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Document 32007R0617
Council Regulation (EC) No 617/2007 of 14 May 2007 on the implementation of the 10th European Development Fund under the ACP-EC Partnership Agreement
Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007 , relativo all'applicazione del 10 o Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE
Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007 , relativo all'applicazione del 10 o Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE
GU L 152 del 13.6.2007, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2014
13.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 617/2007 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2007
relativo all'applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (di seguito «accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 (3),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca europea per gli investimenti,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (4), precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e inserisce l'allegato I ter nell'accordo di partenariato ACP-CE. |
(2) |
L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie del 10o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES»), il criterio di ripartizione e i contributi al 10o FES, istituisce il comitato del FES e il comitato del Fondo investimenti presso la Banca europea per gli investimenti (di seguito «comitato FI»), determina la ponderazione per il voto e stabilisce la regola della maggioranza qualificata in tale sede. |
(3) |
L'accordo interno fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (di seguito «Stati ACP») (esclusa la Repubblica del Sud Africa) e dei paesi e territori d'oltremare (di seguito «PTOM») per il sessennio 2008-2013 a 22 682 milioni di EUR a valere sul 10o FES, che saranno versati dagli Stati membri. Di tale importo 21 966 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2008-2013 di cui all'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE, 286 milioni di EUR dovrebbero essere assegnati ai PTOM e 430 milioni di EUR alla Commissione a copertura delle spese di sostegno derivanti dalla programmazione e dall'attuazione del FES da parte della stessa. |
(4) |
L'assegnazione del 10o FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (5) e dal regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione (6), recante attuazione di tale decisione, nonché dagli eventuali aggiornamenti. |
(5) |
Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (7), ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, possono essere finanziate dal 10o FES solo in casi eccezionali, quando tale assistenza sia necessaria per garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea. |
(6) |
L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al 10o FES per un importo massimo di 300 milioni di EUR nel periodo 2008-2010 e ha convenuto le modalità e la struttura future di tale Fondo. |
(7) |
I paesi del protocollo «zucchero» di cui al protocollo 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore dovrebbero beneficiare di misure di accompagnamento finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8). I paesi ACP beneficeranno inoltre dell'assistenza fornita dalla Comunità attraverso i programmi tematici contemplati dallo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dal regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (9). I programmi tematici dovrebbero essere coerenti, sussidiari e complementari rispetto ai programmi geografici finanziati dal FES, a cui dovrebbero conferire un valore aggiunto. |
(8) |
L'articolo 28 dell'accordo di partenariato ACP-CE sottolinea l'importanza della cooperazione regionale fra gli Stati ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche della Comunità. |
(9) |
La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (10) fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9o FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non vanno più impegnati. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista. |
(10) |
Ai fini dell'attuazione del FES, occorre determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità precise di controllo dell'impiego degli aiuti. Il 17 luglio 2006, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 2006/610/CE (11) sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno, ai fini dell'adozione del regolamento di applicazione, del regolamento finanziario e, fra l'altro, dell'istituzione del comitato del FES e del comitato FI. |
(11) |
Il 24 novembre 2004 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE riguardanti, tra l'altro, il rafforzamento della complementarità e del coordinamento tra la cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri. Il 24 maggio 2005 il Consiglio si è impegnato per un'attuazione tempestiva e una verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e degli impegni specifici dell'UE adottati al Forum di Parigi del 28 febbraio-2 marzo 2005. Il Consiglio dell'11 aprile 2006 ha adottato conclusioni riguardanti un quadro comune per i documenti di strategia nazionale, in modo da rendere possibile una programmazione pluriennale comune dell'UE e degli altri donatori interessati. Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni in materia di complementarità e divisione dei compiti, sottolineandone l'importanza quali elementi costitutivi dell'efficacia degli aiuti. |
(12) |
Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea (12). In seguito il Consiglio europeo ha adottato, nel dicembre 2005, una strategia per l'Africa, mentre il Consiglio ha adottato conclusioni su una strategia per i Caraibi (10 aprile 2006) e il Pacifico (17 luglio 2006). |
(13) |
Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla governance nell'ambito del Consenso europeo sulla politica di sviluppo: verso un approccio armonizzato in seno all'Unione europea, ricordando che la concessione di quote di incentivazione prevista dall'iniziativa governance dovrebbe essere discussa in modo approfondito dagli Stati membri e dalla Commissione e ha sottolineato l'esigenza di un coinvolgimento degli organi competenti del Consiglio da parte della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Quadro generale di programmazione e applicazione
1. L'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
2. La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito del 10o FES è fondata sui principi di base e i valori contenuti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato ACP-CE e tiene conto degli obiettivi di sviluppo e delle strategie di cooperazione di cui al titolo XX del trattato.
La dichiarazione congiunta del Consiglio, del 22 dicembre 2005, sulla politica di sviluppo «Il consenso europeo» definisce il quadro generale per indirizzare la programmazione e l'attuazione del 10o FES, compresi i principi indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.
3. La dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti include i principi di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti in base ai risultati e responsabilità reciproca validi per i paesi e le regioni partner e per i donatori.
Tali principi creeranno le condizioni che consentiranno ai paesi e alle regioni partner di esercitare una leadership effettiva nelle loro politiche e strategie di sviluppo e condurranno ad un approccio basato sul paese o la regione, e guidato da questi, con un'ampia consultazione delle parti interessate e il crescente allineamento agli obiettivi e alle strategie di sviluppo nazionali o regionali, in particolare quelli volti alla riduzione della povertà. Ciò richiede un efficace coordinamento dei donatori, fondato sulla ricerca di complementarità, su un approccio non esclusivo e sulla promozione di iniziative a livello di tutti i donatori, in base alle analisi, ai processi e alle strategie esistenti, e coerentemente ad essi, nonché alle procedure e istituzioni specifiche del paese o della regione.
4. Fatta salva la necessità di garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, ed ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, non sono, in linea di principio, finanziate ai sensi del presente regolamento.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
Articolo 2
Processo di programmazione
1. Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione a norma dell'accordo di partenariato ACP-CE, è avviato in conformità degli articoli da 1 a 14 dell'allegato IV di tale accordo e in conformità dei principi generali di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Nella fattispecie, ai fini del presente regolamento, per programmazione si intendono:
a) |
la preparazione e l'elaborazione di strategie di sostegno nazionali (di seguito «documenti di strategia nazionale») e regionali (di seguito «documenti di strategia regionale»); |
b) |
una chiara indicazione da parte della Comunità dell'assegnazione finanziaria indicativa programmabile di cui i paesi e le regioni possono beneficiare nell'arco dei sei anni di durata del 10o FES; |
c) |
la preparazione e l'adozione di un programma indicativo pluriennale per l'attuazione dei documenti di strategia nazionale e dei documenti di strategia regionale; |
d) |
un processo di revisione che copra i documenti di strategia nazionale e i documenti di strategia regionale, i programmi indicativi pluriennali e il volume delle risorse assegnate loro. |
3. La programmazione a livello nazionale e regionale è effettuata in modo coordinato. Nella fattispecie, ai fini del presente regolamento, il coordinamento comprende i seguenti elementi:
a) |
il paese o regione partner interessati sono, nella misura del possibile, la forza trainante della programmazione dell'aiuto comunitario. La programmazione, tranne nei casi previsti nel paragrafo 5, è effettuata in comune con il paese o la regione partner e si allinea progressivamente alle strategie del paese o della regione partner volte alla riduzione della povertà o a strategie equivalenti; il processo comune coinvolge, se del caso, altre parti interessate, inclusi parlamenti, autorità locali e altri soggetti non statali rappresentativi, che sono associati al processo di programmazione nella fase appropriata; |
b) |
la Commissione coordina i lavori per la preparazione e l'elaborazione dei documenti di strategia con gli Stati membri rappresentanti localmente e con la BEI sulle questioni riguardanti i settori di competenza e le operazioni di questa, anche per quanto concerne il Fondo investimenti. Il coordinamento è aperto agli Stati membri che non sono rappresentati a titolo permanente nel paese o nella regione interessati; |
c) |
la Commissione e gli Stati membri localmente rappresentati si adoperano, se possibile e opportuno, per realizzare una programmazione comune, ivi compresa una strategia comune di risposta. La partecipazione alla programmazione comune è aperta, attraverso meccanismi flessibili, agli Stati membri che non sono permanentemente rappresentati nel paese o nella regione interessati; |
d) |
la Commissione e gli Stati membri cercano di attivare uno scambio sistematico e frequente di informazioni, anche con altri donatori e banche di sviluppo, e incoraggiano il migliore coordinamento delle politiche, le procedure di armonizzazione, la complementarità e la divisione dei compiti, rafforzando in tal modo l'impatto delle politiche e della programmazione. Il coordinamento dei donatori avviene, per quanto possibile, attraverso i meccanismi esistenti a tale fine e si avvale dei processi di armonizzazione esistenti nel paese o nella regione partner interessati. Il paese o la regione partner interessati dovrebbero, nella misura del possibile, essere la forza trainante del coordinamento dell'aiuto comunitario con gli altri donatori; qualora lo sviluppo di strategie comuni sia già in atto, la programmazione comune dovrebbe rimanere aperta ad altri donatori e, se possibile, essere parte di tali processi esistenti, completarli e rafforzarli. |
4. In aggiunta ai documenti di strategia nazionale e regionale, è elaborato e sviluppato con il comitato degli ambasciatori ACP-CE un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale, basati sui criteri definiti per il quadro strategico intra-ACP, nel rispetto dei principi di complementarità e portata geografica contenuti nell'articolo 12 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
5. Nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, quando i paesi non hanno accesso ai normali fondi programmabili e/o l'ordinatore nazionale si trova nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, la Comunità adotta le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento.
6. La programmazione è concepita in modo da rispondere il più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (di seguito «APS») stabiliti dall'OCSE/DAC.
7. La programmazione, ove opportuno, assicura la visibilità europea nei paesi e nelle regioni partner.
Articolo 3
Assegnazione delle risorse
1. All'inizio dei processi di programmazione, la Commissione stabilisce, basandosi sulle esigenze e sui criteri di risultato di cui agli articoli 3, 9 e 12 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, l'assegnazione indicativa pluriennale per ogni paese e regione ACP e per la dotazione intra-ACP su cui si basa ciascun processo entro i limiti fissati all'articolo 2 dell'accordo interno. Questi criteri sono standard, obiettivi e trasparenti.
2. L'assegnazione nazionale indicativa comprende un importo programmabile, inclusa una quota di incentivazione assegnata sulla base di criteri connessi alla governance in linea con i principi sulla governance adottati dal Consiglio il 16 ottobre 2006, e un'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
3. Il comitato del FES di cui all'articolo 11 formula un parere secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, sul metodo usato per l'applicazione dei criteri generali di assegnazione delle risorse presentato dalla Commissione.
Le assegnazioni consolidate per gli aiuti nazionali e regionali, in linea con gli importi indicati all'articolo 2 dell'accordo interno, sono integrate nei documenti di strategia nazionale e regionale e nei programmi indicativi pluriennali, e adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Gli stanziamenti per i programmi di sostegno speciali e le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 4
Documenti di strategia nazionale e regionale e programmazione pluriennale
1. I documenti di strategia nazionale e regionale sono elaborati sulla base dei principi generali di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 secondo il quadro comune per i documenti di strategia nazionale e i principi per una programmazione comune pluriennale adottati dal Consiglio l'11 aprile 2006.
2. I documenti di strategia mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner interessati, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi e i principi dell'accordo di partenariato ACP-CE. I documenti di strategia contemplano, oltre alla cooperazione allo sviluppo finanziata dal FES, tutti gli altri strumenti comunitari che hanno un impatto sul paese o sulla regione partner volti ad assicurare la coerenza politica con altri aspetti dell'azione esterna della Comunità, ivi compresa, se opportuno, la BEI.
3. Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 5, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati in base ai rispettivi documenti di strategia e sono oggetto di un accordo con il paese o la regione interessati. Si pone l'accento sulla valutazione comune delle esigenze, sull'analisi dei risultati e dei settori, nonché sulle priorità. Nell'ambito dell'articolo 11, paragrafo 3, e nei casi in cui la Commissione partecipa ad un processo di programmazione comune, il programma indicativo pluriennale, se opportuno, figura in un documento elaborato insieme agli altri donatori partecipanti. I programmi indicativi pluriennali comprendono:
a) |
i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi globali, i beneficiari di riferimento, gli impegni di politica generale e l'impatto previsto; |
b) |
l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario. L'assegnazione per settore prioritario può essere circoscritta, ove necessario, ad una determinata forcella. Il sostegno comunitario è concentrato in un numero limitato di settori principali e, ove opportuno, tramite un sostegno generale di bilancio e assicura l'allineamento alle operazioni finanziate dal paese o regione ACP interessati, nonché la complementarità e la coerenza con le operazioni finanziate dagli Stati membri e da altri donatori; |
c) |
per ogni settore prioritario, e in caso di sostegno generale di bilancio, gli obiettivi specifici, gli impegni di politica settoriale, nonché le misure e le operazioni più opportune per conseguire tali obiettivi e traguardi. Il programma indicativo descrive inoltre l'impatto previsto, definisce i risultati e i relativi indicatori quantitativi e qualitativi e stabilisce un calendario per l'attuazione, comprendente l'impegno e l'erogazione delle risorse e per i risultati previsti. Gli indicatori, nella misura del possibile, sono allineati al sistema di monitoraggio del paese o regione partner e sono basati su tale sistema; |
d) |
le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nei settori prioritari nonché, possibilmente, un quadro generale di tali attività e l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuna di esse. Possono rientrare in questo ambito le priorità e le risorse specifiche destinate ad intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche della Comunità, i PTOM o i paesi e le regioni partner limitrofi di cui all'articolo 10 del presente regolamento e le modalità per definire e coordinare la selezione di tali progetti di interesse comune; |
e) |
il tipo di soggetti non statali che può beneficiare di finanziamenti e, possibilmente, le risorse da stanziare e il tipo di attività da finanziare. |
Le risorse possono essere assicurate con modalità diverse, anche complementari, a seconda dei migliori risultati ottenuti in ciascun paese. L'uso del sostegno di bilancio viene fatto a norma dei criteri di ammissibilità previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE.
4. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali tengono conto delle misure e dei programmi ammissibili a finanziamenti provenienti da altri FES o strumenti comunitari, evitando le duplicazioni. Si presta particolare attenzione all'interazione tra le strategie di sostegno nazionali, regionali e intra-ACP nonché alla coerenza con gli strumenti comunitari, segnatamente il regolamento (CE) n. 1905/2006, il regolamento (CE) n. 1889/2006, il regolamento (CE) n. 1257/96, tenuto conto delle azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (13). Nei documenti di strategia nazionale sono incluse le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi ACP del protocollo «zucchero» previste dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo.
5. Il documento di strategia di cui al paragrafo 4, compreso il relativo programma indicativo pluriennale, è adottato dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Allorché i documenti di strategia di cui al paragrafo 1 sono trasmessi agli Stati membri nel comitato FES, la Commissione li trasmette contemporaneamente anche all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, nel pieno rispetto del processo decisionale previsto dal titolo IV del presente regolamento.
6. I documenti di strategia, compresi i programmi indicativi pluriennali, vengono successivamente adottati di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessati e, una volta adottati, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione. I paesi con cui non è stato firmato un documento di strategia possono comunque beneficiare dei finanziamenti a titolo dell'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del presente regolamento possono consistere in programmi speciali di sostegno, in sostituzione dei documenti di strategia nazionale nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE quando l'ordinatore nazionale nel paese partner si trovi nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, oppure consistere in azioni finanziate mediante l'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE nei casi previsti nell'articolo 3, paragrafo 4, di tale allegato quando il paese partner non possa accedere ai normali fondi programmabili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato. Detti programmi speciali di sostegno e azioni finanziate mediante l'assegnazione per gli imprevisti ottemperano alle disposizioni dei paragrafi precedenti e tengono conto delle considerazioni particolari di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento. Essi sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 5
Revisioni
1. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, nonché i programmi speciali di sostegno e le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, sono oggetto di revisioni operative annuali, di revisioni intermedie e finali nonché, all'occorrenza, di revisioni ad hoc. Tali revisioni sono effettuate localmente dalla Commissione e dal paese o dalla regione partner interessati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono organizzate sulla base dei principi generali di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali sono oggetto di altre revisioni ad hoc, effettuate tra le revisioni annuali, intermedie e finali in linea con l'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
2. Le revisioni intermedie e finali sono parte integrante del processo di programmazione. Esse valutano il documento di strategia, comprese le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi del protocollo «zucchero» e tutti gli altri programmi finanziati dagli strumenti comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e il programma indicativo pluriennale in funzione delle esigenze e dei risultati. La revisione comprende, per quanto possibile, una valutazione dell'impatto della cooperazione comunitaria allo sviluppo in relazione all'obiettivo generale di riduzione della povertà di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli obiettivi, alle risorse assegnate e agli indicatori specificati nella strategia di sostegno nonché la valutazione del rispetto dei principi dell'efficacia degli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 e della possibilità di svilupparli ulteriormente. Al termine della revisione intermedia o della revisione finale,
a) |
i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali possono essere adeguati qualora le revisioni mettano in luce problemi specifici o la mancanza di progressi nel conseguimento degli obiettivi e dei risultati indicati, o qualora la situazione sia mutata, anche per effetto dei processi di armonizzazione in atto, quali la divisione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri ed eventuali altri donatori; |
b) |
l'assegnazione indicativa pluriennale nazionale e regionale può essere aumentata o ridotta in funzione delle esigenze e dei risultati. |
3. Le revisioni operative annuali sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. In caso di esigenze nuove o speciali, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, come quelle derivanti da una situazione post-crisi, o di risultati eccezionali, quando l'assegnazione indicativa pluriennale è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana, l'assegnazione indicativa pluriennale può essere aumentata al termine della revisione operativa annuale.
I risultati generali delle revisioni operative annuali sono presentate al comitato del FES per uno scambio di opinioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento.
4. Possono essere effettuate revisioni ad hoc, su richiesta dello Stato ACP interessato o della Commissione, in caso di esigenze nuove o speciali o di risultati eccezionali ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo o nelle circostanze eccezionali di cui agli articoli 72 e 73 dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza. La Commissione tiene conto delle richieste di revisioni ad hoc presentate dagli Stati membri. L'improvviso verificarsi di imprevedibili difficoltà umanitarie, economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, crisi provocate dall'uomo, come le guerre e altri conflitti, situazioni post-conflitto, minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili in un paese o in una regione rientra fra i casi che giustificano una revisione ad hoc.
a) |
Al termine della revisione ad hoc possono essere proposte le misure speciali di cui all'articolo 8 del presente regolamento. L'assegnazione del programma indicativo pluriennale o del programma d'azione speciale può essere aumentata, all'occorrenza, entro i limiti dei fondi disponibili di cui all'articolo 2 dell'accordo interno. Qualora non sia stato firmato un documento di strategia, può essere finanziato un sostegno speciale attingendo all'assegnazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. |
b) |
Le misure adottate sono coerenti e complementari con gli altri strumenti comunitari, incluso lo strumento per l'aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 4. |
c) |
Qualora paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o da situazioni post-crisi, la programmazione pluriennale presta particolare attenzione ad un maggior coordinamento tra i soccorsi, il risanamento e lo sviluppo, al fine di garantire la transizione dalla situazione di emergenza alla fase di sviluppo; nei programmi riguardanti i paesi e le regioni esposti regolarmente al rischio di catastrofi naturali sono comprese anche le relative misure di preparazione e di prevenzione. |
5. In caso di nuove esigenze ai sensi della dichiarazione congiunta VI sull'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardante la cooperazione intra-ACP, l'assegnazione programmabile intra-ACP può essere aumentata attingendo alle riserve intra-ACP entro i limiti globali fissati all'articolo 2, lettera b), dell'accordo interno.
6. Le eventuali modifiche dei documenti di strategia e/o dell'assegnazione delle risorse derivanti da una delle revisioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Le aggiunte ai documenti di strategia, compresi i programmi indicativi pluriennali, e ai programmi speciali di sostegno sono successivamente adottate di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessati e, una volta adottate, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione.
TITOLO III
ATTUAZIONE
Articolo 6
Contesto generale di attuazione
L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE, è attuata in conformità dell'allegato IV di tale accordo e del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno, sulla base dei principi di titolarità e di efficacia degli aiuti di cui all'articolo 1.
Articolo 7
Programmi d'azione annuali
1. La Commissione adotta i programmi d'azione annuali in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 4.
In casi eccezionali, ad esempio quando non è stato adottato un programma d'azione annuale, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, misure non previste da un programma d'azione annuale secondo le stesse regole e procedure.
2. I programmi d'azione annuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e di concerto, se opportuno, con altri donatori, segnatamente nei casi di programmazione comune, e con la BEI. I programmi d'azione annuali descrivono il contesto generale e valutano l'assistenza della Comunità e l'esperienza acquisita, anche per quanto concerne il sostegno di bilancio in particolare sulla base delle revisioni operative annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Essi precisano gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, l'importo complessivo del finanziamento previsto e l'indicazione degli importi assegnati a fronte di ciascuna operazione. Includono schede individuali e particolareggiate per ciascuna operazione prevista, contenenti un'analisi del contesto settoriale specifico, una descrizione delle azioni da finanziare, i principali soggetti interessati, i risultati previsti sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le procedure di gestione, un calendario d'attuazione orientativo e, in caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione, incluse le eventuali quote variabili. Gli obiettivi sono specifici, misurabili, realistici, parametrati rispetto al tempo, il più possibile allineati agli obiettivi e ai parametri del paese o della regione partner. Essi indicano le modalità per tenere conto delle attività, in corso o previste, della BEI.
3. I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento. Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o programma dal programma d'azione annuale. Se la richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 2 dell'accordo interno, il programma d'azione annuale è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento. A meno che la Commissione, in linea con le opinioni degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione annuale come previsto al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, sotto forma di proposta di finanziamento che la Commissione adotterà successivamente secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.
4. Le modifiche dei programmi d'azione annuali o delle misure non previste da tali programmi sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Le modifiche dei programmi d'azione annuali o delle misure non previste da tali programmi che non superino il 20 % dei progetti, programmi o relative assegnazioni consolidate iniziali, e che non superino i 10 milioni di EUR sono adottate dalla Commissione a condizione che non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione. La Commissione informa il comitato FES di tali modifiche entro un mese.
5. La Commissione adotta programmi d'azione specifici secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento per le spese di sostegno di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo interno non coperte dai programmi indicativi pluriennali. Le eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.
6. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri rappresentati nel paese o nella regione, gli altri Stati membri interessati e, se opportuno, la BEI, in merito all'attuazione dei progetti e dei programmi comunitari. Ciascuno Stato membro e la BEI, a loro volta, informano regolarmente la Commissione in merito alle attività di cooperazione, a livello di paese o di regione, da essi attuate o programmate in ciascun paese o regione determinati.
7. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento, ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere di inserire nell'ordine del giorno del comitato del FES uno scambio di opinioni su questioni connesse all'attuazione di un determinato progetto o programma gestito dalla Commissione. Detto scambio di opinioni può includere le modalità con cui la Commissione valuta i criteri di erogazione del sostegno di bilancio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 8
Adozione di misure speciali
1. Nei casi indicati all'articolo 5, paragrafo 4, la Commissione può adottare misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5.
2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i beneficiari di riferimento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento. Esse forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Includono anche una definizione degli indicatori di risultato da monitorare al momento dell'attuazione delle misure speciali. Tali indicatori, se opportuno, tengono conto dei sistemi di monitoraggio del paese o della regione partner.
3. Le misure speciali di importo superiore a 10 milioni di EUR sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. La Commissione informa il comitato del FES delle misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR entro un mese dall'adozione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere di inserire nell'ordine del giorno del comitato del FES uno scambio di opinioni su queste operazioni. Detto scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni, di cui la Commissione tiene conto.
4. La procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, non deve essere applicata per l'adozione delle modifiche delle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio di previsione, l'aumento o la diminuzione del bilancio per un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale ma non superiore a 10 milioni di EUR, a condizione che dette modifiche non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati agli Stati membri entro un mese.
5. Tali misure speciali sono soggette a uno scambio annuale di opinioni in sede di comitato FES, sulla base di una relazione redatta dalla Commissione.
Articolo 9
Cofinanziamento e contributi supplementari degli Stati membri
1. Si ha cofinanziamento quando un progetto o un programma riceve contributi da varie fonti:
a) |
nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in varie sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento può sempre essere identificata; |
b) |
nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività intrapresa nell'ambito del progetto o del programma. |
2. Quando la Commissione partecipa ad un cofinanziamento congiunto, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi comprese, se opportuno, la necessità di una valutazione congiunta e della copertura degli eventuali costi amministrativi sostenuti dall'organismo incaricato di gestire i fondi messi in comune, sono stabilite nell'accordo di finanziamento secondo norme e procedure specificate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.
Se la Commissione riceve e gestisce fondi per conto:
a) |
degli Stati membri e dei relativi enti regionali o locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici; |
b) |
di altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici; |
c) |
di organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali, |
per l'attuazione delle misure congiunte, detti fondi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno e integrati come tali nei programmi d'azione annuali. È garantita la visibilità dei contributi degli Stati membri.
Ogniqualvolta la Commissione affida fondi agli organismi di cui al comma precedente per finanziare l'assolvimento di funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare quelle connesse all'esecuzione del FES, il cofinanziamento deve risultare, ed essere debitamente giustificato, nei programmi d'azione annuali; è garantita la visibilità del contributo del FES.
3. Quando la gestione di un cofinanziamento congiunto è affidata alla BEI, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi compresa la copertura, se opportuno, dei costi amministrativi sostenuti dalla BEI, sono elaborate in conformità dello statuto e del regolamento interno della BEI.
4. Gli Stati membri possono inoltre fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi a titolo del 10o FES e la loro destinazione specifica può avvenire solo in situazioni debitamente motivate, ad esempio in risposta alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 5, paragrafo 4. I finanziamenti supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e di revisione, nonché nei programmi d'azione annuali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner. I contributi volontari affidati alla Commissione vengono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno in merito a cui possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.
5. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES dei contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE. Le eventuali destinazioni specifiche sono debitamente motivate e le conseguenti modifiche dei programmi d'azione annuali o dei documenti di strategia sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
Articolo 10
Partecipazione di un paese o di una regione terzi
Per garantire coerenza ed efficacia all'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere che i paesi in via di sviluppo non ACP e gli organismi di integrazione regionale a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionale e possono beneficiare dell'assistenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006, del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (14), i PTOM ammissibili all'assistenza comunitaria a norma della decisione 2001/822/CE e le regioni ultraperiferiche della Comunità possono beneficiare dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno per i progetti o programmi di natura regionale o transfrontaliera che rispettano le disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE. I finanziamenti corrispondenti possono essere previsti nei documenti di strategia, nei programmi indicativi pluriennali e nelle misure speciali di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Queste disposizioni saranno inserite nei programmi d'azione annuali.
TITOLO IV
PROCEDURE DECISIONALI
Articolo 11
Competenze del comitato del FES
1. Il comitato del FES istituito ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo interno si pronuncia, secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, sulle questioni di fondo della cooperazione allo sviluppo a livello nazionale, regionale e intra-ACP finanziata dal 10o FES e dalle altre risorse comunitarie di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
2. I compiti del comitato del FES si estendono alle responsabilità indicate nei titoli II e III del presente regolamento:
a) |
programmazione degli aiuti comunitari a titolo del 10o FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP; e |
b) |
monitoraggio dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'aiuto per la riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi in merito ai principi dell'efficacia degli aiuti di cui all'articolo 1. |
3. Quando il comitato del FES è chiamato ad esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone a tale comitato, entro i limiti temporali fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato del FES di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato del FES esprime il suo parere entro un termine, non superiore a 30 giorni, che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. La BEI partecipa allo scambio d'opinioni. Il parere viene espresso alla maggioranza qualificata indicata all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno in base ai voti degli Stati membri, a cui viene attribuita la ponderazione specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.
Dopo che il comitato del FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che sono applicate senza indugio. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non eccede i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato del FES.
4. Il Comitato del FES procede a uno scambio di opinioni sulle conclusioni generali delle revisioni operative annuali e sulla relazione annuale di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Ciascuno Stato membro può inoltre chiedere uno scambio di opinioni sulle valutazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di fornire informazioni al comitato del FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al paragrafo 2.
Detti scambi di opinioni possono condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto.
5. Il comitato del FES esamina altresì la coerenza e la complementarità dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri e, se opportuno, di altri donatori, conformemente agli articoli 1 e 2, basandosi sulle conclusioni delle revisioni predisposte dalla Commissione.
Articolo 12
Fondo per la pace in Africa
Conformemente alle conclusioni del Consiglio dell'11 aprile 2006 di finanziare per un importo di 300 milioni di EUR il Fondo per la pace in Africa attingendo al 10o FES per un periodo di tre anni, il programma indicativo intra-ACP assegna determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Si applicano procedure di gestione specifiche:
a) |
su richiesta dell'Unione africana, appoggiata dal comitato degli ambasciatori ACP-CE, la Commissione elabora un programma d'azione per il periodo 2008-2010. Il programma d'azione, tra l'altro, precisa gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi, le modalità di attuazione e il formato concordato per i documenti di base, le richieste e le relazioni. Un allegato al programma d'azione descrive le procedure decisionali specifiche per ciascun possibile intervento, a seconda della natura, del volume e dell'urgenza di questo; |
b) |
il programma d'azione, compreso l'allegato di cui alla lettera a), nonché le relative modifiche, è discusso dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e dal Comitato politico e di sicurezza e approvato dal Coreper alla maggioranza qualificata indicata all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno prima di essere adottato dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento; |
c) |
il programma d'azione, escluso l'allegato di cui alla lettera a), costituisce la base dell'accordo di finanziamento da concludere tra la Commissione e l'Unione africana; |
d) |
ciascuno degli interventi da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto all'approvazione preliminare del Comitato politico e di sicurezza del Consiglio; i pertinenti gruppi preparatori del Consiglio sono informati o consultati a tempo debito, prima della presentazione al Comitato politico e di sicurezza del Consiglio conformemente al processo decisionale specifico di cui alla lettera a) per garantire che, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, nelle misure previste si tenga conto degli aspetti connessi allo sviluppo. Particolare attenzione è prestata alle attività riconosciute come attività APS; |
e) |
la Commissione elabora una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al Consiglio e al comitato del FES, su base annuale e su richiesta del Consiglio o del comitato del FES, nella quale si opera una distinzione tra impegni ed erogazioni connessi all'APS e non connessi all'APS; |
f) |
nel 2010 si procederà a una valutazione riguardante le procedure del Fondo per la pace in Africa e le possibili fonti di finanziamento alternative, comprese le risorse della politica estera e di sicurezza comune. |
Articolo 13
Comitato del Fondo investimenti
1. Il comitato FI, istituito sotto l'egida della BEI ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo interno, è composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Ciascun governo designa un rappresentante e un supplente. La Commissione procede allo stesso modo per il proprio rappresentante. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i rispettivi supplenti hanno diritto di voto.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta formulata dalla BEI previa consultazione della Commissione.
Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata. Ai voti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 8 dell'accordo interno.
Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte all'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato ai sensi del regolamento interno. Inoltre il comitato FI può formulare un parere con procedura scritta, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
2. Il comitato FI approva:
a) |
orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti, un quadro per la valutazione del suo impatto sullo sviluppo e le relative proposte di revisione; |
b) |
le strategie di investimento e i programmi di attività del Fondo investimenti, compresi gli indicatori di risultato, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo; |
c) |
le relazioni annuali del Fondo investimenti; |
d) |
qualsiasi documento di politica generale, comprese le relazioni di valutazione, riguardante il Fondo investimenti. |
3. Inoltre, il comitato FI esprime un parere in merito alle:
a) |
proposte relative alla concessione di abbuoni di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE. In tal caso, il comitato esprime anche un parere sull'uso di tali abbuoni di interessi. Al fine di agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può esprimere un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale per abbuoni di interessi che successivamente, senza un ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, può essere ripartita dalla BEI in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per abbuono di interessi per progetto; |
b) |
proposte intese a un intervento del Fondo investimenti per i progetti su cui la Commissione abbia espresso parere negativo; |
c) |
altre proposte relative al Fondo investimenti sulla base dei principi generali enunciati negli orientamenti operativi. |
Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.
4. Spetta alla BEI sottoporre in tempo utile al comitato FI le questioni che richiedono l'approvazione o il parere del comitato stesso, come previsto ai paragrafi 1, 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi.
5. La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se opportuno, coordina le operazioni con i donatori. In particolare:
a) |
la BEI prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a); la BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti da essa sostenuti rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo e con le pertinenti strategie nazionali o regionali in materia di cooperazione; |
b) |
la BEI chiede il parere preliminare della Commissione sulle strategie d'investimento, sui programmi di attività e sui documenti di politica generale; |
c) |
la BEI informa la Commissione riguardo ai progetti da essa amministrati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, e nella fase di valutazione di un progetto, chiede il parere della Commissione sulla conformità dei progetti rispetto alle strategie di cooperazione nazionali o regionali pertinenti o, se del caso, agli obiettivi generali del Fondo investimenti; |
d) |
salvo nei casi di abbuoni di interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede inoltre l'accordo della Commissione su qualsiasi proposta di abbuono di interessi sottoposta al comitato FI, per quanto riguarda la conformità all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del Fondo investimenti. |
Si considera che la Commissione abbia espresso parere favorevole o abbia approvato una proposta se non ha notificato un parere negativo al riguardo entro due settimane a decorrere dalla presentazione della stessa. Per quanto riguarda i pareri sui progetti dei settori finanziario o pubblico e l'accordo sugli abbuoni di interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.
6. La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 2 senza un parere favorevole del comitato FI.
Se il comitato FI esprime un parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare, la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione dei casi in cui decide di non dar seguito.
Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del Fondo investimenti, conformemente agli orientamenti e alle strategie di investimento approvati dal comitato FI.
Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di un abbuono di interessi, la BEI può accordare il prestito in questione senza l'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal senso.
Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti rimanga immutato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento a titolo del Fondo investimenti su cui il comitato FI abbia dato parere favorevole ai sensi del paragrafo 2 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il suddetto comitato abbia dato parere favorevole. In particolare, la BEI può decidere di aumentare l'importo del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti di un massimo del 20 %.
Un tale aumento può, per i progetti con abbuoni d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, portare ad un aumento proporzionale del valore dell'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Per i progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, ove sia richiesto un aumento del valore dell'abbuono il comitato FI deve esprimere un parere prima che la BEI possa concederlo.
7. La BEI gestisce gli investimenti a titolo del Fondo investimenti e tutti i fondi detenuti in tale ambito conformemente agli obiettivi dell'accordo. In particolare, può far parte degli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il Fondo investe, e può impegnare e modificare i diritti detenuti a titolo del Fondo investimenti, nonché dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Obblighi relativi al controllo e alle relazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza del FES
1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, l'uso dell'assistenza del FES da parte dei beneficiari.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti e dei programmi finanziati con le risorse del 10o FES da essa amministrate, secondo le modalità indicate negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
3. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione del 10o FES e presenta al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati nonché, ove possibile, sulle principali realizzazioni e sull'impatto dell'assistenza. La relazione è inoltre trasmessa al comitato del FES per uno scambio di opinioni, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
La relazione fornisce, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di controllo e di valutazione, il coinvolgimento dei partner e l'armonizzazione tra le loro attività, anche per quanto concerne l'attuazione attraverso la cooperazione delegata come definita dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno, nonché l'esecuzione di impegni e pagamenti per paese, regione e settore di cooperazione.
Valuta i risultati dell'assistenza sulla riduzione della povertà utilizzando, per quanto possibile, indicatori specifici e misurabili del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tali indicatori sono allineati ai sistemi di monitoraggio del paese o regione partner e agli indicatori condivisi tra la comunità dei donatori e il paese o regione partner al fine di monitorarne la strategia di sviluppo.
È rivolta particolare attenzione ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
Le relazioni riguardano altresì i progressi compiuti nell'attuazione dei principi di coordinamento, titolarità e efficacia degli aiuti di cui all'articolo 1 del presente regolamento e coprono le misure di accompagnamento degli accordi di partenariato economico.
4. La BEI fornisce al comitato FI informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Fondo investimenti. A norma dell'articolo 6 ter dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, a metà e al termine del periodo di applicazione del 10o FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti. La valutazione intermedia è effettuata da esperti esterni indipendenti, in cooperazione con la BEI ed è messa a disposizione del comitato FI.
5. Nel 2010, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di valutazione dell'efficienza globale, con i paesi ACP sulla base del paragrafo 7 dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE. Si valuteranno i risultati finanziari, segnatamente il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti, e i risultati quantitativi e qualitativi, in particolare le realizzazioni e l'impatto, misurati in termini di progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. La valutazione esplorerà inoltre le possibilità di rafforzare l'allineamento del futuro sostegno comunitario agli Stati ACP alle strategie, alla programmazione e ai cicli di bilancio del paese o regione partner, le possibilità di migliorare l'armonizzazione tra i donatori, e raccomanderà le modalità per conseguire tali obiettivi.
Articolo 15
Valutazione
1. La Commissione e la BEI valutano periodicamente l'esito dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, i risultati delle politiche settoriali e l'efficacia della programmazione sulla riduzione della povertà, all'occorrenza mediante valutazioni indipendenti esterne, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Si presta particolare attenzione alla coerenza della politica di sviluppo comunitaria e ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
2. Tali valutazioni sono effettuate di concerto con il paese o regione partner e con gli Stati membri rappresentanti localmente, con altri Stati membri interessati e, se opportuno, con altri donatori nel tentativo, da parte della Commissione, di attuare le raccomandazioni in materia di efficacia degli aiuti sulla base di valutazioni congiunte.
3. La Commissione invia per informazione le sue relazioni di valutazione nazionali e regionali al Consiglio, al comitato del FES e alla BEI. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, gli Stati membri possono richiedere in qualsiasi momento che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato del FES. Si tiene conto dei risultati della discussione in sede di concezione dei programmi e di assegnazione delle risorse, di coordinamento dei donatori e efficacia degli aiuti.
4. La Commissione coinvolge tutte le parti interessate, compresi i soggetti non pubblici, nella valutazione dell'assistenza comunitaria erogata.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica durante lo stesso periodo dell'accordo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(3) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
(4) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.
(5) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).
(6) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.
(7) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(9) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(10) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.
(11) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 30.
(12) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(13) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.
(14) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.