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Document 32007R1237

Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l’immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 280 del 24.10.2007, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1237/oj

24.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l’immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 detta norme al fine di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

(2)

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, con effetto dopo 72 mesi dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, le uova possono essere utilizzate per il consumo umano diretto (come uova da tavola) solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto ad un programma nazionale e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

(3)

La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (3), stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nella Comunità di uova e ovoprodotti.

(4)

Nel corso di uno studio condotto in applicazione della decisione 2004/665/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus  (4) è stata riscontrata un’elevata prevalenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium tra gli esemplari ovaioli degli Stati membri.

(5)

Secondo la relazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle tendenze e fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici, della resistenza agli antimicrobici e delle epidemie di origine alimentare nell’Unione europea nel 2005 (5), le uova e gli ovoprodotti costituiscono la principale fonte di focolai noti di epidemie di origine alimentare di salmonellosi nell’uomo. La Salmonella Enteritidis e la Salmonella Typhimurium sono state inoltre responsabili, secondo la relazione, dell’88 % dei focolai dei quali è stato dimostrato il sierotipo.

(6)

Data l’elevata prevalenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium in alcuni Stati membri, il suo impatto sulla salute pubblica e la riluttanza degli operatori del settore alimentare a commercializzare uova da tavola provenienti da branchi infetti, è opportuno anticipare la data di applicazione delle restrizioni al consumo di uova da tavola, concedendo tuttavia ancora agli operatori del settore alimentare un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni senza che ciò provochi distorsioni dei mercati.

(7)

È comunque opportuno applicare immediatamente le restrizioni all’uso di uova da tavola di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 qualora a seguito dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, condotta a norma della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6), un branco di galline ovaiole sia risultato essere la fonte di infezione in un focolaio di tossinfezione alimentare.

(8)

Tenuto conto dei rischi per la salute pubblica rappresentati dalle uova contaminate da salmonella, è opportuno stabilire norme in materia di stampigliatura delle uova al fine di garantire che le uova provenienti da branchi soggetti a restrizioni nel quadro di un programma di controllo della salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 siano stampigliate in un modo che consenta di distinguerle facilmente dalle uova da tavola prima dell’immissione in commercio.

(9)

Per escludere risultati iniziali falso-positivi, è opportuno che l’autorità competente possa revocare le restrizioni previste dall’allegato II, parte D, punto 2, del citato regolamento qualora l’infezione da salmonella nei branchi di galline ovaiole non venga confermata mediante l’impiego di un protocollo rigoroso.

(10)

I paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare uova devono fornire garanzie equivalenti alle prescrizioni applicabili nella Comunità ed è opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato per le uova di cui alla decisione 2006/696/CE.

(11)

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7), in particolare all’articolo 12, stabilisce norme relative agli alimenti e ai mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo. Tali norme si applicano alle uova da tavola. Di conseguenza nel presente regolamento non occorre dettare disposizioni specifiche relative all’esportazione di dette uova.

(12)

Per evitare distorsioni degli scambi è opportuno consentire, per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l’uso di certificati rilasciati conformemente al modello di certificato attuale di cui alla decisione 2006/696/CE.

(13)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 deve quindi essere modificato in tal senso.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II della decisione 2006/696/CE è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le partite di uova per le quali siano stati rilasciati certificati conformi alla decisione 2006/696/CE nella versione anteriore al 1o novembre 2007 possono essere importate nella Comunità per un periodo di 60 giorni successivi a tale data.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica:

a decorrere dal 1o novembre 2007 laddove, sulla base dell’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare condotta a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE, venga stabilito che la presenza di Salmonella spp. nel branco di galline ovaiole costituisce la fonte di infezione per l’uomo attraverso il consumo di uova e ovoprodotti,

a decorrere, al più tardi, dal 1o gennaio 2009 a tutti gli altri branchi di galline ovaiole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(3)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

(4)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 30.

(5)  The EFSA Journal (2006), pag. 96.

(6)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(7)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 (GU L 100, dell'8.4.2006, pag. 3).


ALLEGATO I

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, la parte D è sostituita dalla seguente:

«D.   Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole

1.

Le uova possono essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto a un programma nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

2.

Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari.

Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo:

a)

devono essere considerate uova della categoria B, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (1);

b)

devono recare l’indicazione di cui all’articolo 10, del regolamento (CE) n. 557/2007 che le distingua chiaramente dalle uova della categoria A prima dell’immissione in commercio;

c)

non possono essere fatte entrare nei centri di imballaggio a meno che l’autorità competente non sia soddisfatta delle misure volte a prevenire la contaminazione incrociata di uova di altri branchi.

3.

Se i volatili provenienti da branchi infetti sono macellati o distrutti, devono essere prese precauzioni per ridurre, per quanto possibile, il rischio di diffusione delle zoonosi. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare. I prodotti derivati da tali volatili possono essere immessi sul mercato per il consumo umano in conformità alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare e, una volta applicabile, della parte E. Tali prodotti, qualora non destinati al consumo umano, devono essere utilizzati o eliminati in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002.

4.

Per escludere risultati iniziali falso-positivi l’autorità competente può revocare le restrizioni di cui al punto 2 della presente parte:

a)

qualora il branco di galline ovaiole non costituisca la fonte di infezione per l’uomo attraverso il consumo di uova e ovoprodotti, secondo quanto risulta dall’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare condotta a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE; e

b)

qualora il branco venga sottoposto a un programma di controllo nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e i sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione non siano stati confermati dal protocollo di campionamento seguente condotto dall’autorità competente:

i)

specifiche tecniche di cui all’articolo 5, della decisione 2004/665/CE della Commissione (7 campioni). Si devono comunque raccogliere per sottoporre ad analisi un sottocampione di 25 grammi di ogni singolo materiale fecale e un campione di polvere. I campioni devono essere analizzati separatamente;

oppure

ii)

ricerca batteriologica dell’intestino ceco e degli ovidotti di 300 volatili;

oppure

iii)

ricerca batteriologica del guscio e del contenuto di 4 000 uova di ciascun branco in pool costituiti da un massimo di 40 uova.

L’autorità competente, oltre a eseguire il campionamento di cui alla lettera b), deve verificare che non siano stati impiegati gli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi di campionamento.


(1)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte 2, della decisione 2006/696/CE, il modello di certificato veterinario per le uova (E) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le uova (E)

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