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Document 32008R0447

    Regolamento (CE) n. 447/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

    GU L 134 del 23.5.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogato da 32014R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/447/oj

    23.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/13


    REGOLAMENTO (CE) N. 447/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 22 maggio 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42, paragrafi 5 e 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2) stabilisce che il riepilogo dei dati (T103), di cui al paragrafo 2, lettera b), del medesimo articolo, debba essere trasmesso alla Commissione anche su supporto cartaceo. Tenuto conto dell’evoluzione delle procedure di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, della messa a punto di un portale unico d’accesso degli operatori ai sistemi informatici protetti, gestiti nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune, il suddetto invio su supporto cartaceo non è più necessario e può quindi essere soppresso, segnatamente a causa dell’onere amministrativo che esso comporta.

    (2)

    L’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), è stato modificato e permette d’ora in poi di effettuare, per le spese di gestione corrente del FEAOG, impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo, senza tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell’esercizio in corso. Per tenere conto di queste nuove condizioni applicabili agli impegni anticipati, occorre modificare l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2006.

    (3)

    Per quanto riguarda i pagamenti diretti da effettuare a decorrere dall’anno 2007, gli importi corrispondenti ai premi nel settore dei prodotti lattiero-caseari ed ai pagamenti supplementari previsti agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), da versare ai beneficiari, sono inclusi nel regime di pagamento unico, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Inoltre, il regolamento (CE) n. 188/2005 della Commissione, del 3 febbraio 2005, recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni ultraperiferiche (5), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (6). Di conseguenza, gli importi corrispondenti alle misure di cui sopra non devono più essere presi in considerazione per il calcolo del massimale dei pagamenti diretti, quale indicato all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2006. Tuttavia, il suddetto calcolo deve essere adattato in modo da tener conto delle disposizioni relative alla modulazione volontaria introdotta dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (7).

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2006.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 883/2006 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;

    2)

    all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3.   Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l’esercizio successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti dell’esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell’esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.»;

    3)

    all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dal testo seguente:

    «b)

    in ogni caso, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e successivi sono ammissibili per lo Stato membro interessato soltanto nel limite:

    i)

    del suo massimale nazionale, di cui agli allegati VIII o VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale è effettuato il pagamento, in caso di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal titolo III del suddetto regolamento, oppure

    ii)

    della sua dotazione finanziaria annuale, stabilita in conformità all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale è effettuato il pagamento, in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie previsto dal suddetto articolo.

    Il massimale nazionale o la dotazione finanziaria annuale di cui ai punti i) e ii) è, a seconda dei casi:

    ridotto della modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

    ridotto della modulazione volontaria di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007,

    aumentato dell’importo supplementare dell’aiuto di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

    aumentato dell’importo supplementare dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007,

    corretto mediante l’adattamento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, l’articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 114/2008 (GU L 33 del 7.2.2008, pag. 6).

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).

    (5)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 6. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 793/2006 (GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1).

    (6)  GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 5).

    (7)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.


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