazione della Commissione il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. Di conseguenza, dovrebbe essere predisposto un quadro per fornire il feedback.

    (15)

    Per effettuare controlli efficaci sull’IVA nelle operazioni transfrontaliere è necessario prevedere la possibilità di controlli simultanei da parte degli Stati membri e la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della cooperazione amministrativa.

    (16)

    La conferma della validità dei numeri di identificazione IVA su internet costituisce uno strumento sempre più utilizzato dagli operatori. Il sistema di conferma della validità dei numeri di identificazione IVA dovrebbe consentire la conferma automatizzata delle pertinenti informazioni agli operatori.

    (17)

    Alcuni soggetti passivi possono essere sottoposti a obblighi specifici diversi da quelli in vigore nello Stato membro in cui sono stabiliti, in particolare in materia di fatturazione, all’atto di fornire beni o servizi a clienti stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Occorre porre in essere un meccanismo che renda le informazioni sugli obblighi in parola prontamente disponibili per tali soggetti passivi.

    (18)

    L’esperienza pratica di recente acquisita con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell’ambito della lotta contro la frode «carosello» ha dimostrato che in alcuni casi è indispensabile attuare un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido, concernente informazioni più estese e mirate, per lottare efficacemente contro la frode. Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 7 ottobre 2008, si dovrebbe istituire una rete decentrata senza personalità giuridica, denominata Eurofisc, nel quadro del presente regolamento per l’insieme degli Stati membri, allo scopo di promuovere e facilitare una cooperazione multilaterale e decentrata che permetta di lottare in modo mirato e rapido contro frodi specifiche.

    (19)

    Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l’applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.

    (20)

    Le informazioni ottenute da paesi terzi da parte di uno Stato membro possono essere molto utili ad altri Stati membri. Parimenti, le informazioni ottenute dagli altri Stati membri da parte di uno Stato membro possono essere molto utili ai paesi terzi. Dovrebbero pertanto essere precisate le condizioni per lo scambio di tali informazioni.

    (21)

    Le norme nazionali applicabili al segreto bancario non devono opporsi all’applicazione del presente regolamento.

    (22)

    Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure adottate a livello di Unione che contribuiscono alla lotta contro le frodi IVA.

    (23)

    Per motivi di efficacia, rapidità e costo è indispensabile che le informazioni comunicate a norma del presente regolamento siano trasmesse nella misura del possibile per via elettronica.

    (24)

    Tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all’interno dell’Unione, è importante aumentare l’uso di formulari tipo nell’ambito dello scambio di informazioni affinché le richieste di informazioni siano trattate più rapidamente.

    (25)

    I termini indicati nel presente regolamento per la trasmissione di informazioni sono da considerarsi periodi massimi da non superare, fermo restando che, affinché la cooperazione sia efficace, le informazioni già in possesso dello Stato membro interpellato dovrebbero essere fornite senza indugio.

    (26)

    Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l’ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva. Tali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode.

    (27)

    Dato che le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell’articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5 di tale decisione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l’osservanza di tale legislazione.

    A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l’IVA, di verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle transazioni intracomunitarie, e di lottare contro la frode all’IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni.

    2.   Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità di cui al paragrafo 1 forniscono assistenza nella protezione del gettito IVA in tutti gli Stati membri.

    3.   Il presente regolamento fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

    4.   Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6 della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

    Articolo 2

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «ufficio centrale di collegamento»: l’ufficio che è stato designato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

    b)   «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato come tale dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;

    c)   «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3;

    d)   «autorità richiedente»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

    e)   «autorità interpellata»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;

    f)   «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;

    g)   «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

    h)   «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

    i)   «acquisizione intracomunitaria di beni»: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;

    j)   «numero d’identificazione IVA»: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;

    k)   «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull’IVA;

    l)   «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro;

    m)   «scambio spontaneo»: la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

    n)   «persona»:

    i)

    una persona fisica;

    ii)

    una persona giuridica;

    iii)

    dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; oppure

    iv)

    qualsiasi altra costruzione giuridica di qualunque natura e forma, dotata o meno di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all’IVA;

    o)   «accesso automatizzato»: possibilità di accesso immediato ad un sistema elettronico al fine di consultare alcune informazioni ivi contenute;

    p)   «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

    q)   «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (in prosieguo il «CCN») e sull’interfaccia comune di sistema (in prosieguo il «CSI»), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;

    r)   «controllo simultaneo»: il controllo coordinato della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati membri partecipanti che presentano interessi comuni o complementari.

    2.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.

    Articolo 3

    Le autorità competenti sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.

    Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2010, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento.

    La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri un elenco di tutte le autorità degli Stati membri e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    1.   Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. L’Ufficio centrale di collegamento può anche essere designato quale responsabile per i contatti con la Commissione.

    2.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

    3.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l’elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

    4.   I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 sono comunque considerati funzionari all’uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

    Articolo 5

    Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.

    Articolo 6

    Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione all’esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’articolo 10 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.

    CAPO II

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

    SEZIONE 1

    Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative

    Articolo 7

    1.   Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.

    2.   Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.

    3.   Fino al 31 dicembre 2014 la richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata ritiene che le indagini amministrative non siano necessarie, ne comunica immediatamente i motivi all’autorità richiedente.

    4.   Dal 1o gennaio 2015 la richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni.

    In deroga al primo comma, un’indagine relativa agli importi dichiarati da un soggetto passivo in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi di cui all’allegato I, effettuate da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell’autorità interpellata e imponibili nello Stato membro dell’autorità richiedente, può essere rifiutata solo:

    a)

    per i motivi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, valutati dall’autorità interpellata in conformità di una dichiarazione delle prassi migliori concernente l’interazione del presente paragrafo e dell’articolo 54, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2;

    b)

    per i motivi di cui all’articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4; oppure

    c)

    sulla base del fatto che l’autorità interpellata ha già fornito all’autorità richiedente informazioni sul medesimo soggetto in seguito ad un’indagine amministrativa effettuata da meno di due anni.

    L’autorità interpellata che rifiuti un’indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all’autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell’autorità richiedente.

    5.   Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta l’autorità interpellata, o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

    Articolo 8

    Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell’articolo 7 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, salvo nei casi di cui all’articolo 50 o, in casi eccezionali, qualora la richiesta includa i motivi in base ai quali l’autorità richiedente ritenga inappropriato il formulario tipo.

    Articolo 9

    1.   Su richiesta dell’autorità richiedente l’autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.

    2.   I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata.

    SEZIONE 2

    Termine per la comunicazione di informazioni

    Articolo 10

    L’autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 7 e 9 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

    Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.

    Articolo 11

    Per alcune categorie di casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati all’articolo 10.

    Articolo 12

    L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l’autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

    CAPO III

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

    Articolo 13

    1.   L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette senza preventiva richiesta le informazioni di cui all’articolo 1 con l’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

    a)

    se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e se le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie all’efficacia del sistema di controllo dello Stato membro di destinazione;

    b)

    se uno Stato membro ha motivo di credere che nell’altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull’IVA;

    c)

    se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro.

    2.   Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è automatico, conformemente all’articolo 14, o spontaneo, conformemente all’articolo 15.

    3.   Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo adottati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    Articolo 14

    1.   Gli elementi seguenti sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2:

    a)

    le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico;

    b)

    la periodicità dello scambio automatico per ciascuna categoria di informazioni;

    c)

    le modalità pratiche di scambio automatico delle informazioni in questione.

    Uno Stato membro può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di informazioni relativamente ad una o più di tali categorie quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l’imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell’IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato membro.

    I risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria sono esaminati una volta all’anno dal comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1, in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni.

    2.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 l’autorità competente di ogni Stato membro procede, in particolare, a uno scambio automatico di informazioni che consenta agli Stati membri di consumo di accertare se i soggetti passivi non stabiliti nel loro territorio dichiarano e pagano correttamente l’IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica, indipendentemente dal fatto che tali soggetti si avvalgano del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.

    Articolo 15

    Le autorità competenti degli Stati membri, tramite scambio spontaneo, inviano alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, che non sono state trasmesse nel quadro dello scambio automatico previsto all’articolo 14, di cui sono a conoscenza e che, a loro parere, possono essere utili a dette autorità.

    CAPO IV

    FEED BACK

    Articolo 16

    L’autorità competente che fornisce informazioni a norma degli articoli 7 o 15, può chiedere all’autorità competente che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, lo invia il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere amministrativo sproporzionato. Le modalità pratiche sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    CAPO V

    ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE

    Articolo 17

    1.   Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico le informazioni seguenti:

    a)

    le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

    b)

    i dati riguardanti l’identità, l’attività, l’organizzazione e l’indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell’articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;

    c)

    i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA attribuiti che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità; e

    d)

    le informazioni raccolte conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le informazioni che raccoglie a norma degli articoli 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.

    2.   I dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e d), sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    Articolo 18

    Per consentire l’uso delle informazioni di cui all’articolo 17 nell’ambito delle procedure previste dal presente regolamento, le informazioni sono disponibili per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine del primo anno civile in cui si deve consentire l’accesso alle medesime.

    Articolo 19

    Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte.

    Sono definiti criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, conformemente alla procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    Articolo 20

    1.   Le informazioni di cui all’articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), sono inserite nel sistema elettronico entro un mese a decorrere dalla fine del periodo cui tali informazioni si riferiscono.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell’articolo 19, il loro inserimento deve aver luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.

    Articolo 21

    1.   Ciascuno Stato membro accorda senza indugio all’autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatico alle informazioni archiviate a norma dell’articolo 17.

    2.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:

    a)

    i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

    b)

    il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a) effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni;

    c)

    i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b);

    d)

    il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a);

    e)

    il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:

    i)

    l’accesso riguardi un’indagine su un caso di sospetta frode;

    ii)

    l’accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un’identificazione personale dell’utente per i sistemi elettronici che danno acceso alle informazioni in questione; e

    iii)

    l’accesso sia garantito unicamente durante l’orario lavorativo.

    I valori di cui alle lettere b), d) ed e), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.

    Articolo 22

    1.   Per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l’affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti.

    Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell’identificazione o, qualora prima dell’identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.

    2.   Gli Stati membri informano il comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1, delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l’affidabilità delle informazioni conformemente al paragrafo 1.

    Articolo 23

    Gli Stati membri provvedono affinché il numero d’identificazione IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del presente regolamento almeno nelle situazioni seguenti:

    a)

    quando persone identificate ai fini dell’IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, come definita all’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l’amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un’amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. La persona ha il diritto di provare l’esistenza di un’attività economica con altri mezzi;

    b)

    quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati tali talché, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.

    Articolo 24

    Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l’osservanza dell’articolo 55.

    Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.

    CAPO VI

    RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA

    Articolo 25

    Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni promananti dalle autorità competenti e relativi all’applicazione della legislazione IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

    Articolo 26

    La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell’atto o della decisione da notificare, indica il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.

    Articolo 27

    L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l’atto sono stati notificati al destinatario.

    CAPO VII

    PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E PARTECIPAZIONE ALLE INDAGINI AMMINISTRATIVE

    Articolo 28

    1.   Previo accordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest’ultima, agenti autorizzati dall’autorità richiedente possono, al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1, essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo nei quali tali autorità esercitano le loro funzioni. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell’autorità interpellata, agli agenti dell’autorità richiedente ne è fornita copia.

    2.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest’ultima agenti designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell’autorità interpellata. Gli agenti dell’autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell’autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite degli agenti dell’autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa.

    3.   Gli agenti dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

    CAPO VIII

    CONTROLLI SIMULTANEI

    Articolo 29

    Gli Stati membri possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

    Articolo 30

    1.   Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L’autorità competente di detto Stato membro informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l’hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

    2.   L’autorità competente dello Stato membro che riceve la proposta di controllo simultaneo, conferma all’autorità omologa l’assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all’esecuzione di tale controllo in linea di massima entro due settimane dal ricevimento della proposta, ma al più tardi entro un mese.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

    CAPO IX

    INFORMAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI

    Articolo 31

    1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all’articolo 17.

    2.   Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell’indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.

    3.   Nel periodo previsto all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

    Articolo 32

    1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono il titolo XI, capo 3, della direttiva 2006/112/CE.

    2.   L’elenco particolareggiato e il formato delle informazioni da comunicare sono decisi secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    CAPO X

    EUROFISC

    Articolo 33

    1.   Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro le frodi in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri, in prosieguo denominata «Eurofisc».

    2.   Nel contesto di Eurofisc, gli Stati membri:

    a)

    stabiliscono un meccanismo multilaterale di allerta precoce nel quadro della lotta alle frodi in materia di IVA;

    b)

    coordinano lo scambio rapido multilaterale di informazioni mirate nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo «ambiti di attività di Eurofisc»);

    c)

    coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte ricevute.

    Articolo 34

    1.   Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività di Eurofisc di loro scelta e possono altresì decidere di porre fine alla loro partecipazione.

    2.   Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte agli ambiti di attività di Eurofisc, partecipano attivamente allo scambio multilaterale di informazioni mirate tra tutti gli Stati membri partecipanti.

    3.   Le informazioni scambiate sono riservate, secondo quanto previsto dall’articolo 55.

    Articolo 35

    La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui all’articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc.

    Articolo 36

    1.   Le autorità competenti di ogni Stato membro designano almeno un funzionario di collegamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc sono funzionari competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e svolgono le attività di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Essi continuano a rispondere esclusivamente alle loro amministrazioni nazionali.

    2.   I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo «funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti») designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore (in prosieguo «coordinatore dell’ambito di attività di Eurofisc») fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:

    a)

    raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti e le rendono accessibili agli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. Le informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;

    b)

    provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti vengano elaborate, come convenuto dai partecipanti all’ambito di attività, e rendono accessibili i risultati ai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

    c)

    forniscono un feedback ai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.

    Articolo 37

    I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc presentano una relazione annuale delle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1.

    CAPO XI

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

    SEZIONE 1

    Disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2014

    Articolo 38

    Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.

    Articolo 39

    1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    3.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell’esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

    Articolo 40

    1.   La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all’articolo 365 della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    3.   Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con la corrispondente dichiarazione trimestrale.

    Articolo 41

    1.   Lo Stato membro di identificazione assicura che l’importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

    2.   Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell’imposta dovuta, lo Stato membro d’identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all’imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

    Articolo 42

    Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l’accredito dei pagamenti effettuati a norma dell’articolo 41.

    Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell’aliquota normale dell’imposta.

    SEZIONE 2

    Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015

    Articolo 43

    Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

    Articolo 44

    1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito nella Comunità. Dettagli analoghi per l’identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale ai sensi dell’articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE sono trasmessi alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese durante il quale il soggetto passivo ha dichiarato che le sue attività imponibili ai sensi del regime speciale hanno avuto inizio. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito.

    Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3.   Lo Stato membro di identificazione comunica senza indugio per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo è escluso dal regime speciale.

    Articolo 45

    1.   La dichiarazione con le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato, entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Le informazioni previste all’articolo 369 octies, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE sono trasmesse anche all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3.   Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

    Articolo 46

    1.   Lo Stato membro di identificazione assicura che l’importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

    2.   Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell’imposta dovuta, lo Stato membro d’identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all’imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

    3.   Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

    a)

    dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016: — il 30 %;

    b)

    dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: — il 15 %;

    c)

    dal 1o gennaio 2019: — lo 0 %.

    Articolo 47

    Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l’accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell’articolo 46.

    Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica.

    CAPO XII

    SCAMBIO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DELL’IVA AI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLO STATO MEMBRO DI RIMBORSO, MA IN UN ALTRO STATO MEMBRO

    Articolo 48

    1.   L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell’IVA a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, la trasmette, qualora non sia applicabile l’articolo 18 di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell’IVA e che il numero d’identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento.

    2.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati.

    I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (8).

    CAPO XIII

    RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

    Articolo 49

    1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. La Commissione centralizza l’esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all’applicazione che essi danno al presente regolamento.

    3.   L’elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.

    4.   Ai fini della valutazione dell’efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all’articolo 1.

    5.   La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 agli altri Stati membri interessati.

    6.   Ove ciò sia necessario, a complemento di quanto disposto da altre disposizioni del presente regolamento la Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne dispone, le informazioni che consentono loro di lottare contro la frode ai danni dell’IVA.

    7.   Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può mettere a disposizione sue perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica o qualsiasi altro tipo di sostegno.

    CAPO XIV

    RELAZIONI CON I PAESI TERZI

    Articolo 50

    1.   Quando un paese terzo comunica informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza.

    2.   Le autorità competenti possono comunicare ad un paese terzo, nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; e

    b)

    il paese terzo interessato ha assunto l’obbligo di fornire la cooperazione necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull’IVA.

    CAPO XV

    CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    Articolo 51

    1.   Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    2.   Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta con mezzi elettronici quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

    Qualora un’autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, essa invia al mittente un messaggio di avviso con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

    Articolo 52

    Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata, soltanto in casi eccezionali se l’autorità interpellata presenta una richiesta motivata in tal senso.

    Articolo 53

    La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni descritti nel presente regolamento, siano operativi. Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi forniti dalla Commissione e dagli Stati membri per il funzionamento di tali sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è deciso in conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN/CSI necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.

    Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

    Articolo 54

    1.   L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all’articolo 1 alle seguenti condizioni:

    a)

    che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall’autorità richiedente non impongano all’autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

    b)

    che l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

    2.   Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le sue esigenze proprie.

    3.   L’autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro interpellato.

    4.   La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.

    5.   I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro dell’autorità richiedente solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari in una persona giuridica.

    6.   L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza.

    7.   Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato i conformità della procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    Articolo 55

    1.   Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e X nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità dell’Unione. Tali informazioni possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento.

    Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell’imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale.

    Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (9).

    Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

    2.   Le persone debitamente accreditate dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

    3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso ad altro scopo nello Stato membro dell’autorità richiedente quando l’uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata.

    4.   Quando l’autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall’autorità interpellata possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima. Ne informa preventivamente l’autorità interpellata. Quest’ultima può subordinare la trasmissione dell’informazione ad un terzo Stato membro al suo consenso preventivo.

    5.   Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 10, dall’articolo 11, paragrafo 1, dall’articolo 12 e dall’articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

    Articolo 56

    Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell’autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità del suo paese.

    Articolo 57

    1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:

    a)

    garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti;

    b)

    istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;

    c)

    garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

    2.   La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.

    CAPO XVI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 58

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 59

    1.   Entro il 1o novembre 2013, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

    Articolo 60

    1.   Il presente regolamento non osta all’esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

    2.   Quando gli Stati membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del presente regolamento, in particolare in applicazione dell’articolo 11, salvo per la soluzione di casi particolari, essi ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 61

    Il regolamento (CE) n. 1798/2003 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2012. Tuttavia, gli effetti dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento sono mantenuti fino alla data di pubblicazione da parte della Commissione dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

    Il capo V, ad eccezione dell’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 2012.

    I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 62

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Tuttavia, gli articoli da 33 a 37 si applicano a decorrere dal 1o novembre 2010;

    Il capo V, ad eccezione degli articoli 22 e 23, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013;

    gli articoli da 38 a 42 si applicano dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014; e

    gli articoli da 43 a 47 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  Parere del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

    (4)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

    (6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (8)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

    (9)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.


    ALLEGATO I

    Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a cui si applica l’articolo 7, paragrafi 3 e 4:

    1.

    vendite a distanza (articoli 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE);

    2.

    servizi relativi a un bene immobile (articolo 47 della direttiva 2006/112/CE);

    3.

    servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (articolo 58 della direttiva 2006/112/CE);

    4.

    noleggio, diverso da quello a breve termine, di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo (articolo 56 della direttiva 2006/112/CE).


    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio

    GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

    Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio

    GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1.

    Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

    GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

    Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio

    GU L 44 del 20.2.2008, pag. 1.

    Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio

    GU L 14 del 20.1.2009, pag. 1.


    ALLEGATO III

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CE) n. 1798/2003

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma

    Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma

    Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

    Articolo 1, paragrafo 1, quarto comma

    Articolo 1, paragrafo 4

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)

    Articolo 3

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 4)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 7)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 8)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 9)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 10)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 11)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 12)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 13)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 14)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 15)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 16)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera n)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 17)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 18)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera p)

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 19)

    Articolo 2, paragrafo 1, lettera q)

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 5

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 3, paragrafo 6

    Articolo 5

    Articolo 3, paragrafo 7

    Articolo 6

    Articolo 4

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 3

    Fino al 31 dicembre 2014: articolo 7, paragrafo 3

    A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 7, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 7, paragrafo 5

    Articolo 6

    Articolo 8

    Articolo 7

    Articolo 9

    Articolo 8

    Articolo 10

    Articolo 9

    Articolo 11

    Articolo 10

    Articolo 12

    Articolo 11

    Articolo 28

    Articolo 12

    Articolo 29

    Articolo 13

    Articolo 30

    Articolo 14

    Articolo 25

    Articolo 15

    Articolo 26

    Articolo 16

    Articolo 27

    Articolo 17, primo comma

    Articolo 13, paragrafo 1

    Articolo 17, secondo comma

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 18

    Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 19

    Articolo 20

    Articolo 21

    Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 18

    Articolo 22, paragrafo 2

    Articolo 19

    Articolo 23, paragrafo 1

    Articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b)

    Articolo 23, paragrafo 2

    Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 24, paragrafo 1, punto 1)

    Articolo 21, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 24, paragrafo 1, punto 2)

    Articolo 21, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 24, paragrafo 2

    Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 25, paragrafo 1

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 25, paragrafo 2

    Articolo 20, paragrafo 2

    Articolo 25, paragrafo 3

    Articolo 26

    Articolo 24, primo comma

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 27, paragrafo 2

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 3

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e articolo 21, paragrafo 1

    Articolo 27, paragrafo 4

    Articolo 31

    Articolo 27, paragrafo 5

    Articolo 24

    Articolo 28

    Fino al 31 dicembre 2014: articolo 38

    A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 43

    Articolo 29

    Fino al 31 dicembre 2014: articolo 39

    A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 44

    Articolo 30

    Fino al 31 dicembre 2014: articolo 40

    A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 45

    Articolo 31

    Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 32

    Fino al 31 dicembre 2014: articolo 41

    A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 46

    Articolo 33

    Fino al 31 dicembre 2014: articolo 42

    A decorrere dal 1o gennaio 2015: articolo 47

    Articolo 34

    Articolo 34 bis

    Articolo 48

    Articolo 35

    Articolo 49

    Articolo 36

    Articolo 50

    Articolo 37

    Articolo 51, paragrafo 1

    Articolo 38

    Articolo 52

    Articolo 39

    Articolo 53

    Articolo 40

    Articolo 54

    Articolo 41

    Articolo 55

    Articolo 42

    Articolo 56

    Articolo 43

    Articolo 57

    Articolo 44

    Articolo 58

    Articolo 45

    Articolo 59

    Articolo 46

    Articolo 60

    Articolo 47

    Articolo 61

    Articolo 48

    Articolo 62


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