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Document 32006D0424

    2006/424/CE: Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006 , relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 169 del 22.6.2006, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 294M del 25.10.2006, p. 235–235 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/424/oj

    Related international agreement

    22.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/25


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 marzo 2006

    relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2006/424/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Romania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei, di seguito «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

    (3)

    Occorrerebbe firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. GORBACH


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    22.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/26


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Romania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    LA ROMANIA,

    dall'altra,

    in seguito denominate «le parti»,

    CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Romania sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea;

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva a norma del trattato che istituisce la Comunità europea in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea;

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Romania che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Romania e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Romania, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori della Romania, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

    2.   Ai fini del presente accordo, per «cittadino» di uno Stato si intende qualsiasi persona fisica o giuridica provvista della nazionalità di tale Stato conformemente alla legislazione dello stesso.

    3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    4.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

    5.   La concessione di diritti di traffico avviene sempre attraverso convenzioni bilaterali e non è modificata dalle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 2

    Designazione da parte di uno Stato membro

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Romania, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Romania rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i)

    il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii)

    il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

    3.   La Romania può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati a un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

    iii)

    il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

    La Romania esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3

    Diritti relativi ai controlli regolamentari

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Romania ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Romania si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Tassazione del carburante per aerei

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

    2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Romania che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

    3.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che la Romania imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni, su una base di reciprocità e senza discriminazioni, sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro che operi tra due punti situati nel territorio della Romania.

    Articolo 5

    Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati all'allegato II, lettera e).

    2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Romania, in forza di un accordo di cui all'allegato I, che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

    Articolo 6

    Allegati all'accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. Le modifiche così approvate entrano in vigore a norma dell'articolo 8.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Romania che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

    Articolo 9

    Denuncia

    1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

    2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e rumena.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Pentru Comunitatea Europeană

    Image

    Image

    Por Rumanía

    Za Rumunsko

    For Rumænien

    Für Rumänien

    Rumeenia nimel

    Για τη Ρουμανία

    For Romania

    Pour la Roumanie

    Per la Romania

    Rumānijas vārdā

    Rumunijos vardu

    Románia részéről

    Għar-Rumanija

    Voor Roemenië

    W imieniu Rumunii

    Pela Roménia

    Za Rumunsko

    Za Romunijo

    Romanian puolesta

    För Rumänien

    Pentru România

    Image


    ALLEGATO I

    Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi relativi ai servizi aerei tra la Romania e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Accordo tra il governo federale austriaco e la Repubblica socialista di Romania, in materia di trasporti aerei, firmato a Bucarest il 14 luglio 1975 (in seguito denominato «accordo Romania–Austria»).

    Modificato dallo scambio di note del 27 giugno 1985.

    Modificato da ultimo dallo scambio di note del 17 novembre 1994.

    Accordo tra il Regno del Belgio e la Repubblica popolare di Romania in materia di trasporti aerei, firmato a Bucarest il 4 dicembre 1956 (in seguito denominato «accordo Romania–Belgio»).

    Completato da ultimo dallo scambio di note del 4 dicembre 1956.

    Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica socialista di Romania in materia di trasporti aerei, firmato a Nicosia il 13 dicembre 1973 (in seguito denominato «accordo Romania–Cipro»).

    Accordo tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica socialista di Romania in materia di trasporti aerei civili, firmato a Praga il 13 marzo 1970, dalle cui disposizioni la Repubblica ceca ha dichiarato di considerarsi vincolata (in seguito denominato «accordo Romania–Repubblica ceca»).

    Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo di Romania in materia di servizi aerei, firmato a Oslo il 26 ottobre 1998 (in seguito denominato «accordo Romania–Danimarca»).

    Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica socialista di Romania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Helsinki il 30 giugno 1971 (in seguito denominato «accordo Romania–Finlandia»).

    Completato dal protocollo d'intesa firmato a Helsinki il 7 luglio 1993.

    Modificato da ultimo dallo scambio di note del 30 gennaio e 7 giugno 1996.

    Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Romania in materia di trasporti aerei, firmato a Bucarest il 18 maggio 1962, completato dal protocollo firmato a Parigi il 23 febbraio 1962 (in seguito denominato «accordo Romania–Francia»).

    Modificato da ultimo dal verbale concordato redatto a Bucarest il 27 ottobre 1999.

    Accordo tra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica popolare di Romania relativo al trasporto aereo commerciale di linea, firmato ad Atene il 2 maggio 1960 (in seguito denominato «accordo Romania–Grecia»).

    Modificato da ultimo dallo scambio di note firmato ad Atene il 2 settembre 1966.

    Accordo tra il governo della Repubblica ungherese e il governo di Romania in materia di servizi aerei, firmato a Bucarest il 12 settembre 1995 (in seguito denominato «accordo Romania–Ungheria»).

    Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica socialista di Romania in materia di trasporti aerei civili, firmato a Roma il 19 dicembre 1975 (in seguito denominato «accordo Romania–Italia»).

    Modificato da ultimo dallo scambio di note del 9 luglio 1996 e del 28 agosto 1996.

    Accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica socialista di Romania in materia di trasporti aerei civili, firmato a Lussemburgo il 27 ottobre 1972 (in seguito denominato «accordo Romania–Lussemburgo»).

    Accordo tra il governo di Malta e il governo di Romania in materia di servizi aerei civili, firmato alla Valletta il 22 novembre 1990 (in seguito denominato «accordo Romania–Malta»).

    Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica popolare di Romania relativo ai trasporti aerei civili, firmato all’Aia il 27 agosto 1957 (in seguito denominato «accordo Romania–Paesi Bassi»).

    Completato da ultimo dal protocollo d'intesa firmato all'Aia l’8 giugno 1982.

    Accordo tra il governo della repubblica di Polonia e il governo di Romania in materia di trasporti aerei civili, firmato a Varsavia il 19 maggio 1999 (in seguito denominato «accordo Romania–Polonia»).

    Accordo tra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica socialista di Romania in materia di trasporti aerei civili, firmato a Lisbona l’8 febbraio 1975 (in seguito denominato «accordo Romania–Portogallo»).

    Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo di Romania in materia di servizi aerei, firmato a Bratislava il 6 giugno 2000 (in seguito denominato «accordo Romania–Slovacchia»).

    Accordo tra il governo di Spagna e il governo della Repubblica socialista di Romania in materia di trasporti aerei, firmato a Madrid il 10 gennaio 1980 (in seguito denominato «accordo Romania–Spagna»).

    Modificato dal protocollo d'intesa firmato a Madrid l’8 marzo 1995.

    Modificato da ultimo dal verbale concordato redatto a Bucarest il 4 ottobre 1995.

    Accordo tra il governo del Regno di Svezia e la Romania in materia di servizi aerei, firmato a Oslo il 26 ottobre 1998 (in seguito denominato «accordo Romania–Svezia»).

    Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo di Romania in materia di servizi aerei, firmato a Londra il 28 marzo 1995 (in seguito denominato «accordo Romania–Regno Unito»).

    b)

    Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Romania e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo di Romania in materia di servizi aerei siglato a Bucarest il 16 dicembre 1994 (in seguito denominato «accordo Romania–Germania»).

    Modificato dal protocollo d'intesa firmato a Bucarest l’8 febbraio 1996.

    Completato dal protocollo d'intesa firmato a Bucarest il 2 dicembre 1997.

    Completato dalle note del 5 maggio 1998 e del 24 agosto 1998.

    Modificato da ultimo dalle note del 28 maggio 2001 e del 15 ottobre 2001.

    Accordo tra il governo dell’Irlanda e il governo di Romania in materia di servizi aerei, siglato a Dublino il 1o novembre 1995 (in seguito denominato «accordo Romania–Irlanda»).


    ALLEGATO II

    Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimentonegli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

    articolo 3 dell'accordo Romania–Austria,

    articolo 2 dell'accordo Romania–Belgio,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Cipro,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Repubblica ceca,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Danimarca,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Finlandia,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Francia,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Germania,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Grecia,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Ungheria,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Irlanda,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Italia,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Lussemburgo,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Malta,

    articolo 2 dell'accordo Romania–Paesi Bassi,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Polonia,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Portogallo,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Slovacchia,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Spagna,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Svezia,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    articolo 4 dell'accordo Romania–Austria,

    articolo 2 dell'accordo Romania–Belgio,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Cipro,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Repubblica ceca,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Danimarca,

    articoli 3 e 4 dell'accordo Romania–Finlandia,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Francia,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Germania,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Grecia,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Ungheria,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Irlanda,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Italia,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Lussemburgo,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Malta,

    articolo 3 dell'accordo Romania–Paesi Bassi,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Polonia,

    articoli 3 e 4 dell'accordo Romania–Portogallo,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Slovacchia,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Spagna,

    articolo 4 dell'accordo Romania–Svezia,

    articolo 5 dell'accordo Romania–Regno Unito.

    c)

    Controllo regolamentare:

    articolo 12 dell'accordo Romania–Germania,

    articolo 16 dell'accordo Romania–Polonia,

    articolo 19 dell'accordo Romania–Slovacchia.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei:

    articolo 8 dell'accordo Romania–Austria,

    articolo 5 dell'accordo Romania–Belgio,

    articolo 7 dell'accordo Romania–Cipro,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Repubblica ceca,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Danimarca,

    articolo 5 dell'accordo Romania–Finlandia,

    articolo 9 dell'accordo Romania–Francia,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Germania,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Grecia,

    articolo 9 dell'accordo Romania–Ungheria,

    articolo 14 dell'accordo Romania–Irlanda,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Italia,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Lussemburgo,

    articolo 10 dell'accordo Romania–Malta,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Paesi Bassi,

    articolo 10 dell'accordo Romania–Polonia,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Portogallo,

    articolo 9 dell'accordo Romania–Slovacchia,

    articolo 5 dell'accordo Romania–Spagna,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Svezia,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Regno Unito.

    e)

    Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

    articolo 7 dell'accordo Romania–Austria,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Belgio,

    articolo 12 dell'accordo Romania–Cipro,

    articolo 10 dell'accordo Romania–Repubblica ceca,

    articolo 11 dell'accordo Romania–Danimarca,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Finlandia,

    articolo 12 dell'accordo Romania–Francia,

    articolo 10 dell'accordo Romania–Germania,

    articolo 6 dell'accordo Romania–Grecia,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Ungheria,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Irlanda,

    articolo 7 dell'accordo Romania–Italia,

    articolo 7 dell'accordo Romania–Lussemburgo,

    articolo 15 dell'accordo Romania–Malta,

    articolo 10 dell'accordo Romania–Paesi Bassi,

    articolo 5 dell'accordo Romania–Polonia,

    articolo 7 dell'accordo Romania–Portogallo,

    articolo 8 dell'accordo Romania–Slovacchia,

    articolo 14 dell'accordo Romania–Spagna,

    articolo 11 dell'accordo Romania–Svezia,

    articolo 7 dell'accordo Romania–Regno Unito.


    ALLEGATO III

    Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

    a)

    La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

    b)

    il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

    c)

    il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

    d)

    la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).

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