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Document 32006D0425

    2006/425/CE: Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 169 del 22.6.2006, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 294M del 25.10.2006, p. 246–246 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/425/oj

    Related international agreement

    22.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/36


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 marzo 2006

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2006/425/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

    (3)

    È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

    Fatto Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. GORBACH


    Top

    22.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/37


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    LA SERBIA E MONTENEGRO,

    dall'altra,

    di seguito «le parti»,

    CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e Serbia e Montenegro sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e Serbia e Montenegro che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e Serbia e Montenegro e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Serbia e Montenegro, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei di Serbia e Montenegro, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

    2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

    Articolo 2

    Designazione da parte di uno Stato membro

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Serbia e Montenegro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Serbia e Montenegro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii)

    il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

    3.   La Serbia e Montenegro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

    iii)

    il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

    La Serbia e Montenegro esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3

    Diritti relativi ai controlli regolamentari

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti a Serbia e Montenegro ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e Serbia e Montenegro si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Tassazione del carburante per aerei

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

    2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro o la Serbia e Montenegro impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro o dalla Serbia e Montenegro che operano tra due punti situati all'interno dei rispettivi territori delle parti contraenti.

    Articolo 5

    Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

    2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Serbia e Montenegro in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

    Articolo 6

    Allegati dell'accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione provvisoria

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Serbia e Montenegro che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

    Articolo 9

    Denuncia

    1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

    2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e serba.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    За Европску Заједниџу

    Image

    Image

    Por Serbia y Montenegro

    Za Srbsko a Černou Horu

    For Serbien og Montenegro

    Für Serbien und Montenegro

    Serbia ja Montenegro nimel

    Για τη Σερβία και Μαυροβούνιο

    For Serbia and Montenegro

    Pour la Serbie-Monténégro

    Per Serbia e Montenegro

    Serbijas un Melnkalnes vārdā

    Serbijos ir Juodkalnijos vardu

    Szerbia és Montenegró részéről

    Għas-Serbja u Montenegro

    Voor Servië en Montenegro

    W imieniu Serbii i Czarnogóry

    Pela Sérvia e Montenegro

    Za Srbsko a Čiernu Horu

    Za Srbijo in Črno goro

    Serbia ja Montenegron puolesta

    För Serbien och Montenegro

    Зa Cpбиjy и Цpнy Гopy

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    ALLEGATO I

    Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi in materia di servizi aerei fra la Serbia e Montenegro e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Accordo tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Vienna l’11 novembre 1953 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Austria del 1953»);

    da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa concluso a Vienna il 12 ottobre 1994.

    Accordo tra il Regno del Belgio e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Belgrado il 24 settembre 1957 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Belgio»).

    Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica socialista federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Nicosia il 27 febbraio 1976 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 1976»).

    Accordo tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di trasporti aerei, firmato a Belgrado il 28 febbraio 1956 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Repubblica ceca»).

    Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica federale socialista di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Belgrado il 23 marzo 1967 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Francia»).

    Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Bonn il 10 aprile 1957 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Germania del 1957»).

    Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo federale della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, siglato e applicato in via provvisoria per mezzo del Protocollo del 31 maggio 2001 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Germania del 2001»).

    Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo federale della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Belgrado il 9 maggio 2002 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Grecia»).

    Accordo tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di trasporti aerei, firmato a Belgrado il 21 luglio 1956 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Ungheria»);

    modificato da una nota conclusa a Budapest il 30 maggio 1964;

    modificato da ultimo dal protocollo d'intesa firmato a Belgrado il 9 febbraio 1995.

    Accordo tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di trasporti aerei, firmato a Belgrado il 9 aprile 1960 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Lussemburgo»).

    Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica socialista federale di Iugoslavia in materia di trasporti aerei, firmato a Roma il 5 febbraio 1975 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Malta»).

    Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Belgrado il 13 marzo 1957 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Paesi Bassi»).

    Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Varsavia il 14 novembre 1955 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Polonia)».

    Accordo tra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica socialista federale di Iugoslavia in materia di trasporti aerei, firmato a Belgrado il 3 giugno 1976 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Portogallo»).

    Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo federale della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, firmato a Bratislava il 3 ottobre 1996 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Slovacchia»).

    Accordo tra il Regno di Svezia e la Repubblica federale popolare di Iugoslavia, firmato a Belgrado il 18 aprile 1958 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Svezia»).

    Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo federale della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, siglato a Londra il 17 dicembre 2002 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Regno Unito»).

    b)

    Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Serbia e Montenegro e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, siglato a Vienna il 14 novembre 2001 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Austria del 2001»).

    Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo federale della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, siglato a Nicosia il 18 giugno 2002 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 2002»).

    Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo federale della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di trasporti aerei, siglato a Varsavia il 17 maggio 2002 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 2002»).

    Accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo federale della Repubblica federale di Iugoslavia in materia di servizi aerei, siglato a Belgrado il 12 ottobre 2001 (di seguito «accordo Serbia e Montenegro–Slovenia»).


    ALLEGATO II

    Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

    articolo 2 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 1953,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 2001,

    articolo 2 dell'accordo Serbia e Montenegro–Repubblica ceca,

    articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Serbia e Montenegro–Francia,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 1957,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 2001,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Grecia,

    articolo 1 dell'appendice dell’accordo Serbia e Montenegro–Ungheria,

    articolo 2 dell'accordo Serbia e Montenegro–Lussemburgo,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Malta,

    articolo 2 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 1955,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 2002,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Repubblica slovacca,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Slovenia,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:

    articolo 8 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 1953,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 2001,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Belgio,

    articolo 6 dell'accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 1976,

    articolo 5 dell'accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 2002,

    articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo Serbia e Montenegro–Francia,

    articolo 5 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 1957,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 2001,

    articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo Serbia e Montenegro–Grecia,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Lussemburgo,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Malta,

    articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Serbia e Montenegro–Paesi Bassi,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 2002,

    articolo 5 dell'accordo Serbia e Montenegro–Portogallo,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Repubblica slovacca,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Slovenia,

    articolo 3 dell'accordo Serbia e Montenegro–Svezia,

    articolo 5 dell'accordo Serbia e Montenegro–Regno Unito.

    c)

    Sicurezza:

    articolo 8 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 2001,

    articolo 15 dell'accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 2002,

    articolo 13 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 2001,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Grecia,

    articolo 15 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 2002,

    articolo 9 dell'accordo Serbia e Montenegro–Slovenia,

    articolo 9 dell'accordo Serbia e Montenegro–Regno Unito.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei:

    articolo 5 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 1953,

    articolo 8 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 2001,

    articolo 8 dell'accordo Serbia e Montenegro–Belgio,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 1976,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 2002,

    articolo 6 dell'accordo Serbia e Montenegro–Repubblica ceca,

    articolo 11 dell'accordo Serbia e Montenegro–Francia,

    articolo 13 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 1957,

    articolo 6 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 2001,

    articolo 10 dell'accordo Serbia e Montenegro–Grecia,

    articolo 6 dell'accordo Serbia e Montenegro–Ungheria,

    articolo 8 dell'accordo Serbia e Montenegro–Lussemburgo,

    articolo 5 dell'accordo Serbia e Montenegro–Malta,

    articolo 9 dell'accordo Serbia e Montenegro–Paesi Bassi,

    articolo 6 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 1955,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 2002,

    articolo 6 dell'accordo Serbia e Montenegro–Portogallo,

    articolo 8 dell'accordo Serbia e Montenegro–Repubblica slovacca,

    articolo 6 dell'accordo Serbia e Montenegro–Slovenia,

    articolo 8 dell'accordo Serbia e Montenegro–Svezia,

    articolo 11 dell'accordo Serbia e Montenegro–Regno Unito.

    e)

    Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 1953,

    articolo 4 dell'accordo Serbia e Montenegro–Austria del 2001,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Belgio,

    articolo 10 dell'accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 1976,

    articolo 17 dell'accordo Serbia e Montenegro–Cipro del 2002,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Repubblica ceca,

    articolo 9 dell'accordo Serbia e Montenegro–Francia,

    articolo 14 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 1957,

    articolo 10 dell'accordo Serbia e Montenegro–Germania del 2001,

    articolo 13 dell'accordo Serbia e Montenegro–Grecia,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Lussemburgo,

    articolo 9 dell'accordo Serbia e Montenegro–Malta,

    articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo Serbia e Montenegro–Paesi Bassi,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 1955,

    articolo 10 dell'accordo Serbia e Montenegro–Polonia del 2002,

    articolo 9 dell'accordo Serbia e Montenegro–Portogallo,

    articolo 12 dell'accordo Serbia e Montenegro–Repubblica slovacca,

    articolo 13 dell'accordo Serbia e Montenegro–Slovenia,

    articolo 7 dell'accordo Serbia e Montenegro–Svezia,

    articolo 14 dell'accordo Serbia e Montenegro–Regno Unito.


    ALLEGATO III

    Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

    a)

    Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

    b)

    Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

    c)

    Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

    d)

    Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei)

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