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Document 32010R0557
Commission Regulation (EU) No 557/2010 of 24 June 2010 amending Regulations (EC) No 1518/2003, (EC) No 596/2004, (EC) No 633/2004, (EC) No 1345/2005, (EC) No 2014/2005, (EC) No 239/2007, (EC) No 1299/2007, (EC) No 543/2008, (EC) No 589/2008, (EC) No 617/2008 and (EC) No 826/2008 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets
Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
GU L 159 del 25.6.2010, p. 13–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.159.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 558/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 554/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (1), e la posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (2),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (3), ha confermato talune misure restrittive in linea con le posizioni comuni 2000/599/PESC e 2000/696/PESC. |
(2) |
È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 2488/2000 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2488/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II e/o alla Commissione.»; |
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato. 3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; |
3) |
all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La Commissione ha la facoltà di:
3. Le richieste di deroga di cui al paragrafo 2, lettera b), o di modifica dell’allegato I devono essere presentate dalla persona interessata tramite le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II. Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; |
5) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Il presente regolamento si applica:
|
6) |
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
|
REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen |
|
AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune |
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles (Belgio) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (32 2) 295 55 85 |
Fax (32 2) 299 08 73» |
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 555/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,
vista la posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa al divieto, in conformità della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati a entità o individui in Libano (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (2), vieta di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria a chiunque in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano, in linea con la posizione comune 2006/625/PESC. |
(2) |
È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1412/2006 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1412/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1412/2006 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, previa notifica scritta dello Stato membro interessato al governo del Libano e all’UNIFIL e alle condizioni che ritengono appropriate:
2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
3. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»; |
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; |
3) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Il presente regolamento si applica:
|
4) |
l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
ALLEGATO
«ALLEGATO
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
|
REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen |
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AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune |
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles (Belgio) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (322) 295 55 85 |
Fax (32 2) 299 08 73» |
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 556/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (2), dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, di proprietà o in possesso di determinate persone fisiche accusate dall’ICTY, a norma della posizione comune 2004/694/PESC. |
(2) |
È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1763/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1763/2004 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»; |
2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»; |
3) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato. 3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»; |
5) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Il presente regolamento si applica:
|
6) |
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA http://www.mfa.government.bg |
|
REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen |
|
AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune |
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) |
Indirizzo di posta elettronica: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (32 2) 295 55 85 |
Fax (32 2) 299 08 73» |
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 557/2010 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2010
che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l'articolo 43, l'articolo 121, lettere d), e) ed f), gli articoli 127, 134 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare comunicazioni. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica. |
(3) |
Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
(4) |
Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano già essere soddisfatti attraverso tale sistema in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1518/2003 del 28 agosto 2003 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (4), (CE) n. 596/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova (5), (CE) n. 633/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (6), (CE) n. 1345/2005 del 16 agosto 2005 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva (7), (CE) n. 2014/2005 del 9 dicembre 2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune (8), (CE) n. 239/2007 del 6 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana (9), (CE) n. 1299/2007 del 6 novembre 2007 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (10), (CE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (11), (CE) n. 589/2008 del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (12), (CE) n. 617/2008 del 27 giugno 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (13) e (CE) n. 826/2008 del 20 agosto 2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (14). |
(5) |
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1299/2007 prevede l'obbligo per la Commissione di pubblicare all'inizio di ogni anno civile nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle associazioni di produttori nel settore del luppolo riconosciute. E' opportuno utilizzare i moderni sistemi di informazione per rendere noti i suddetti elenchi al pubblico. Inoltre, per motivi di chiarezza, nel regolamento è necessario specificare il contenuto delle informazioni. |
(6) |
Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi è necessario semplificare l'obbligo fatto agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 543/2008, di trasmettere l'elenco dei macelli riconosciuti, nonché di comunicare qualsiasi modifica dei dati contenuti in tale elenco. |
(7) |
E' necessario precisare meglio le condizioni dell'obbligo di comunicazione imposto agli Stati membri a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 589/2008. Qualsiasi riferimento alla comunicazione della Commisione agli Stati membri può considerarsi superfluo e, per motivi di chiarezza, non dovrebbe quindi essere riprodotto. |
(8) |
Le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 11, del regolamento (CE) n. 617/2008, devono essere inviate sia a EUROSTAT che alla Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Si tratta di un onere eccessivo per gli Stati membri e dovrebbe quindi essere corretto in modo che gli Stati membri possano trasmettere i dati richiesti solo a EUROSTAT. Per motivi di coerenza e di buona amministrazione, è necessario effettuare le comunicazioni in questione con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati presso Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat). |
(9) |
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 826/2008 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione alcuni dati secondo le modalità stabilite nel suo allegato III, parte A, ai fini della concessione dell'aiuto per l'olio di oliva, in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di chiarezza è opportuno precisare che solo gli Stati membri che producono olio di oliva sono tenuti a trasmettere i suddetti dati. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è così modificato:
1. |
l'articolo 7 è modificato come segue:
|
2. |
l'allegato II è soppresso. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 596/2004 è così modificato:
1. |
l'articolo 7 è modificato come segue:
|
2. |
all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settinana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»; |
3. |
è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2). |
4. |
l'allegato II è soppresso. |
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 633/2004 è così modificato:
1. |
l'articolo 7 è modificato come segue:
|
2. |
all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»; |
3. |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3). |
4. |
l'allegato II è soppresso. |
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 1345/2005 è così modificato:
1. |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), comprese quelle negative, vengono effettuate dagli Stati membri per via elettronica, utilizzando il modulo messo loro a disposizione dalla Commissione. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al secondo comma, comprese quelle negative, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4). |
2. |
l'allegato è soppresso. |
Articolo 5
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue:
1. |
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2. |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6). |
Articolo 6
L'articolo 1, del regolamento (CE) n. 239/2007, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*7).
Articolo 7
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1299/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle rispettive associazioni di produttori nel settore del luppolo. La comunicazione specifica per ogni associazione:
a) |
la denominazione della associazione, |
b) |
l'indirizzo legale, |
c) |
la data del riconoscimento, |
d) |
il numero di soci, nonché |
e) |
la superficie a luppolo coltivata dai soci all'associazione nell'anno precedente la comunicazione. |
2. La comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 1 viene effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8).
3. L'elenco delle associazioni di produttori riconosciute, recante i nomi e gli indirizzi delle associazioni, sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 543/2008 è così modificato:
1. |
all'articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, con ogni mezzo idoneo, compresa la pubblicazione su internet, l'elenco aggiornato dei macelli riconosciuti e registrati conformemente al paragrafo 1, recante i nomi e gli indirizzi nonché il numero assegnato a ognuno di essi.»; |
2. |
all'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno, i laboratori nazionali di riferimento trasmettono alla Commissione i risultati dei controlli di cui al primo comma. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione di cui all'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»; |
3. |
è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Le comunicazioni alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, all'articolo 17, paragrafo 5 e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9). |
4. |
l'allegato XII bis è soppresso. |
Articolo 9
Nel regolamento (CE) n. 589/2008, il testo dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Comunicazioni
1. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*10).
Articolo 10
Il regolamento (CE) n. 617/2008 è così modificato:
1. |
all'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso; |
2. |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Organismi di controllo Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro.»; |
3. |
è inserito il seguente nuovo articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Adempimento dell'obbligo di notifica Le comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 7, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*11). |
4. |
l'allegato III è così modificato:
|
5. |
l'allegato IV è così modificato:
|
Articolo 11
Nel regolamento (CE) n. 826/2008, il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo medio viene rilevato sui mercati rappresentativi durante un periodo di almeno due settimane e comunicato alla Commissione dagli Stati membri produttori come stabilito alla Parte A dell'allegato III del presente regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*12).
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.
(5) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.
(6) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.
(7) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.
(8) GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.
(9) GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3.
(10) GU L 289 del 7.11.2007, pag. 4.
(11) GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.
(12) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 558/2010 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2010
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso dispone, tra l’altro, che gli operatori del settore alimentare immettono in commercio prodotti di origine animale solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui all’allegato III. |
(2) |
Il capitolo VII della sezione I dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che il trasporto di carne di ungulati domestici può avvenire prima che sia raggiunta la temperatura prescritta dallo stesso regolamento, allorché sia consentito dall’autorità competente, ai fini della produzione di prodotti specifici, purché siano rispettate determinate condizioni. |
(3) |
Conoscenze accettate riguardo ai criteri microbiologici e relativi alla temperatura dimostrano che una disposizione in tal senso sarebbe utile ai fini della produzione del foie gras per permettere l’applicazione di metodi di produzione tradizionali. |
(4) |
Il congelamento effettuato immediatamente dopo la macellazione e la refrigerazione riducono al minimo la proliferazione dei batteri e, di conseguenza, il carico microbiologico dopo il decongelamento. Analogamente a quanto già previsto per la carne degli ungulati domestici, le carni provenienti da pollame e lagomorfi destinati al congelamento vanno congelate senza indebiti ritardi dopo la macellazione e la refrigerazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il capitolo V della sezione II dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(5) |
Le norme di cui al capitolo II della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevedono requisiti specifici per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi per quanto riguarda la classificazione microbiologica delle zone di produzione. |
(6) |
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che gli Stati membri provvedano a che la produzione e l’immissione in commercio dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi siano soggette a controlli ufficiali come stabilito nell’allegato II. |
(7) |
L’allegato II di detto regolamento prevede che le zone di produzione debbano essere classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microrganismi che rappresentano un rischio per la salute pubblica. |
(8) |
I gasteropodi marini non sono generalmente animali filtratori, ragion per cui il rischio di accumulo di microrganismi correlati ad una contaminazione fecale è da considerarsi remoto. Inoltre, non si dispone di dati epidemiologici che consentano di stabilire una correlazione tra le disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione e eventuali rischi per la salute pubblica associati ai gasteropodi marini che non sono filtratori. Tenendo conto di quanto sopra si dovrebbero escludere i gasteropodi marini dalle disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione ai sensi del capitolo II della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(9) |
Il capitolo VI della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede soltanto che i colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale. Pertanto, tale prescrizione non si applica ad altri tipi di confezioni di molluschi bivalvi vivi. Ai fini della tutela della salute pubblica è opportuno modificare tale disposizione affinché tutti i colli restino chiusi fino alla presentazione al consumatore finale. |
(10) |
Il capitolo IX della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 definisce requisiti specifici relativi ai pettinidi raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Occorre applicare tali requisiti anche ai gasteropodi marini vivi che non sono filtratori. Il punto 4 di tale capitolo stabilisce norme specifiche in materia di imballaggio dei pettinidi. È opportuno che i requisiti relativi agli imballaggi di molluschi bivalvi vivi quando lasciano il centro di spedizione per la vendita al dettaglio siano applicabili anche ai pettinidi e ai gasteropodi marini che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. |
(11) |
La parte A del capitolo III della sezione VIII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 specifica le prescrizioni relative al trattamento dei prodotti della pesca freschi. La definizione di «prodotti della pesca freschi» di cui al punto 3.5 dell’allegato I di tale regolamento non include i prodotti della pesca non trasformati decongelati e i prodotti della pesca freschi cui sono stati aggiunti additivi alimentari conformemente alla legislazione pertinente a fini di conservazione. Per assicurare la coerenza della legislazione dell’Unione, a tali prodotti vanno applicati gli stessi requisiti che si applicano ai prodotti della pesca freschi. |
(12) |
Il punto 2 del capitolo VII e il punto 1, lettera b), del capitolo VIII della sezione VIII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevedono, per i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, una deroga alla prescrizione generale secondo la quale i prodotti ittici congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a – 18 °C. Per i pesci congelati in salamoia deve essere raggiunta una temperatura non superiore a – 9 °C. |
(13) |
Quando i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve sono rimossi dalla salamoia utilizzata per il processo di congelamento, non è necessario ridurre ulteriormente la temperatura in altri modi a non più di – 18 °C conformemente alla pratica corrente applicata nell’impiego del metodo della salamoia per congelare i pesci interi destinati alla fabbricazione di conserve. |
(14) |
Il punto 1 del capitolo I della sezione XIV e il punto 1 del capitolo I della sezione XV dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabiliscono i requisiti delle materie prime utilizzate per la produzione di gelatina e di collagene destinati all’utilizzazione negli alimenti. |
(15) |
Nel gennaio 2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un parere scientifico sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene (3). Secondo tale parere, l’utilizzo di ossa per la produzione di collagene non comporta rischi per salute pubblica. È pertanto opportuno stabilire requisiti in materia di trasformazione delle ossa conformemente al parere dell’EFSA e precisare che le ossa utilizzate come materia prima devono costituire materiale diverso da quello specifico a rischio, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4). Il punto 1 del capitolo I della sezione XV dell’allegato III va pertanto modificato di conseguenza. |
(16) |
A fini di coerenza della legislazione dell’Unione, il punto 1 del capitolo I e il punto 1 del capitolo III della sezione XIV dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le materie prime per la produzione di gelatina vanno modificati di conseguenza. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene, adottato il 26 gennaio 2005.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
1) |
nella sezione II, capitolo V, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
la sezione VII è modificata come segue:
|
3) |
la sezione VIII è modificata come segue:
|
4) |
nella sezione XIV, capitolo I, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la sezione XV è modificata come segue:
|
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 559/2010 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
44,4 |
MK |
39,0 |
|
TR |
53,0 |
|
ZZ |
45,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
36,4 |
TR |
118,5 |
|
ZZ |
77,5 |
|
0709 90 70 |
TR |
99,2 |
ZZ |
99,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
80,3 |
TR |
97,3 |
|
US |
84,1 |
|
ZA |
91,7 |
|
ZZ |
88,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,3 |
BR |
83,0 |
|
CA |
68,4 |
|
CL |
93,9 |
|
CN |
56,5 |
|
NZ |
116,6 |
|
US |
137,2 |
|
UY |
160,6 |
|
ZA |
89,5 |
|
ZZ |
99,4 |
|
0809 10 00 |
TR |
236,2 |
ZZ |
236,2 |
|
0809 20 95 |
SY |
178,6 |
TR |
314,4 |
|
US |
700,6 |
|
ZZ |
397,9 |
|
0809 30 |
TR |
149,8 |
ZZ |
149,8 |
|
0809 40 05 |
AU |
185,7 |
EG |
218,2 |
|
IL |
92,2 |
|
US |
373,2 |
|
ZZ |
217,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
Rettifiche
25.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/24 |
Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 2
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 18 del 22 gennaio 2010 )
1) |
A pagina 10, in tabella, colonna «Nuovo importo», l’importo per il titolo 2 «Totale del titolo 2» va letto «505 200» e l’importo per il totale generale va letto «8 117 200». |
2) |
Dopo la tabella «SPESE» va aggiunta la seguente tabella: |
«Tabella dell’organico
Gruppo di funzioni e grado |
2008 |
2009 |
||
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
|||
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Totale AD |
— |
29 |
— |
29 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
Totale AST |
— |
15 |
— |
15 |
Totale generale |
— |
44 |
— |
44 » |