EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0557

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

GU L 159 del 25.6.2010, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/557/oj

 

ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.159.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53° anno
25 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 554/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

1

 

*

Regolamento (UE) n. 555/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano

5

 

*

Regolamento (UE) n. 556/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

9

 

*

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

13

 

*

Regolamento (UE) n. 558/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 )

18

 

 

Regolamento (UE) n. 559/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 2 ( GU L 18 del 22.1.2010 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO (UE) N. 554/2010 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (1), e la posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (2),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (3), ha confermato talune misure restrittive in linea con le posizioni comuni 2000/599/PESC e 2000/696/PESC.

(2)

È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 2488/2000 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2488/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II e/o alla Commissione.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a)

forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati, tutte le informazioni atte a facilitare l’osservanza del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 1 e trasmettono tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e

b)

collaborano con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»;

3)

all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La Commissione ha la facoltà di:

a)

modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;

b)

in via eccezionale, concedere deroghe all’articolo 1 per scopi strettamente umanitari;

c)

modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.   Le richieste di deroga di cui al paragrafo 2, lettera b), o di modifica dell’allegato I devono essere presentate dalla persona interessata tramite le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II.

Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»;

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro, che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per qualsiasi attività economica svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»;

6)

l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.

(2)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.

(3)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73»


25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/5


REGOLAMENTO (UE) N. 555/2010 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa al divieto, in conformità della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati a entità o individui in Libano (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (2), vieta di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria a chiunque in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano, in linea con la posizione comune 2006/625/PESC.

(2)

È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1412/2006 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1412/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1412/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, previa notifica scritta dello Stato membro interessato al governo del Libano e all’UNIFIL e alle condizioni che ritengono appropriate:

a)

la fornitura a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano non appartenente alle forze armate della Repubblica libanese o all’UNIFIL, di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad armamenti o materiale connesso in Libano o destinati ad essere utilizzati in Libano, a condizione che:

i)

i servizi non vengano prestati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi milizia di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006);

ii)

le autorizzazioni siano concesse caso per caso; e

iii)

il governo del Libano o l’UNIFIL abbiano comunque autorizzato la prestazione dei servizi alla persona, all’ente o all’organismo in questione. Qualora il governo del Libano o l’UNIFIL autorizzino una fornitura o un trasferimento specifici di armamenti specifici o di materiale connesso a una persona, a un ente o a un organismo, si può considerare che tale autorizzazione comprenda anche la fornitura alla persona, all’ente o all’organismo in questione di assistenza tecnica pertinente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni in oggetto;

b)

la fornitura alle forze armate della Repubblica libanese di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso e di finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle attività militari, purché il governo del Libano non sollevi obiezioni entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica.

2.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a)

la fornitura di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso, a condizione che:

i)

i beni a cui si riferisce l’assistenza vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati dall’UNIFIL nello svolgimento della sua missione e che

ii)

i servizi siano prestati a forze armate che appartengono o apparterranno all’UNIFIL;

b)

la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e ad armamenti o materiale connesso, a condizione che:

i)

il finanziamento o l’assistenza finanziaria siano forniti all’UNIFIL, alle forze armate di uno Stato che fornisce truppe all’UNIFIL o a un’autorità pubblica responsabile delle forniture alle forze armate di tale Stato, e che

ii)

gli armamenti o il materiale connesso siano destinati ad essere utilizzati dall’UNIFIL o dalle forze armate dello Stato in questione distaccate presso l’UNIFIL.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»;

3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a tutte le persone giuridiche, enti o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, enti o organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»;

4)

l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  GU L 253 del 16.9.2006, pag. 36.

(2)  GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (322) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73»


25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/9


REGOLAMENTO (UE) N. 556/2010 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (2), dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, di proprietà o in possesso di determinate persone fisiche accusate dall’ICTY, a norma della posizione comune 2004/694/PESC.

(2)

È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l’identificazione delle autorità competenti e, dall’altro, l’articolo sulla competenza dell’Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:

a)

i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un vincolo costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima della data alla quale la persona fisica di cui all’articolo 2 è stata inserita nell’allegato I o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi in tale sentenza, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti;

c)

il vincolo o la sentenza non sono a vantaggio di una persona fisica figurante nell’allegato I;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.»;

3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e

b)

collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»;

5)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per attività economiche svolte in tutto o in parte all’interno dell’Unione.»;

6)

l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

Indirizzo di posta elettronica: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73»


25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/13


REGOLAMENTO (UE) N. 557/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2010

che modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l'articolo 43, l'articolo 121, lettere d), e) ed f), gli articoli 127, 134 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare comunicazioni. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(3)

Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(4)

Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano già essere soddisfatti attraverso tale sistema in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1518/2003 del 28 agosto 2003 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (4), (CE) n. 596/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova (5), (CE) n. 633/2004 del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (6), (CE) n. 1345/2005 del 16 agosto 2005 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva (7), (CE) n. 2014/2005 del 9 dicembre 2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune (8), (CE) n. 239/2007 del 6 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana (9), (CE) n. 1299/2007 del 6 novembre 2007 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (10), (CE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (11), (CE) n. 589/2008 del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (12), (CE) n. 617/2008 del 27 giugno 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (13) e (CE) n. 826/2008 del 20 agosto 2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (14).

(5)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1299/2007 prevede l'obbligo per la Commissione di pubblicare all'inizio di ogni anno civile nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle associazioni di produttori nel settore del luppolo riconosciute. E' opportuno utilizzare i moderni sistemi di informazione per rendere noti i suddetti elenchi al pubblico. Inoltre, per motivi di chiarezza, nel regolamento è necessario specificare il contenuto delle informazioni.

(6)

Allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi è necessario semplificare l'obbligo fatto agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 543/2008, di trasmettere l'elenco dei macelli riconosciuti, nonché di comunicare qualsiasi modifica dei dati contenuti in tale elenco.

(7)

E' necessario precisare meglio le condizioni dell'obbligo di comunicazione imposto agli Stati membri a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 589/2008. Qualsiasi riferimento alla comunicazione della Commisione agli Stati membri può considerarsi superfluo e, per motivi di chiarezza, non dovrebbe quindi essere riprodotto.

(8)

Le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 11, del regolamento (CE) n. 617/2008, devono essere inviate sia a EUROSTAT che alla Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Si tratta di un onere eccessivo per gli Stati membri e dovrebbe quindi essere corretto in modo che gli Stati membri possano trasmettere i dati richiesti solo a EUROSTAT. Per motivi di coerenza e di buona amministrazione, è necessario effettuare le comunicazioni in questione con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati presso Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).

(9)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 826/2008 prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione alcuni dati secondo le modalità stabilite nel suo allegato III, parte A, ai fini della concessione dell'aiuto per l'olio di oliva, in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di chiarezza è opportuno precisare che solo gli Stati membri che producono olio di oliva sono tenuti a trasmettere i suddetti dati.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE) n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è così modificato:

1.

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).

(*1)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"

2.

l'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 596/2004 è così modificato:

1.

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

2.

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settinana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

3.

è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2).

(*2)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"

4.

l'allegato II è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 633/2004 è così modificato:

1.

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

2.

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il venerdì di ogni settimana, il numero di titoli di esportazione a posteriori o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni specificano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

3.

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).

(*3)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"

4.

l'allegato II è soppresso.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1345/2005 è così modificato:

1.

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), comprese quelle negative, vengono effettuate dagli Stati membri per via elettronica, utilizzando il modulo messo loro a disposizione dalla Commissione.

Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al secondo comma, comprese quelle negative, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4).

(*4)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"

2.

l'allegato è soppresso.

Articolo 5

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue:

1.

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

entro il mercoledì di ogni settimana, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati nel corso della settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (*5), ripartiti per paese di origine o gruppo di paesi d'origine;

(*5)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.»;"

2.

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6).

(*6)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»."

Articolo 6

L'articolo 1, del regolamento (CE) n. 239/2007, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*7).

Articolo 7

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1299/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle rispettive associazioni di produttori nel settore del luppolo. La comunicazione specifica per ogni associazione:

a)

la denominazione della associazione,

b)

l'indirizzo legale,

c)

la data del riconoscimento,

d)

il numero di soci, nonché

e)

la superficie a luppolo coltivata dai soci all'associazione nell'anno precedente la comunicazione.

2.   La comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 1 viene effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*8).

3.   L'elenco delle associazioni di produttori riconosciute, recante i nomi e gli indirizzi delle associazioni, sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è così modificato:

1.

all'articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, con ogni mezzo idoneo, compresa la pubblicazione su internet, l'elenco aggiornato dei macelli riconosciuti e registrati conformemente al paragrafo 1, recante i nomi e gli indirizzi nonché il numero assegnato a ognuno di essi.»;

2.

all'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 giugno di ogni anno, i laboratori nazionali di riferimento trasmettono alla Commissione i risultati dei controlli di cui al primo comma. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione di cui all'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

3.

è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Le comunicazioni alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, all'articolo 17, paragrafo 5 e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9).

(*9)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"

4.

l'allegato XII bis è soppresso.

Articolo 9

Nel regolamento (CE) n. 589/2008, il testo dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Comunicazioni

1.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*10).

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 617/2008 è così modificato:

1.

all'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso;

2.

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Organismi di controllo

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro.»;

3.

è inserito il seguente nuovo articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Adempimento dell'obbligo di notifica

Le comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 7, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*11).

(*11)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;"

4.

l'allegato III è così modificato:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«RIEPILOGO MENSILE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI UOVA DA COVA E PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE*»;

b)

L'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«*

Da trasmettere da parte degli Stati membri in formato elettronico o da inviare con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati di Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).»;

5.

l'allegato IV è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«STRUTTURA E UTILIZZO DI INCUBATRICI*»;

b)

l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«*

Da trasmettere da parte degli Stati membri in formato elettronico o da inviare con strumenti elettronici al punto di ingresso unico per i dati di Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).».

Articolo 11

Nel regolamento (CE) n. 826/2008, il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo medio viene rilevato sui mercati rappresentativi durante un periodo di almeno due settimane e comunicato alla Commissione dagli Stati membri produttori come stabilito alla Parte A dell'allegato III del presente regolamento.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*12).

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

(6)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

(7)  GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

(8)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.

(9)  GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3.

(10)  GU L 289 del 7.11.2007, pag. 4.

(11)  GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

(12)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.

(13)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.

(14)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/18


REGOLAMENTO (UE) N. 558/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2010

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso dispone, tra l’altro, che gli operatori del settore alimentare immettono in commercio prodotti di origine animale solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui all’allegato III.

(2)

Il capitolo VII della sezione I dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che il trasporto di carne di ungulati domestici può avvenire prima che sia raggiunta la temperatura prescritta dallo stesso regolamento, allorché sia consentito dall’autorità competente, ai fini della produzione di prodotti specifici, purché siano rispettate determinate condizioni.

(3)

Conoscenze accettate riguardo ai criteri microbiologici e relativi alla temperatura dimostrano che una disposizione in tal senso sarebbe utile ai fini della produzione del foie gras per permettere l’applicazione di metodi di produzione tradizionali.

(4)

Il congelamento effettuato immediatamente dopo la macellazione e la refrigerazione riducono al minimo la proliferazione dei batteri e, di conseguenza, il carico microbiologico dopo il decongelamento. Analogamente a quanto già previsto per la carne degli ungulati domestici, le carni provenienti da pollame e lagomorfi destinati al congelamento vanno congelate senza indebiti ritardi dopo la macellazione e la refrigerazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il capitolo V della sezione II dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.

(5)

Le norme di cui al capitolo II della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevedono requisiti specifici per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi per quanto riguarda la classificazione microbiologica delle zone di produzione.

(6)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che gli Stati membri provvedano a che la produzione e l’immissione in commercio dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi siano soggette a controlli ufficiali come stabilito nell’allegato II.

(7)

L’allegato II di detto regolamento prevede che le zone di produzione debbano essere classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microrganismi che rappresentano un rischio per la salute pubblica.

(8)

I gasteropodi marini non sono generalmente animali filtratori, ragion per cui il rischio di accumulo di microrganismi correlati ad una contaminazione fecale è da considerarsi remoto. Inoltre, non si dispone di dati epidemiologici che consentano di stabilire una correlazione tra le disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione e eventuali rischi per la salute pubblica associati ai gasteropodi marini che non sono filtratori. Tenendo conto di quanto sopra si dovrebbero escludere i gasteropodi marini dalle disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione ai sensi del capitolo II della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.

(9)

Il capitolo VI della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede soltanto che i colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale. Pertanto, tale prescrizione non si applica ad altri tipi di confezioni di molluschi bivalvi vivi. Ai fini della tutela della salute pubblica è opportuno modificare tale disposizione affinché tutti i colli restino chiusi fino alla presentazione al consumatore finale.

(10)

Il capitolo IX della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 definisce requisiti specifici relativi ai pettinidi raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Occorre applicare tali requisiti anche ai gasteropodi marini vivi che non sono filtratori. Il punto 4 di tale capitolo stabilisce norme specifiche in materia di imballaggio dei pettinidi. È opportuno che i requisiti relativi agli imballaggi di molluschi bivalvi vivi quando lasciano il centro di spedizione per la vendita al dettaglio siano applicabili anche ai pettinidi e ai gasteropodi marini che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate.

(11)

La parte A del capitolo III della sezione VIII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 specifica le prescrizioni relative al trattamento dei prodotti della pesca freschi. La definizione di «prodotti della pesca freschi» di cui al punto 3.5 dell’allegato I di tale regolamento non include i prodotti della pesca non trasformati decongelati e i prodotti della pesca freschi cui sono stati aggiunti additivi alimentari conformemente alla legislazione pertinente a fini di conservazione. Per assicurare la coerenza della legislazione dell’Unione, a tali prodotti vanno applicati gli stessi requisiti che si applicano ai prodotti della pesca freschi.

(12)

Il punto 2 del capitolo VII e il punto 1, lettera b), del capitolo VIII della sezione VIII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 prevedono, per i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, una deroga alla prescrizione generale secondo la quale i prodotti ittici congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a – 18 °C. Per i pesci congelati in salamoia deve essere raggiunta una temperatura non superiore a – 9 °C.

(13)

Quando i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve sono rimossi dalla salamoia utilizzata per il processo di congelamento, non è necessario ridurre ulteriormente la temperatura in altri modi a non più di – 18 °C conformemente alla pratica corrente applicata nell’impiego del metodo della salamoia per congelare i pesci interi destinati alla fabbricazione di conserve.

(14)

Il punto 1 del capitolo I della sezione XIV e il punto 1 del capitolo I della sezione XV dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabiliscono i requisiti delle materie prime utilizzate per la produzione di gelatina e di collagene destinati all’utilizzazione negli alimenti.

(15)

Nel gennaio 2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un parere scientifico sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene (3). Secondo tale parere, l’utilizzo di ossa per la produzione di collagene non comporta rischi per salute pubblica. È pertanto opportuno stabilire requisiti in materia di trasformazione delle ossa conformemente al parere dell’EFSA e precisare che le ossa utilizzate come materia prima devono costituire materiale diverso da quello specifico a rischio, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4). Il punto 1 del capitolo I della sezione XV dell’allegato III va pertanto modificato di conseguenza.

(16)

A fini di coerenza della legislazione dell’Unione, il punto 1 del capitolo I e il punto 1 del capitolo III della sezione XIV dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le materie prime per la produzione di gelatina vanno modificati di conseguenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene, adottato il 26 gennaio 2005.

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:

1)

nella sezione II, capitolo V, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

Non appena sezionate e, ove opportuno, imballate, le carni devono essere refrigerate a una temperatura non superiore a 4 °C.

4.

Le carni devono raggiungere una temperatura non superiore a 4 °C prima del trasporto e essere mantenute a tale temperatura durante il trasporto. Tuttavia, qualora l’autorità competente lo autorizzi, i fegati per la produzione di foie gras possono essere trasportati a una temperatura superiore a 4 °C, a condizione che:

a)

tale trasporto avvenga in conformità delle norme specificate dall’autorità competente in materia di trasporto da un determinato stabilimento a un altro; e

b)

le carni lascino il macello o il laboratorio di sezionamento immediatamente e il trasporto abbia una durata non superiore a due ore.

5.

Le carni provenienti da pollame e lagomorfi destinati al congelamento vanno congelate senza indebiti ritardi.

6.

Le carni non confezionate devono essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati o trasportati in momenti diversi o in maniera tale che il materiale di confezionamento e le modalità di magazzinaggio o di trasporto non possano essere fonte di contaminazione delle carni.»;

2)

la sezione VII è modificata come segue:

a)

nella parte introduttiva di tale sezione, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Le disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, della stessa sezione non si applicano ai gasteropodi marini che non sono filtratori.»;

b)

al capitolo VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Tutti i colli di molluschi bivalvi vivi che lasciano i centri di spedizione o sono destinati ad un altro centro di spedizione, devono essere chiusi. I colli di molluschi bivalvi vivi, destinati alla vendita al dettaglio diretta, devono restare chiusi fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.»;

c)

il capitolo IX è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IX:   REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:

1.

I pettinidi e i gasteropodi marini che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.

2.

Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all’autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.

3.

I pettinidi e i gasteropodi marini, che non sono filtratori, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi e/o tali gasteropodi marini, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di spedizione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.

4.

Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi e i gasteropodi marini vivi, che non sono filtratori, devono conformarsi:

a)

ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi sono stati raccolti; o

b)

ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi e gasteropodi marini vivi spediti per la vendita al dettaglio e a quelli di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l’etichettatura.»;

3)

la sezione VIII è modificata come segue:

a)

nella parte introduttiva di tale sezione, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La presente sezione non si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini se sono ancora vivi al momento dell’immissione sul mercato. Fatta eccezione per i capitoli I e II, essa si applica a detti animali quando non sono immessi vivi sul mercato, nel qual caso essi devono essere stati ottenuti a norma della sezione VII.

Si applica ai prodotti della pesca non trasformati decongelati e ai prodotti della pesca freschi cui sono stati aggiunti additivi alimentari conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione.»;

b)

al capitolo VII, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a – 18 °C in ogni parte della massa; tuttavia, i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a – 9 °C.»;

c)

al capitolo VIII, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura stabile, non superiore a – 18 °C, in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto, di 3 °C al massimo.»;

4)

nella sezione XIV, capitolo I, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»;"

5)

la sezione XV è modificata come segue:

a)

nel capitolo I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Per la produzione di collagene destinato all’utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime:

a)

ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

pelli di ruminanti d’allevamento;

c)

pelli di suini;

d)

pelle di pollame;

e)

tendini e legamenti;

f)

pelli di selvaggina selvatica; nonché,

g)

pelle e spine di pesce.»;

b)

al capitolo III, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il processo di produzione del collagene deve garantire che:

a)

tutto il materiale osseo di ruminanti derivato da animali nati, allevati o macellati in paesi o in regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE definito a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001, sia sottoposto a un processo durante il quale l’intero materiale osseo sia finemente frantumato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (concentrazione minima del 4 % e pH < 1,5) per un periodo non inferiore a 2 giorni; questo trattamento deve essere seguito dalla regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, filtrazione e estrusione, oppure da un processo riconosciuto equivalente;

b)

le materie prime diverse da quelle di cui alla lettera a) devono essere sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, filtrazione e estrusione, oppure da un processo riconosciuto equivalente. È consentito non eseguire la fase dell’estrusione nella fabbricazione di collagene a basso peso molecolare da materie prime ricavate da non ruminanti.»



25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/22


REGOLAMENTO (UE) N. 559/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

44,4

MK

39,0

TR

53,0

ZZ

45,5

0707 00 05

MK

36,4

TR

118,5

ZZ

77,5

0709 90 70

TR

99,2

ZZ

99,2

0805 50 10

AR

80,3

TR

97,3

US

84,1

ZA

91,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

89,3

BR

83,0

CA

68,4

CL

93,9

CN

56,5

NZ

116,6

US

137,2

UY

160,6

ZA

89,5

ZZ

99,4

0809 10 00

TR

236,2

ZZ

236,2

0809 20 95

SY

178,6

TR

314,4

US

700,6

ZZ

397,9

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

AU

185,7

EG

218,2

IL

92,2

US

373,2

ZZ

217,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


Rettifiche

25.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/24


Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 2

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 18 del 22 gennaio 2010 )

1)

A pagina 10, in tabella, colonna «Nuovo importo», l’importo per il titolo 2 «Totale del titolo 2» va letto «505 200» e l’importo per il totale generale va letto «8 117 200».

2)

Dopo la tabella «SPESE» va aggiunta la seguente tabella:

«Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado

2008

2009

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

4

4

AD 9

7

7

AD 8

5

5

AD 7

9

9

AD 6

AD 5

Totale AD

29

29

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

7

7

AST 4

1

1

AST 3

2

AST 2

5

3

AST 1

2

2

Totale AST

15

15

Totale generale

44

44 »


Top