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Document 32007R0643

Regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio, dell’ 11 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

GU L 151 del 13.6.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/643/oj

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


REGOLAMENTO (CE) N. 643/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2).

(2)

Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (3).

(3)

Nella riunione annuale del novembre 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano di ricostituzione quindicennale per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 41/2007 sono fissate, in via provvisoria, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per il tonno rosso, in attesa di un accordo sulla ripartizione definitiva di tale stock in conformità della convenzione ICCAT.

(5)

Le misure previste dal piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione.

Per contribuire alla conservazione del tonno rosso è necessario che misure speciali siano attuate a partire dal 2007, in attesa dell’adozione di un regolamento del Consiglio recante attuazione di misure pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso.

(6)

Poiché la pesca del tonno rosso da parte delle navi comunitarie ha avuto inizio nel febbraio 2007, è stato necessario che le relative misure di gestione e di controllo approvate dall’ICCAT siano applicate a decorrere dal febbraio 2007, e non dal 13 giugno 2007 come previsto nella raccomandazione 2006[05] dell’ICCAT, al fine di garantire il rispetto del piano di ricostituzione del tonno rosso.

(7)

Le misure adottate ai sensi del presente regolamento, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente capo:

«CAPO X bis

MISURE SPECIALI PER IL TONNO ROSSO NELL’ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO

SEZIONE 1

Misure di gestione

Articolo 80 bis

Campo d’applicazione

Il presente capo stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di misure speciali per il tonno rosso (thunnus thynnus) raccomandate dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Esso si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Articolo 80 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

a)

“PCC”: le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

b)

“peschereccio”: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

c)

“operazione di pesca congiunta”: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri, in cui le catture di una nave siano attribuite in tutto o in parte ad una o più altre navi;

d)

“attività di trasferimento”: qualsiasi trasferimento di tonno rosso:

i)

dal peschereccio all’azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto;

ii)

da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;

e)

“tonnara”: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;

f)

“ingabbiamento”: l’ingrasso e l’allevamento del tonno rosso senza che questo sia salpato a bordo;

g)

“ingrasso”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente 2-6 mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;

h)

“allevamento”: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;

i)

“trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto;

j)

“nave officina”: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

k)

“pesca sportiva”: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

l)

“pesca ricreativa”: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

m)

“compito II”: il compito II quale definito dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel “Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico” (terza edizione, ICCAT, 1990).

Articolo 80 quater

Contingente

1.   Ciascuno Stato membro può assegnare il contingente nazionale di tonno rosso alle proprie navi e tonnare autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.

2.   La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione

Articolo 80 quinquies

Operazioni di pesca congiunta

1.   Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno o più Stati membri possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato membro di bandiera o degli Stati membri di bandiera interessati.

2.   All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dai propri pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni, sull’identità dei partecipanti e sul criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture.

3.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 80 sexies

Periodi di divieto della pesca

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007 (4):

a)

la pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre 2007, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N;

b)

la pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2007;

c)

la pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008;

d)

la pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 novembre 2007 al 15 maggio 2008.

Articolo 80 septies

Utilizzo di aeromobili

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 520/2007, è vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione.

Articolo 80 octies

Taglia minima

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 8 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 80 decies, a decorrere dal 30 giugno 2007 la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:

a)

tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;

b)

tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini d’allevamento.

3.   Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nella parte I dell’allegato XVI bis.

Articolo 80 nonies

Piano di campionamento per il tonno rosso

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 520/2007, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati.

2.   Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall’ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II.

3.   Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.

4.   Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati sono trasmessi all’ICCAT entro il 31 maggio 2008 per i campionamenti effettuati nel 2007.

Articolo 80 decies

Catture accessorie

1.   Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l’8 % di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg.

2.   La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture accessorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale.

3.   Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.

4.   L’articolo 80 quindecies e l’articolo 80 septdecies, paragrafo 3, si applicano agli sbarchi di catture accessorie di tonno rosso.

Articolo 80 undecies

Pesca ricreativa

1.   Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per bordata di pesca.

2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.

3.   Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e li trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame.

Articolo 80 duodecies

Pesca sportiva

1.   Ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti volti a regolamentare la pesca sportiva, in particolare mediante autorizzazioni di pesca.

2.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi.

3.   Ciascuno Stato membro registra i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e li trasmette alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

4.   Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame.

SEZIONE 3

Misure di controllo

Articolo 80 terdecies

Registro delle navi autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso

1.   Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la sua bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale.

2.   La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007 affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3.   I pescherecci comunitari interessati dal presente articolo, non figuranti nel registro ICCAT, non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo.

4.   L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.

Articolo 80 quaterdecies

Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

1.   Entro il 14 giugno 2007 ciascuno Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell’elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro.

2.   La Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007, affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3.   Le tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT non possono pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo.

4.   L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica per quanto di ragione.

Articolo 80 quindecies

Porti designati

1.   Alle navi di cui all’articolo 80 terdecies è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.   Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

3.   Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 15 giugno 2007. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Articolo 80 sexdecies

Trasbordo

1.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità della raccomandazione 2005[06] dell’ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari, nella sua versione modificata.

2.   Prima dell’entrata in porto il comandante della nave ricevente (nave da pesca o nave officina) o un suo rappresentante trasmette alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alle zone geografiche in cui le catture di tonno rosso da trasbordare sono state effettuate;

d)

nome della nave da pesca che consegna il tonno rosso e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso,

e)

nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

f)

quantitativo (t) di tonno rosso da trasbordare.

3.   Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.

4.   Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:

a)

quantitativi di tonno rosso da trasbordare;

b)

data e porto di trasbordo;

c)

nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

d)

zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

5.   All’arrivo della nave, l’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo procede all’ispezione della nave ricevente e ne esamina il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo.

6.   Entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo l’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo trasmette all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo.

7.   Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro quindici giorni dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell’allegato XVI bis, parte III.

Articolo 80 septdecies

Disposizioni in materia di registrazione

1.   Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario di cui all’articolo 80 terdecies annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato XVI bis, parte II.

2.   Il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies impegnata in operazioni di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari:

a)

se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie:

la data e l’ora delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,

la posizione (longitudine/latitudine) delle catture effettuate in un’operazione di pesca congiunta,

il quantitativo di catture di tonno rosso salpate a bordo o trasferite in gabbie,

il nome e l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

b)

per le navi impegnate in un’operazione di pesca congiunta ma non coinvolte nel trasferimento di pescato:

la data e l’ora dell’operazione di pesca congiunta,

la posizione (longitudine/latitudine) dell’operazione di pesca congiunta,

dichiarazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie da tale nave,

il nome e l’indicativo/gli indicativi internazionale/i di chiamata della nave/delle navi da pesca.

3.   Se una nave da pesca impegnata in un’operazione di pesca congiunta dichiara il quantitativo di tonno rosso catturato dal proprio attrezzo da pesca, il comandante precisa per quale peschereccio o pescherecci e a quali contingenti dello Stato o degli Stati di bandiera è imputata ciascuna cattura.

4.   In deroga al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui all’articolo 80 terdecies del presente regolamento o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

5.   In caso di sbarco in un porto designato di uno Stato membro, entro quarantotto ore dalla conclusione dello sbarco l’autorità competente dello Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera trasmette un rapporto di sbarco all’autorità di bandiera della nave.

Articolo 80 octiesdecies

Controllo in porto o nell’allevamento

1.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto.

2.   Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione.

3.   Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda di ingrasso o di allevamento.

Articolo 80 novodecies

Dichiarazioni di cattura

1.   Il comandante di una nave da pesca di cui all’articolo 80 terdecies trasmette alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di tonno rosso prelevati dalla sua nave, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).

2.   La dichiarazione è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nell’Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo o dopo l’inizio della bordata di pesca. In caso di operazioni di pesca congiunta il comandante della nave da pesca precisa per quale peschereccio o pescherecci ciascuna cattura è imputata al contingente dello Stato o degli Stati di bandiera.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il comandante di una nave da pesca trasmette ogni cinque giorni le dichiarazioni indicanti i quantitativi di tonno rosso catturati, comprese le dichiarazioni di cattura zero.

4.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT per via elettronica o con altri mezzi.

5.   Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera.

Articolo 80 vicies

Controllo incrociato

1.   Gli Stati membri verificano, in particolare mediante i dati SCP (sistema di controllo dei pescherecci via satellite), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura.

2.   Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.

Articolo 80 unvicies

Operazioni di ingabbiamento

1.   Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.

2.   Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda.

3.   Prima di ogni operazione di trasferimento l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti tale bandiera.

Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture chiede all’autorità competente dello Stato membro dell’azienda di ingrasso o di allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che:

a)

la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente individuale sufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento; o

b)

il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; o

c)

la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

4.   Entro quindici giorni dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, il comandante di un peschereccio comunitario compila la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello figurante nell’allegato XVI bis, parte III, e la trasmette allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera. La dichiarazione di trasferimento accompagna il pesce oggetto del trasferimento durante il trasporto verso la gabbia.

Articolo 80 duovicies

Attività delle tonnare

1.   Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse con relativa dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova, per via elettronica o con altri mezzi, entro quarantotto ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca.

2.   Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

Articolo 80 tervicies

Programma di osservazione

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m formino oggetto di un programma di osservazione che verta almeno:

a)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con reti a circuizione. Nel caso di operazioni di pesca congiunta deve essere garantita la presenza di un osservatore per l’intera durata dell’operazione di pesca;

b)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci da traino pelagici;

c)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con palangari;

d)

sul 20 % della flotta attiva per i pescherecci con lenze a canna;

e)

sul 100 % delle tonnare durante la raccolta.

L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

verifica la conformità della nave al presente capo;

b)

registra l’attività di pesca e riferisce al riguardo;

c)

osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

d)

avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell’ICCAT.

L’osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II definito dall’ICCAT, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

2.   Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l’intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall’azienda.

L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

osserva l’attività dell’allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001;

b)

convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all’articolo 80 unvicies;

c)

svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

Articolo 80 quatervicies

Finanziamento

Le misure speciali per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, ai soli fini del loro finanziamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sono ammissibili ai sensi dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5).

Articolo 80 quinvicies

Misure di mercato

1.   Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente capo.

2.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (thunnus thynnus) dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

3.   Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso.

Articolo 80 sexvicies

Coefficienti di conversione

Per il calcolo del peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato si applicano i coefficienti di conversione adottati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT.

Articolo 80 septvicies

Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT

1.   È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall’ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975). Il testo del programma è riportato nell’allegato XVI bis, parte IV.

2.   Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori incaricati dello svolgimento di ispezioni in mare.

3.   La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare al programma ispettori comunitari.

4.   La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

5.   Entro il 14 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell’anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma per il 2007 e lo trasmette al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri».

2)

l’allegato I D è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

il testo dell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato XVI bis.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

(3)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

(4)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

(5)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nell’allegato I D del regolamento (CE) n. 41/2007, la voce relativa al tonno rosso nella zona dell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e del Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

Specie

:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona

:

Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo

BFT/AE045W

«Cipro

154,68

 

Grecia

287,23

 

Spagna

5 568,21

 

Francia

5 493,65

 

Italia

4 336,31

 

Malta

355,59

 

Portogallo

523,88

 

Tutti gli Stati membri

60 (1)

 

CE

16 779,55

 

TAC

29 500

 


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.»


ALLEGATO II

Nel regolamento (CE) n. 41/2007 è inserito il seguente allegato:

«ALLEGATO XVI bis

Piano di ricostituzione dell’ICCAT per il tonno rosso

Parte I

Condizioni specifiche per l’esercizio della pesca nell’Atlantico orientale da parte di tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici

1.

Ciascuno Stato membro limita il numero massimo delle proprie tonniere con lenze a canna o imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso al numero di imbarcazioni che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006.

2.

Ciascuno Stato membro limita il numero massimo dei propri pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria.

3.

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di navi da pesca stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni al segretariato dell’ICCAT.

4.

a)

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi di cui ai paragrafi 1 e 2 cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale siano comprese in un elenco contenente il loro nome e il numero di registro della flotta comunitaria (CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (1).

b)

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui alla lettera a) e tutte le successive modifiche.

c)

Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 4, lettera a), sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell’ICCAT.

5.

Non oltre il 10 % del contingente comunitario di tonno rosso è ripartito tra le navi autorizzate di cui ai punti 1 e 2, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di taglia non inferiore a 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m.

6.

Non oltre il 2 % del contingente comunitario di tonno rosso può essere ripartito tra le imbarcazioni della Comunità adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco.

7.

a)

Alle navi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale.

b)

Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

c)

Entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tale informazione al segretariato esecutivo dell’ICCAT anteriormente al 1o luglio 2007. Eventuali successive modifiche dell’elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell’ICCAT, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

8.

In deroga al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave comunitaria di cui ai paragrafi 1 e 2 o il suo rappresentante devono notificare all’autorità competente dello Stato membro (compresa l’autorità competente del loro Stato di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a)

orario previsto di arrivo;

b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c)

informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

9.

Ciascuno Stato membro attua un regime di dichiarazione delle catture che consenta di controllare in modo efficace l’utilizzo del contingente delle singole navi.

10.

Le catture di tonno rosso possono essere poste in vendita al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un’adeguata marcatura o etichettatura in cui siano indicati:

a)

le specie e gli attrezzi da pesca utilizzati;

b)

la zona e la data di cattura.

11.

A partire dal 1o luglio 2007 gli Stati membri le cui tonniere con lenze a canna sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

a)

un marchio deve essere apposto sulla coda di ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico;

b)

ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno.

Parte II

Specifiche per i giornali di bordo

Specifiche minime per i giornali di bordo

1.

Il giornale di bordo è composto da fogli numerati.

2.

Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) e prima dell’entrata in porto.

3.

Il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare.

4.

Una copia dei fogli deve essere acclusa al giornale di bordo.

5.

Deve essere conservato a bordo il giornale relativo all’ultimo anno di attività.

Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo

1.

Nome e indirizzo del comandante.

2.

Date e porti di partenza, date e porti di arrivo.

3.

Nome della nave, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti.

4.

Attrezzo da pesca:

a)

tipo e codice FAO;

b)

dimensioni (lunghezza, dimensione di maglia, numero di ami, ecc.).

5.

Operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l’indicazione dei seguenti elementi:

a)

attività (pesca, trattamento con vapore, ecc.);

b)

posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

c)

registrazione delle catture.

6.

Identificazione delle specie:

a)

mediante codice FAO;

b)

peso arrotondato in kg per giorno.

7.

Firma del comandante.

8.

Firma dell’osservatore (ove del caso).

9.

Modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo.

10.

Nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento

1.

Date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento.

2.

Prodotti:

a)

presentazione;

b)

numero di pesci o di casse e quantitativo in kg.

3.

Firma del comandante o dell’agente della nave.

Parte III

Dichiarazione ICCAT di trasferimento/trasbordo

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Per i trasferimenti di pesci vivi indicare il numero di unità e il peso vivo

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Obblighi in caso di trasferimento/trasbordo:

1.

l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere consegnato alla nave ricevente (rimorchiatore, nave officina o nave da trasporto);

2.

la copia della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservata dal peschereccio che ha effettuato le catture;

3.

ulteriori trasferimenti o trasbordi devono essere autorizzati dalla PC che ha autorizzato la nave ad operare;

4.

l’originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino all’allevamento o al luogo di sbarco;

5.

l’operazione di trasferimento o di trasbordo deve essere registrata nel giornale di bordo di tutte le navi che vi prendono parte.

Parte IV

Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT

In occasione della quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, la Commissione ICCAT ha concordato quanto segue:

Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

1.

I controlli sono effettuati da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione.

2.

Le navi aventi a bordo un ispettore espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, sono notificati alla Commissione ICCAT non appena possibile.

3.

Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera in conformità di un modello approvato dalla Commissione ICCAT, in cui si dichiara che è competente per agire nell’ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione ICCAT.

4.

Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 9, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale si ferma non appena le sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante (2) della nave consente all’ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all’ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l’ispettore ritenga necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l’ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

5.

Al momento dell’imbarco l’ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 3. L’ispezione è realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all’esame l’ispettore può chiedere l’assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell’ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni l’ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione ICCAT, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze.

6.

L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un’opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni.

7.

L’ispettore svolge le sue mansioni nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

8.

I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente ad attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati sulla base del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni.

9.

i)

Entro il 1o marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell’anno successivo; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

ii)

Le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi, che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l’attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

10.

i)

Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione.

ii)

Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l’uso sul ponte.

11.

L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto.

12)

L’ispettore può fotografare l’attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e i duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

13.

Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione ICCAT, l’ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata. (Relazione biennale 1974-75, parte II).

Osservazioni

Si è convenuto di lasciare in sospeso la data di entrata in vigore del programma internazionale di ispezione fino a diversa decisione della Commissione ICCAT.

Guidone ICCAT:

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(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(2)  Il comandante è rappresentato dalla persona responsabile della nave.


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