This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009L0042
Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Recast) (Text with EEA relevance)
Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 141 del 6.6.2009, p. 29–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012
6.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/29 |
DIRETTIVA 2009/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva. |
(2) |
Per assolvere ai compiti ad essa affidati nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi, la Commissione (Eurostat) dovrebbe disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull’ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza dalla Comunità e verso la medesima, tra Stati membri e all’interno degli Stati membri. |
(3) |
Occorre inoltre sottolineare l’importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici. |
(4) |
La raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l’istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate. |
(5) |
I dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all’altro e tra i vari modi di trasporto. |
(6) |
Conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario. La raccolta di dati statistici sarà effettuata in ciascuno Stato membro sotto l’autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l’elaborazione delle statistiche ufficiali. |
(7) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(8) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare determinate modalità di attuazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(9) |
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri. |
(10) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento della direttiva indicati nell’allegato IX, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Raccolta di dati statistici
Gli Stati membri raccolgono statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.
L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;
b) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.
Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l’esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;
c) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;
d) «nazionalità dell’operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell’attività commerciale dell’operatore di trasporto;
e) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.
Articolo 3
Caratteristiche della raccolta di dati
1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi alle:
a) |
informazioni in merito alle merci e ai passeggeri; |
b) |
informazioni in merito alla nave. |
Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.
2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati da I a VIII.
3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l’onere per i rispondenti.
4. La Commissione adegua le caratteristiche della raccolta di dati e il contenuto degli allegati da I a VIII ai progressi economici e tecnici nella misura in cui tale adeguamento non comporta un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell’onere per i rispondenti.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
Articolo 4
Porti
1. Ai fini della presente direttiva, la Commissione redige un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
2. Ogni Stato membro seleziona dall’elenco di cui al paragrafo 1 i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.
Per ogni porto selezionato devono essere forniti dati dettagliati, conformemente all’allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali il porto rispetta il criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l’altro settore.
3. Per porti dell’elenco non selezionati sono forniti dati sommari, conformemente all’allegato VIII, insieme di dati A3.
Articolo 5
Accuratezza delle statistiche
I metodi per la raccolta di dati sono tali da garantire che i dati statistici comunitari sul trasporto marittimo abbiano il grado di precisione richiesto per l’insieme dei dati statistici descritti all’allegato VIII.
La Commissione stabilisce le norme di accuratezza.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
Articolo 6
Trattamento dei risultati della raccolta di dati
Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all’articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di accuratezza di cui all’articolo 5.
Articolo 7
Trasmissione dei risultati della raccolta di dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della raccolta di dati di cui all’articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).
2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell’allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione per i dati la cui frequenza è trimestrale e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.
La prima trasmissione copre il primo trimestre dell’anno 1997.
Articolo 8
Relazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) tutte le pertinenti informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario, gli Stati membri comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.
Articolo 9
Diffusione dei dati statistici
La Commissione (Eurostat) diffonde i dati statistici appropriati con frequenza analoga a quella delle trasmissioni dei risultati.
Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione (Eurostat) sono determinate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 10
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 11
Comunicazione delle disposizioni nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 12
Abrogazione
La direttiva 95/64/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto interno della direttiva indicati all’allegato IX, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato X.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.
(2) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.
(3) V. allegato IX, parte A.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
ALLEGATO I
VARIABILI E DEFINIZIONI
1. Variabili statistiche
a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:
— |
peso lordo in tonnellate delle merci; |
— |
tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II; |
— |
descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III; |
— |
porto dichiarante; |
— |
direzione del movimento, entrata o uscita; |
— |
per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV; |
— |
per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV; |
— |
numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata e numero di croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera. |
Per le merci trasportate in container o su unità roro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:
— |
numero complessivo dei container (con o senza carico); |
— |
numero dei container senza carico; |
— |
numero complessivo di unità mobili (roro) con e senza carico; |
— |
numero di unità mobili (roro) senza carico. |
b) Informazioni relative alle navi:
— |
numero di navi; |
— |
tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi; |
— |
paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V; |
— |
tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI; |
— |
classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII. |
2. Definizioni
a) |
«Container per trasporto»: elemento di un'attrezzatura da trasporto
|
b) |
«Unità roro»: elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le classificazioni devono ottemperare alla raccomandazione UNECE n. 21 «Codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali d'imballaggio». |
c) |
«Carico in contenitore» contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati. |
d) |
«Carico roro»: unità roro e merci (in contenitori, oppure no) in unità roro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste. |
e) |
«Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità roro. |
f) |
«Tonnellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali. |
g) |
«Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili. |
h) |
«Crocerista»: il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere. |
i) |
«Nave da crociera»: la nave per passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono alloggiati in cabine. Sono incluse le strutture d'intrattenimento a bordo. Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se alcuni passeggeri percepiscono tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere. |
j) |
«Escursione di un crocerista»: la breve visita compiuta a una attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che conserva la sua cabina a bordo della nave. |
ALLEGATO II
CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO
Categoria (1) |
Codice a una cifra |
Codice a due cifre |
Descrizione |
Tonnellaggio |
Numero |
Rinfusa liquida |
1 |
1X |
Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico) |
X |
|
11 |
Gas liquidi |
X |
|
||
12 |
Petrolio greggio |
X |
|
||
13 |
Prodotti petroliferi |
X |
|
||
19 |
Altre merci alla rinfusa, liquide |
X |
|
||
Rinfusa solida |
2 |
2X |
Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico) |
X |
|
21 |
Minerale |
X |
|
||
22 |
Carbone |
X |
|
||
23 |
Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca) |
X |
|
||
29 |
Altre merci alla rinfusa, a secco |
X |
|
||
Container |
3 |
3X |
Grandi container |
X (2) |
X |
31 |
Unità di carico da 20 piedi |
X (2) |
X |
||
32 |
Unità di carico da 40 piedi |
X (2) |
X |
||
33 |
Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi |
X (2) |
X |
||
34 |
Unità di carico > 40 piedi |
X (2) |
X |
||
Roro (semoventi) |
5 |
5X |
Unità semoventi mobili |
X |
X |
51 |
Autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi |
X (2) |
X |
||
52 |
Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte, e motocicli |
|
X (3) |
||
53 |
Autobus |
|
X (3) |
||
54 |
Veicoli commerciali (inclusi veicoli in importazione/esportazione) |
X |
X (3) |
||
56 |
Animali vivi «in piedi» |
X |
X (3) |
||
59 |
Altre unità mobili semoventi |
X |
X |
||
Roro (non semoventi) |
6 |
6X |
Unità non semoventi mobili |
X |
X |
61 |
Rimorchi e semirimorchi stradali per il trasporto di merci, non accompagnati |
X (2) |
X |
||
62 |
Roulotte e altri veicoli stradali, agricoli e industriali non accompagnati |
|
X (3) |
||
63 |
Vagoni ferroviari, rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi e chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi |
X (2) |
X |
||
69 |
Altre unità non semoventi mobili |
X |
X |
||
Altro carico generale (compresi i piccoli container) |
9 |
9X |
Altro carico non classificato altrove |
X |
|
91 |
Prodotti forestali |
X |
|
||
92 |
Prodotti ferrosi ed acciaio |
X |
|
||
99 |
Altro carico generale |
X |
|
(1) Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione UNECE n. 21.
(2) La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l'imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità roro.
(3) Solo il numero totale di unità.
ALLEGATO III
NST 2007
Divisione |
Designazione |
01 |
Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca |
02 |
Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale |
03 |
Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio |
04 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacchi |
05 |
Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio |
06 |
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati |
07 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati |
08 |
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari |
09 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
10 |
Metalli di base; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici |
11 |
Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi |
12 |
Mezzi di trasporto |
13 |
Mobili; altri manufatti n.c.a. |
14 |
Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti |
15 |
Posta, pacchi |
16 |
Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci |
17 |
Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a. |
18 |
Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme |
19 |
Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16 |
20 |
Altre merci n.c.a. |
ALLEGATO IV
ZONE COSTIERE MARITTIME
Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita in base all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1)] in vigore l’anno cui si riferiscono i dati.
Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi divisi in due o più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:
Codice |
Zone costiere marittime |
FR01 |
Francia: Atlantico/Mare del |
FR02 |
Francia: Mediterraneo |
FR03 |
Dipartimenti francesi d'oltremare: Guyana francese |
FR04 |
Dipartimenti francesi d'oltremare: Martinica e Guadalupa |
FR05 |
Dipartimenti francesi d'oltremare: Riunione |
DE01 |
Germania: Mare del Nord |
DE02 |
Germania: Mar Baltico |
DE03 |
Germania: Vie d'acqua interne |
GB01 |
Regno Unito |
GB02 |
Isola di Man |
GB03 |
Isole del Canale |
ES01 |
Spagna: Atlantico settentrionale |
ES02 |
Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le isole Canarie |
SE01 |
Svezia: Mar Baltico |
SE02 |
Svezia: Mare del Nord |
TR01 |
Turchia: Mar Nero |
TR02 |
Turchia: Mediterraneo |
RU01 |
Russia: Mar Nero |
RU02 |
Russia: Mar Baltico |
RU03 |
Russia: Asia |
MA01 |
Marocco: Mediterraneo |
MA02 |
Marocco: Africa occidentale |
EG01 |
Egitto: Mediterraneo |
EG02 |
Egitto: Mar Rosso |
IL01 |
Israele: Mediterraneo |
IL02 |
Israele: Mar Rosso |
SA01 |
Arabia Saudita: Mar Rosso |
SA02 |
Arabia Saudita: Golfo |
US01 |
Stati Uniti d'America: Atlantico settentrionale |
US02 |
Stati Uniti d'America: Atlantico meridionale |
US03 |
Stati Uniti d'America: Golfo |
US04 |
Stati Uniti d'America: Pacifico meridionale |
US05 |
Stati Uniti d'America: Pacifico settentrionale |
US06 |
Stati Uniti d'America: Grandi laghi |
US07 |
Portorico |
CA01 |
Canada: Atlantico |
CA02 |
Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo |
CA03 |
Canada: Costa occidentale |
CO01 |
Colombia: Costa settentrionale |
CO02 |
Colombia: Costa occidentale |
|
Con i codici supplementari |
ZZ01 |
Impianti off-shore |
ZZ02 |
Aggregati e zone non descritte altrove |
ALLEGATO V
NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE
La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita sulla base dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95] in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.
Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi che hanno più registri, contraddistinti da una quarta cifra diversa da zero, come indicato di seguito:
FR01 |
Francia |
FR02 |
Territorio antartico francese (di cui isole Kerguelen) |
IT01 |
Italia — Primo registro |
IT02 |
Italia — Registro internazionale |
GB01 |
Regno Unito |
GB02 |
Isola di Man |
GB03 |
Isole del Canale |
GB04 |
Gibilterra |
DK01 |
Danimarca |
DK02 |
Danimarca (DIS) |
PT01 |
Portogallo |
PT02 |
Portogallo (MAR) |
ES01 |
Spagna |
ES02 |
Spagna (Rebeca) |
NO01 |
Norvegia |
NO02 |
Norvegia (NIS) |
US01 |
Stati Uniti d'America |
US02 |
Portorico |
ALLEGATO VI
CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)
|
Tipo |
Categorie comprese in ciascun tipo di nave |
10 |
Rinfuse liquide |
Petroliera Nave cisterna per prodotti chimici Trasportatore di gas liquefatti Chiatta-cisterna Altre navi cisterna |
20 |
Rinfuse secche |
Petroliera/cargo Cargo |
31 |
Container |
Porta container integrale |
32 |
Trasportatore specializzato |
Portachiatte Trasportatore di prodotti chimici Trasportatore di combustibili irraggiati Trasportatore di bestiame Trasportatore di veicoli Altro trasportatore specializzato |
33 |
Merci varie, non specializzato |
Nave frigorifera Nave da trasporto roro, anche per passeggeri Porta container roro Altri carichi roro Trasportatore misto di merci varie/passeggeri Trasportatore misto di merci varie/container Trasportatore di merci varie ad un ponte solo Trasportatore di merci varie a più ponti |
34 |
Chiatta per carichi secchi |
Chiatta pontata Bettolina a pozzo Chiatta di tipo lash-seabee Chiatta scoperta da carico secco Chiatta coperta da carico secco Altre chiatte da carico secco |
35 |
Passeggeri |
Nave passeggeri (escluse le navi da crociera) |
36 |
Crociera |
Esclusivamente le navi da crociera |
41 |
Pesca |
Nave da pesca (1) Nave officina per il trattamento del pesce (1) |
42 |
Attività off-shore |
Trivellamento ed esplorazione (1) Approvvigionamento off-shore (1) |
43 |
Rimorchiatori |
Rimorchiatori (1) Spintori (1) |
49 |
Varie |
Draghe (1) Da ricerca/esplorazione (1) Altre navi e imbarcazioni non definite altrove (1) |
XX |
Sconosciuto |
Nave di tipo sconosciuto |
(1) Non comprese nella presente direttiva.
ALLEGATO VII
CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI
espresse in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)
Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda pari o maggiore a 100.
Gruppo |
Limite inferiore |
Limite superiore |
||
DWT |
SL |
DWT |
SL |
|
01 |
— |
100 |
fino a 499 |
fino a 499 |
02 |
500 |
500 |
999 |
999 |
03 |
1 000 |
1 000 |
1 999 |
1 999 |
04 |
2 000 |
2 000 |
2 999 |
2 999 |
05 |
3 000 |
3 000 |
3 999 |
3 999 |
06 |
4 000 |
4 000 |
4 999 |
4 999 |
07 |
5 000 |
5 000 |
5 999 |
5 999 |
08 |
6 000 |
6 000 |
6 999 |
6 999 |
09 |
7 000 |
7 000 |
7 999 |
7 999 |
10 |
8 000 |
8 000 |
8 999 |
8 999 |
11 |
9 000 |
9 000 |
9 999 |
9 999 |
12 |
10 000 |
10 000 |
19 999 |
19 999 |
13 |
20 000 |
20 000 |
29 999 |
29 999 |
14 |
30 000 |
30 000 |
39 999 |
39 999 |
15 |
40 000 |
40 000 |
49 999 |
49 999 |
16 |
50 000 |
50 000 |
79 999 |
79 999 |
17 |
80 000 |
80 000 |
99 999 |
99 999 |
18 |
100 000 |
100 000 |
149 999 |
149 999 |
19 |
150 000 |
150 000 |
199 999 |
199 999 |
20 |
200 000 |
200 000 |
249 999 |
249 999 |
21 |
250 000 |
250 000 |
299 999 |
299 999 |
22 |
300 000 e oltre |
300 000 e oltre |
— |
— |
Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99». |
ALLEGATO VIII
STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI
Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.
Le condizioni di raccolta dell’insieme di dati B1 sono decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell’articolo10 della direttiva 95/64/CE, in merito alla fattibilità e al costo, per gli Stati membri e per i rispondenti, della raccolta di tali dati.
STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 e/o F2. |
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 e/o F2. |
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci, sono: A3, D1, F1 e/o F2. |
— |
Per i porti selezionati e non selezionati (né per le merci né per i passeggeri) l’insieme di dati da fornire è: A3. |
Insieme di dati A1 |
: |
Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati A2 |
: |
Trasporti marittimi, che non avvengono in container o unità mobili, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A2 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di carico, allegato II (esclusi container e roro) (sottocategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 e 99) |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati A3 |
: |
Informazioni relative ai porti selezionati e ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (cfr. articolo 4, paragrafo 3) |
Frequenza |
: |
annuale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A3 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Tutti i porti nell'elenco |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
|
Insieme di dati B1 |
: |
Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione |
Frequenza |
: |
annuale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
B1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|
Merce |
2 caratteri alfanumerici |
Nomenclatura delle merci, allegato III |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati C1 |
: |
Trasporti marittimi in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e situazione del carico |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
C1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|||
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro) (sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69) |
|||
|
Insieme di dati D1 |
: |
Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per relazione e nazionalità di registrazione della nave |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
D1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Nazionalità di registrazione della nave |
4 caratteri alfanumerici |
Nazionalità di registrazione della nave, allegato V |
|
Dati: numero di passeggeri esclusi i croceristi che iniziano e finiscono una crociera, e croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera. |
Insieme di dati E1 |
: |
Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e nazionalità di registrazione della nave |
Frequenza |
: |
annuale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
E1 |
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|
Porto di carico/scarico |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all'elenco dei porti |
|
Relazione |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|
Nazionalità di registrazione della nave |
4 caratteri alfanumerici |
Nazionalità di registrazione della nave, allegato V |
|
Dati: peso lordo delle merci in tonnellate. |
Insieme di dati F1 |
: |
Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera) |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
F1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Tipo di nave |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di nave, allegato VI |
|||
Dimensione della nave TPL |
2 caratteri alfanumerici |
Classe di portata lorda (deadweight), allegato VII |
|||
|
Insieme di dati F2 |
: |
Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera) |
Frequenza |
: |
trimestrale |
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
F2 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Tipo di nave |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di nave, allegato VI |
|||
Dimensione della nave SL |
2 caratteri alfanumerici |
Classe di stazza lorda, allegato VII |
|||
|
ALLEGATO IX
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 12)
Direttiva 95/64/CE del Consiglio |
|
Decisione 98/385/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
Decisione 2000/363/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’allegato II, punto 20 |
Decisione 2005/366/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1 |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 12)
Direttiva |
Termine di recepimento |
95/64/CE |
31 dicembre 1996 |
ALLEGATO X
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 95/64/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, punto 1, primo comma |
Articolo 2, lettera a), primo comma |
Articolo 2, punto 1, secondo comma, lettere a) e b) |
Articolo 2, lettera a), secondo comma, punti i) e ii) |
Articolo 2, punto 1, terzo comma |
Articolo 2, lettera a), terzo comma |
Articolo 2, punti da 2 a 5 |
Articolo 2, lettere da b) a e) |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12, |
— |
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
Articolo 15 |
Articolo 13 |
Articolo 16 |
Articolo 14 |
Allegati da I a VIII |
Allegati da I a VIII |
— |
Allegato IX |
— |
Allegato X |