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Document 32007D0330

2007/330/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2007 , che elimina i divieti relativi alla circolazione di taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti [notificata con il numero C(2007) 1911] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 123 del 12.5.2007, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/330/oj

12.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

che elimina i divieti relativi alla circolazione di taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti

[notificata con il numero C(2007) 1911]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/330/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

In attesa della riunificazione di Cipro, l’applicazione dell’acquis è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro su cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione.

(2)

Al fine di proteggere la salute pubblica e la salute degli animali, il regolamento (CE) n. 866/2004 vieta che i prodotti di origine animale attraversino la linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo.

(3)

A titolo iniziale e tenuto conto della produzione nelle zone della Repubblica di Cipro su cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, i divieti possono essere sospesi per il pesce fresco e il miele.

(4)

È necessario provvedere a che la salute pubblica e la salute degli animali non siano compromesse dall’abolizione dei divieti; occorre inoltre garantire la sicurezza alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione (2) che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Di conseguenza gli scambi dei prodotti interessati devono essere soggetti a determinate condizioni.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 per quanto riguarda l’attraversamento da parte dei prodotti di origine animale della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo, non si applica più ai prodotti di origine animale figuranti negli allegati I e II della presente decisione.

Gli scambi commerciali dei prodotti in questione sono soggetti alle condizioni indicate nei rispettivi allegati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).

(2)  GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3.


ALLEGATO I

Pesce fresco

A.   Prodotto animale: pesce fresco

B.   Condizioni

1.

Il pesce fresco deve essere direttamente sbarcato da pescherecci, a bordo dei quali il pescato è conservato per un tempo inferiore a 24 ore. Tali pescherecci devono operare in conformità delle prescrizioni dell’allegato III, sezione VIII, capitolo I, punto IA, e dell’allegato III, sezione VIII, capitolo II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1).

Esperti indipendenti, designati dalla Commissione, devono ispezionare i pescherecci e trasmettere a quest’ultima l’elenco dei pescherecci conformi. La Commissione inoltrerà tale elenco all’autorità veterinaria competente della Repubblica di Cipro e lo pubblicherà sul suo sito Internet.

2.

In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1480/2004, ogni partita di pesce fresco deve essere corredata da un documento rilasciato dalla camera di commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata a tal fine dalla Commissione d’intesa con il governo della Repubblica di Cipro, o da un altro ente debitamente autorizzato d’intesa con quest’ultimo, nei termini stabiliti all’articolo 4, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 866/2004. Dal documento deve risultare che il pesce è sbarcato direttamente da pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci conformi, indicato al punto 1 e pubblicato nella debita forma.

3.

Il pesce fresco deve essere destinato ai negozi per la vendita al minuto, ai ristoranti o alla vendita diretta ai consumatori.


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO II

Miele destinato al consumo umano

A.   Prodotto di origine animale: miele destinato al consumo umano

B.   Condizioni

1.

Il miele deve essere prodotto interamente da produttori residenti nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo.

2.

Il miele deve essere trasportato:

a)

sfuso; o

b)

imballato, da un’impresa attrezzata a tale scopo, in singoli contenitori adatti alla vendita, in conformità dell’allegato I, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1).

3.

In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1480/2004, ogni partita di miele deve essere accompagnata da un documento rilasciato dalla camera di commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata a tal fine dalla Commissione d’intesa con il governo della Repubblica di Cipro, o da un altro ente debitamente autorizzato d’intesa con quest’ultimo, nei termini stabiliti all’articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 866/2004. Tale documento deve dichiarare che il miele rispetta le condizioni di cui al punto 1.

4.

Il miele può essere commercializzato non prima che siano pervenuti alla Commissione i risultati delle analisi effettuate su dieci campioni di miele prelevati nel corso della catena di produzione da esperti indipendenti designati dalla Commissione. Questa comunicherà i risultati delle analisi all’autorità veterinaria competente della Repubblica di Cipro e li pubblicherà sul suo sito Internet.

Le analisi devono essere realizzate in un laboratorio accreditato, come previsto dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2). I campioni devono essere ripartiti come segue:

a)

sei campioni per il rilevamento degli antibiotici (gruppo B1), nonché dei carbammati e piretroidi (gruppo B2, sostanze antiparassitarie);

b)

quattro campioni per il rilevamento dei pesticidi (gruppo B3a per gli organoclurati, gruppo B3b per gli organofosforati) e dei metalli pesanti (gruppo B3c).

5.

Il prelievo di campioni e le analisi di cui al punto 4 vanno ripetuti annualmente.

6.

Le disposizioni della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (3) si applicano al miele che circola conformemente alle disposizioni della presente decisione.


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(2)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(3)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.


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