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Document 32008D0282
2008/282/EC: Commission Decision of 17 March 2008 amending Decision 2007/76/EC implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance (notified under document number C(2008) 987) (Text with EEA relevance)
2008/282/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008 , che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca [notificata con il numero C(2008) 987] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/282/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008 , che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca [notificata con il numero C(2008) 987] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 89 del 1.4.2008, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2008
che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca
[notificata con il numero C(2008) 987]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/282/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione nell’ambito della tutela dei consumatori) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 7, l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2007/76/CE (2), recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004. Tale decisione stabilisce le norme per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2004/2006 per quanto concerne l’assistenza reciproca fra le autorità competenti e le regole di funzionamento di tale assistenza. |
(2) |
È opportuno modificare la decisione 2007/76/CE al fine di specificare, in seguito a una richiesta di misure di esecuzione, quali informazioni debbano fornire le autorità e i termini per la notifica delle misure stesse, nonché di specificarne l’effetto. |
(3) |
È inoltre opportuno modificare la decisione 2007/76/CE al fine di specificare le informazioni da fornire per la notifica delle misure di esecuzione o una richiesta di assistenza reciproca in seguito alla notifica di un allarme. |
(4) |
Inoltre è opportuno stabilire i principi di base che disciplinano il coordinamento della sorveglianza di mercato e le attività di applicazione volte a garantire una efficace applicazione in tutta la Comunità. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2007/76/CE l’articolo seguente è inserito dopo l’articolo 7:
«Articolo 7 bis
Coordinamento della sorveglianza di mercato e attività di applicazione
I principi di base che disciplinano il coordinamento della sorveglianza di mercato e le attività di applicazione sono stabiliti nel capitolo 6 dell’allegato.»
Articolo 2
L’allegato della decisione 2007/76/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.
Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione
(1) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).
(2) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 192.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2007/76/CE è modificato come segue:
1) |
Al punto 1.1. lettera c), sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
Dopo il punto 1.3.4., è inserito il punto seguente: 1.3.5. Allorché adotta una misura di esecuzione, l’autorità interpellata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2006/2004, notifica le misure adottate alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione. Essa comunica, insieme alle misure di esecuzione adottate e al loro effetto sull’infrazione intracomunitaria, le seguenti informazioni:
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3) |
Al punto 2.1.5. la prima frase è sostituita dalla frase seguente: 2.1.5. L’autorità richiedente richiede alla Commissione di cancellare le informazioni dalla banca dati non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni dalla conclusione del caso, qualora ciò faccia seguito ad una richiesta ex articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004:». |
4) |
Dopo il punto 2.1.5. è inserito il punto seguente: 2.1.6. L’autorità interpellata notifica alla Commissione e alle altre autorità competenti interessate, appena possibile, e in ogni caso entro sette giorni dall’adozione, le misure adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2006/2004.» |
5) |
Il titolo del capitolo 3 è sostituito dal titolo «ALLARMI». |
6) |
All’inizio del capitolo 3 è aggiunto il punto «3.1». |
7) |
Alla fine del testo del capitolo 3 sono inseriti i punti seguenti: 3.2. Allorché un’autorità competente adotta misure di esecuzione correlate a un allarme, essa, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004, notifica tali misure alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione. Essa, insieme alle misure di esecuzione adottate, fornisce le seguenti informazioni:
3.3. Allorché un’autorità competente riceve una richiesta di assistenza reciproca correlata a un allarme, essa notifica tale richiesta, precisandone il tipo, alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione. Essa, insieme alla richiesta pervenutale, comunica le informazioni seguenti:
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8) |
Dopo il capitolo 5 è inserito il capitolo seguente: «6. CAPITOLO 6 — COORDINAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DI MERCATO E ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE 6.1. Al fine di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2006/2004, le autorità competenti interessate possono decidere di comune accordo di affidare il coordinamento dell’azione di esecuzione a una di esse. Di norma le autorità competenti, tenendo conto delle particolarità di ciascun caso, designano come autorità coordinatrice l’autorità del paese in cui si trova la sede centrale o il principale centro di attività del commerciante, o del paese in cui vive la maggior parte dei consumatori interessati. 6.2. Se invitata a farlo, la Commissione agevola tale coordinamento.» |