EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0146

Regolamento (UE) n. 146/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

GU L 47 del 24.2.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/146/oj

24.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO (UE) N. 146/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 85 quinvicies e 103 octovicies, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l'articolo 142, lettere c), k) e n),

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito alla presentazione di proposte di semplificazione al Consiglio nell'aprile 2009, sono stati individuati alcuni possibili miglioramenti atti a rendere più efficaci e più semplici le norme che disciplinano l'attuazione della condizionalità. È opportuno inserire questi miglioramenti nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (3).

(2)

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un elemento chiave del processo diretto a garantire pagamenti corretti all'agricoltore e a salvaguardare le risorse stanziate dall'Unione. Per migliorare la qualità di tale sistema occorre introdurre disposizioni che ne prevedano una valutazione annuale. È opportuno che gli Stati membri valutino la qualità del sistema secondo un metodo armonizzato e che presentino le loro relazioni con sufficiente tempestività per permettere l'effettiva utilizzazione dei risultati della valutazione.

(3)

L'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 contempla una deroga per i casi in cui un agricoltore di un settore interessato dall'integrazione del sostegno accoppiato non detiene alcun diritto all'aiuto ma dichiara un numero di diritti all'aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno. All'agricoltore in questione andranno assegnati diritti per la cui attivazione si applica una deroga. Per garantire un controllo efficace, è necessario assicurare la tracciabilità di questi diritti.

(4)

Nell'esecuzione dei controlli relativi alla condizionalità previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009, uno Stato membro può utilizzare soltanto i risultati di controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti. Per migliorare l'efficienza del sistema, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare anche i risultati di controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile agli atti ed alle norme in questione per raggiungere la percentuale minima di controlli. È però necessario mantenere un sistema di controllo efficace.

(5)

Per la selezione del campione ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità uno Stato membro può tenere conto, nell'analisi dei rischi, della partecipazione degli agricoltori ai sistemi di certificazione pertinenti. Occorre chiarire le modalità di ricorso a questa opzione.

(6)

Le relazioni di controllo devono essere inviate all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un termine stabilito. Per ridurre gli oneri amministrativi, nei casi in cui la relazione di controllo non contiene risultanze va considerato sufficiente che l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente.

(7)

In occasione della presente modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 è opportuno correggere due riferimenti erronei, rispettivamente al regolamento (CE) n. 73/2009 ed al regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (4).

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1122/2009.

(9)

Le modifiche previste dal presente regolamento riguardano domande di aiuto relative a campagne di commercializzazione o a periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2010. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi di conseguenza.

(10)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli ed il comitato di gestione per i pagamenti diretti non si sono pronunciati nel termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

il regolamento (CE) n. 1122/2009 è così modificato:

1)

il paragrafo 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole. La valutazione comprende i seguenti elementi qualitativi:

a)

la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;

b)

la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento in cui la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o in cui non tiene conto della superficie agricola;

c)

la categorizzazione delle parcelle di riferimento in cui la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o in cui non tiene conto della superficie agricola;

d)

la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici;

e)

il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all'interno delle parcelle di riferimento;

f)

la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni;

g)

il tasso di irregolarità accertato durante i controlli in loco.

Nell'eseguire la valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri:

a)

utilizzano dati che consentono di valutare la situazione attuale in loco;

b)

selezionano un adeguato campione casuale di tutte le parcelle di riferimento.

Una relazione di valutazione, accompagnata se del caso dall'indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio successivo all'anno civile di cui trattasi. Tuttavia, per l'anno civile 2010, dette informazioni sono inviate alla Commissione entro il 28 febbraio 2011.»;

2)

nell'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti all'aiuto soggetti a deroga, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;»;

3)

nell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), le parole «allegati I ed IV» sono sostituite dalle parole «allegati I e VI»;

4)

nell'articolo 50 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, per raggiungere la percentuale minima di controlli ivi indicata a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme, lo Stato membro può:

a)

utilizzare i risultati dei controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme per gli agricoltori selezionati; oppure

b)

sostituire gli agricoltori selezionati con agricoltori soggetti a controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme se questi agricoltori presentano domanda di aiuto nell'ambito di regimi di sostegno per i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 o nell'ambito di regimi di sostegno soggetti all'applicazione degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

In tali casi i controlli in loco riguardano tutti gli aspetti degli atti o delle norme pertinenti definiti nell'ambito della condizionalità. Inoltre lo Stato membro assicura che questi controlli in loco siano almeno altrettanto efficaci quanto i controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti.»;

5)

nell'articolo 51, paragrafo 1, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Uno Stato membro può decidere sulla base di un'analisi dei rischi di escludere dal campione di controllo basato sui rischi gli agricoltori che partecipano a un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b). Tuttavia, quando il sistema di certificazione include solo una parte dei criteri e delle norme che l'agricoltore è tenuto a rispettare nell'ambito della condizionalità, per i criteri o le norme che non sono previsti dal sistema di certificazione si applicano fattori di rischio appropriati.

Se l'analisi dei risultati del controllo rivela una frequenza significativa di casi di inosservanza dei criteri o delle norme inclusi in un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b), i fattori di rischio relativi ai criteri o alle norme di cui trattasi sono rivalutati e, se del caso, aumentati.»;

6)

l'articolo 54 è così modificato:

a)

nel paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni controllo in loco a norma del presente capo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per un controllo in loco a norma dell'articolo 51, sia stato oggetto di un controllo in loco conformemente alla normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell'articolo 50, paragrafo 1 bis, o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente o sotto la responsabilità di detta autorità di controllo»;

b)

nel paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento.»;

7)

nell'articolo 62, le parole «articolo 30, paragrafi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «articolo 29, paragrafi 1 e 2».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(4)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.


Top