This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D0869
2009/869/EC: Commission Decision of 27 November 2009 amending Annexes XI, XII, XV and XVI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of and minimum security standards applicable to laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus (notified under document C(2009) 9094) (Text with EEA relevance)
2009/869/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare [notificata con il numero C(2009) 9094] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/869/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare [notificata con il numero C(2009) 9094] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 315 del 2.12.2009, p. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429 e 32020R0687
2.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare
[notificata con il numero C(2009) 9094]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/869/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in relazione a tale epizoozia. |
(2) |
L’articolo 65 della direttiva 2003/85/CE impone agli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione dei virus vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini sia effettuata soltanto nei laboratori riconosciuti elencati nell’allegato XI e operanti in conformità alle norme di biosicurezza di cui all’allegato XII di tale direttiva. |
(3) |
Nella parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica a scopo di ricerca e diagnosi. Nella parte B di tale allegato sono elencati i laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica per la produzione di vaccini. |
(4) |
La Francia ha comunicato ufficialmente alla Commissione che uno dei suoi laboratori nazionali di riferimento e un laboratorio in cui sono prodotti vaccini non sono più considerati rispondenti alle norme di biosicurezza di cui all’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE. |
(5) |
I Paesi Bassi hanno ufficialmente informato la Commissione di un’ulteriore modifica della denominazione del laboratorio nazionale autorizzato a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e dell’acquisizione da parte della società privata «Lelystad Biologicals BV, Lelystad» della parte dell’ex Central Institute for Animal Disease Control (CIDC-Lelystad) autorizzata a manipolare virus vivi dell’afta epizootica per la produzione di vaccini. |
(6) |
È pertanto necessario modificare gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica figuranti nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
(7) |
Il punto 1 dell’allegato XII della direttiva 2003/85/CE stabilisce norme di biosicurezza per i laboratori che manipolano virus vivi dell’afta epizootica. Tali laboratori sono tenuti a rispettare i requisiti minimi precisati nei «Minimum standards for Laboratories working with foot-and-mouth virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985 e modificati nel 1993. |
(8) |
Il punto 1 dell’allegato XV della direttiva 2003/85/CE dispone che tutti i laboratori nazionali che manipolano virus vivi dell’afta epizootica sono tenuti ad operare nelle condizioni di elevata sicurezza precisate nei «Minimum Standards for Laboratories working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985, modificati dall’appendice 6(ii) della relazione della 30esima sessione, tenutasi a Roma nel 1993. |
(9) |
Inoltre, il punto 7 dell’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE dispone che il laboratorio comunitario di riferimento deve operare in accertate condizioni di rigorosa sicurezza, conformemente a quanto precisato nei «Minimum Standards for Laboratories working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell’aprile 1985, modificati dall’appendice 6(ii) della relazione della 30esima sessione, del 1993, di cui all’allegato XII di tale direttiva. |
(10) |
Dopo l’insorgenza nel 2007 di un focolaio di afta epizootica in uno Stato membro, conseguente alla fuga di un virus dell’afta epizootica da un laboratorio, i «Minimum Standards for Laboratories working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» («norme di biosicurezza») sono stati modificati. A seguito delle discussioni sulle norme di biosicurezza svoltesi con gli Stati membri nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la versione modificata di tali norme è stata adottata il 29 aprile 2009 nella 38esima sessione generale della commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica (2) ed è inclusa nella relazione della 38esima sessione generale della commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica, Roma 28-30 aprile 2009. La nuova versione sostituisce le norme di biosicurezza stabilite nel 1985 e modificate nel 1993. Gli allegati XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(11) |
La direttiva 2003/85/CE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE sono modificati come indicato nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(2) «Report of the 38th General Session of the European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease», Roma 28-30 aprile 2009, appendice 10, pag. 82: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/docs/SecurityStandards_2009.pdf
ALLEGATO
Gli allegati XI, XII, XV e XVI sono così modificati:
1) |
l’allegato XI è così modificato:
|
2) |
nell’allegato XII, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
3) |
nell’allegato XV, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
4) |
nell’allegato XVI, il punto 7 è sostituito dal seguente:
|