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Document 32005R1553

Regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 255 del 30.9.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1553/oj

30.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (2) istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

(2)

In seguito all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea il 1o maggio 2004, è opportuno ampliare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1177/2003, considerando che tale allegato definisce per ciascuno Stato membro le dimensioni minime effettive del campione da utilizzare nel quadro del progetto EU-SILC.

(3)

Inoltre, risulta che la maggior parte dei nuovi Stati membri e molti dei vecchi Stati membri hanno bisogno di un termine supplementare per adeguare i loro sistemi ai metodi e definizioni armonizzati utilizzati per produrre le statistiche comunitarie.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 deve pertanto essere modificato in modo conforme,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 è così modificato:

1)

All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito con il seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ceca, la Germania, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia e il Regno Unito sono autorizzati ad iniziare la raccolta annuale dei dati trasversali e longitudinali nel 2005.

Tale autorizzazione è subordinata alla condizione che tali Stati membri forniscano per il 2004 dati comparabili per gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea, adottati dal Consiglio anteriormente al 1o gennaio 2003 nel contesto del metodo aperto di coordinamento e che si possono ottenere sulla base dello strumento EU-SILC.»

2)

All'articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   In deroga al paragrafo 1, l'Estonia beneficia di un contributo finanziario della Comunità ai costi dei lavori necessari per i quattro anni di raccolta a partire dal 2005.

5.   Il finanziamento dell'anno 2007 deve peraltro essere garantito da un futuro programma comunitario.»

3)

L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2005.

(2)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

DIMENSIONI MINIME EFFETTIVE DEI CAMPIONI

 

Nuclei familiari

Persone di età pari o superiore a 16 anni da intervistare

trasversale

longitudinale

trasversale

longitudinale

1

2

3

4

Stati membri dell'UE

Belgio

4 750

3 500

8 750

6 500

Repubblica ceca

4 750

3 500

10 000

7 500

Danimarca

4 250

3 250

7 250

5 500

Germania

8 250

6 000

14 500

10 500

Estonia

3 500

2 750

7 750

5 750

Grecia

4 750

3 500

10 000

7 250

Spagna

6 500

5 000

16 000

12 250

Francia

7 250

5 500

13 500

10 250

Irlanda

3 750

2 750

8 000

6 000

Italia

7 250

5 500

15 500

11 750

Cipro

3 250

2 500

7 500

5 500

Lettonia

3 750

2 750

7 650

5 600

Lituania

4 000

3 000

9 000

6 750

Lussemburgo

3 250

2 500

6 500

5 000

Ungheria

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Paesi Bassi

5 000

3 750

8 750

6 500

Austria

4 500

3 250

8 750

6 250

Polonia

6 000

4 500

15 000

11 250

Portogallo

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovenia

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovacchia

4 250

3 250

11 000

8 250

Finlandia

4 000

3 000

6 750

5 000

Svezia

4 500

3 500

7 500

5 750

Regno Unito

7 500

5 750

13 750

10 500

Totale degli Stati membri dell'UE

121 000

90 750

250 150

186 850

Islanda

2 250

1 700

3 750

2 800

Norvegia

3 750

2 750

6 250

4 650

Totale, comprese l'Islanda e la Norvegia

127 000

95 200

260 150

194 300

Nota: Il riferimento è alle dimensioni effettive del campione, vale a dire le dimensioni teoriche di un’inchiesta basata sulla campionatura aleatoria semplice (effetto del piano di sondaggio per quanto riguarda la variabile “tasso di rischio di povertà” = 1,0). La dimensione reale del campione deve essere superiore quando l’effetto del piano di sondaggio supera 1,0 e per compensare qualunque tipo di mancata risposta. Inoltre, la dimensione del campione è espressa in numero di nuclei familiari completi per i quali tutte (o quasi tutte) le informazioni richieste sono state ottenute (così come per tutti i membri di tali nuclei familiari).»


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