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Document 32009R1033

Regolamento (CE) n. 1033/2009 della Commissione, del 28 ottobre 2009 , recante centoquindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

GU L 283 del 30.10.2009, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1033/oj

30.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

recante centoquindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 22 ottobre 2009 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare quattro persone giuridiche, gruppi o entità dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Karel KOVANDA

Direttore generale facente funzioni per le relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

1.

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas); c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau (Bahamas).

2.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svezia.

3.

Barakaat International Foundation. Indirizzo: (a) Box 4036, Spånga, Stoccolma, Svezia; (b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Svezia.

4.

Nada Management Organisation SA (alias Al Taqwa Management Organisation SA). Indirizzo: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera. Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale.


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