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Document 32009R0304

    Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione, del 14 aprile 2009 , che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 96 del 15.4.2009, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/304/oj

    15.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 96/33


    REGOLAMENTO (CE) N. 304/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 14 aprile 2009

    che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    All’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sono state adottate le linee guida tecniche generali aggiornate per la gestione ecocompatibile dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati (decisione VIII/16). La sottosezione riguardante la produzione di metalli mediante trattamenti termici e metallurgici è stata aggiunta alla sezione IV.G.2 riguardante la distruzione e la trasformazione irreversibile degli inquinanti.

    (2)

    È opportuno che l’aggiornamento delle linee guida tecniche trovi riscontro nel regolamento (CE) n. 850/2004 in quanto queste costituiscono una fonte importante per i progressi scientifici e tecnici nel trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti.

    (3)

    Le linee guida aggiornate definiscono inoltre i livelli di distruzione e di trasformazione irreversibile necessari per assicurare che non sia presente alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. È opportuno che i metodi in questione non superino fra l’altro il valore di emissione in atmosfera per le dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF) fissato a 0,1 ng TEQ/Nm3. Questo valore è identico al valore limite per le emissioni atmosferiche stabilito nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (2). Visto che è essenziale imporre che gli impianti per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti rispettino i valori limite di emissione per le PCDD e i PCDF fissati nella direttiva 2000/76/CE, è necessario applicare questi valori indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva o no.

    (4)

    Le linee guida tecniche generali aggiornate riguardanti gli inquinanti organici persistenti raccomandano inoltre, nella sezione IV.G.1, di separare i rifiuti di apparecchiature che contengono inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati. Questo requisito chiarisce l’applicazione delle operazioni di pretrattamento di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004. Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004.

    (5)

    I fattori di tossicità equivalente utilizzati negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per calcolare i limiti di concentrazione di PCDD e PCDF sono stati aggiornati nel 2005 dall’Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei più recenti dati scientifici. Questa modifica deve riflettersi negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.

    (8)

    Il comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non ha espresso un parere sulle misure contenute nel presente regolamento entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché il Consiglio non ha adottato i provvedimenti proposti né espresso la sua opposizione agli stessi entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/2004, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4), i provvedimenti devono essere adottati dalla Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2009.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

    (2)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

    (3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


    ALLEGATO

    Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati come segue:

    1)

    l’allegato IV è modificato come segue:

    il testo del rinvio (**) è sostituito dal seguente:

    «(**)

    Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

    PCDD

    TEF

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    TEF

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003»;

    2)

    l’allegato V è modificato come segue:

    a)

    la parte 1 è modificata come segue:

    i)

    il testo seguente è aggiunto dopo «R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB»:

    «R4

    riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell’acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (1), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE.

    ii)

    la frase seguente è inserita prima dell’ultima frase:

    «Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.»;

    b)

    nella parte 2, la nota 6 è sostituita dalla seguente:

    «(6)

    Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

    PCDD

    TEF

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    TEF

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003».


    (1)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91


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