This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0318
Commission Regulation (EU) No 318/2010 of 16 April 2010 amending for the 124th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (UE) n. 318/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010 , recante centoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento (UE) n. 318/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010 , recante centoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 97 del 17.4.2010, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 318/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2010
recante centoventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 29 marzo 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
|
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:
«Azahari Husin. Titolo: Dr. Indirizzo: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Data di nascita: 14.9.1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. Numero di identificazione nazionale: 570914-05-5411. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2005. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»