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Document 32008R1029

Regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 278 del 21.10.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1029/oj

21.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(2)

Secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente designa i laboratori che possono effettuare l’analisi di campioni prelevati durante i controlli ufficiali. Tali laboratori devono essere accreditati in base a una serie di norme europee.

(3)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha elaborato norme europee (norme EN) che rispondono ai requisiti del regolamento (CE) n. 882/2004 e che disciplinano, tra l’altro, l’accreditamento di laboratori.

(4)

Il CEN ha sostituito le norme europee EN 45002, «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova», ed EN45003, «Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura. Prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento», con la norma EN ISO/CEI 17011 su «General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies» (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità). È dunque opportuno aggiornare nell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 il riferimento a tali norme europee.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 882/2004.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato come segue:

1.

l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b)

EN ISO/CEI 17011 su “General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità)»;

2.

l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


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