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Document 32008D0282

2008/282/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008 , che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca [notificata con il numero C(2008) 987] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 89 del 1.4.2008, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/282/oj

1.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che modifica la decisione 2007/76/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca

[notificata con il numero C(2008) 987]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/282/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione nell’ambito della tutela dei consumatori) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 7, l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2007/76/CE (2), recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004. Tale decisione stabilisce le norme per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2004/2006 per quanto concerne l’assistenza reciproca fra le autorità competenti e le regole di funzionamento di tale assistenza.

(2)

È opportuno modificare la decisione 2007/76/CE al fine di specificare, in seguito a una richiesta di misure di esecuzione, quali informazioni debbano fornire le autorità e i termini per la notifica delle misure stesse, nonché di specificarne l’effetto.

(3)

È inoltre opportuno modificare la decisione 2007/76/CE al fine di specificare le informazioni da fornire per la notifica delle misure di esecuzione o una richiesta di assistenza reciproca in seguito alla notifica di un allarme.

(4)

Inoltre è opportuno stabilire i principi di base che disciplinano il coordinamento della sorveglianza di mercato e le attività di applicazione volte a garantire una efficace applicazione in tutta la Comunità.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2007/76/CE l’articolo seguente è inserito dopo l’articolo 7:

«Articolo 7 bis

Coordinamento della sorveglianza di mercato e attività di applicazione

I principi di base che disciplinano il coordinamento della sorveglianza di mercato e le attività di applicazione sono stabiliti nel capitolo 6 dell’allegato.»

Articolo 2

L’allegato della decisione 2007/76/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 192.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2007/76/CE è modificato come segue:

1)

Al punto 1.1. lettera c), sono aggiunte le voci seguenti:

«viii)

nome del prodotto o del servizio,

ix)

codice COICOP [Classification of Individual Consumption According to Purpose (United Nations statistical methodology, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl = 5)],

x)

strumento pubblicitario o di vendita in questione.»

2)

Dopo il punto 1.3.4., è inserito il punto seguente:

1.3.5.   Allorché adotta una misura di esecuzione, l’autorità interpellata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2006/2004, notifica le misure adottate alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione.

Essa comunica, insieme alle misure di esecuzione adottate e al loro effetto sull’infrazione intracomunitaria, le seguenti informazioni:

a)

informazioni dettagliate sulle autorità competenti interpellate e su quelle richiedenti;

b)

il nominativo del venditore o fornitore;

c)

il nome del prodotto o del servizio;

d)

il codice di classificazione;

e)

lo strumento pubblicitario o di vendita in questione;

f)

la base giuridica;

g)

il tipo d’infrazione intracomunitaria;

h)

il numero stimato di consumatori lesi e la stima del danno finanziario.»

3)

Al punto 2.1.5. la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

2.1.5.   L’autorità richiedente richiede alla Commissione di cancellare le informazioni dalla banca dati non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre sette giorni dalla conclusione del caso, qualora ciò faccia seguito ad una richiesta ex articolo 6 del regolamento (CE) n. 2006/2004:».

4)

Dopo il punto 2.1.5. è inserito il punto seguente:

2.1.6.   L’autorità interpellata notifica alla Commissione e alle altre autorità competenti interessate, appena possibile, e in ogni caso entro sette giorni dall’adozione, le misure adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2006/2004.»

5)

Il titolo del capitolo 3 è sostituito dal titolo «ALLARMI».

6)

All’inizio del capitolo 3 è aggiunto il punto «3.1».

7)

Alla fine del testo del capitolo 3 sono inseriti i punti seguenti:

3.2.   Allorché un’autorità competente adotta misure di esecuzione correlate a un allarme, essa, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004, notifica tali misure alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione.

Essa, insieme alle misure di esecuzione adottate, fornisce le seguenti informazioni:

a)

informazioni dettagliate sull’autorità competente che ha adottato le misure;

b)

il nominativo del venditore o fornitore;

c)

il nome del prodotto o del servizio;

d)

il codice di classificazione;

e)

lo strumento pubblicitario o di vendita in questione;

f)

la base giuridica;

g)

il tipo d’infrazione intracomunitaria;

h)

il numero stimato di consumatori lesi e la stima del danno finanziario.

3.3.   Allorché un’autorità competente riceve una richiesta di assistenza reciproca correlata a un allarme, essa notifica tale richiesta, precisandone il tipo, alla Commissione e a tutte le altre autorità competenti designate dagli altri Stati membri come autorità responsabili per l’applicazione della legislazione oggetto dell’infrazione.

Essa, insieme alla richiesta pervenutale, comunica le informazioni seguenti:

a)

informazioni dettagliate sull’autorità competente che ha richiesto l’assistenza reciproca;

b)

il nominativo del venditore o fornitore, se disponibile;

c)

il nome del prodotto o del servizio;

d)

il codice di classificazione;

e)

lo strumento pubblicitario o di vendita in questione;

f)

la base giuridica;

g)

il tipo d’infrazione intracomunitaria;

h)

il numero stimato di consumatori lesi e la stima del danno finanziario.»

8)

Dopo il capitolo 5 è inserito il capitolo seguente:

«6.   CAPITOLO 6 — COORDINAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DI MERCATO E ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE

6.1.   Al fine di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2006/2004, le autorità competenti interessate possono decidere di comune accordo di affidare il coordinamento dell’azione di esecuzione a una di esse. Di norma le autorità competenti, tenendo conto delle particolarità di ciascun caso, designano come autorità coordinatrice l’autorità del paese in cui si trova la sede centrale o il principale centro di attività del commerciante, o del paese in cui vive la maggior parte dei consumatori interessati.

6.2.   Se invitata a farlo, la Commissione agevola tale coordinamento.»


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