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Document 32005R1299
Commission Regulation (EC) No 1299/2005 of 8 August 2005 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards phenoxymethylpenicillin, phoxim, norgestomet and thiamphenicol (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione, dell’8 agosto 2005, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze fenossimetilpenicillina, fossima, norgestomet e tiamfenicolo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione, dell’8 agosto 2005, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze fenossimetilpenicillina, fossima, norgestomet e tiamfenicolo (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 206 del 9.8.2005, p. 4–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470
9.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2005
che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze fenossimetilpenicillina, fossima, norgestomet e tiamfenicolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2 e l’articolo 4, terzo paragrafo,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
La fenossimetilpenicillina è stata inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il fegato e il rene dei suini. Tale voce va estesa a questi tessuti campione e anche alla pelle e al grasso del pollame ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. |
(3) |
La sostanza fossima è stata inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il rene e il grasso degli ovini ad eccezione degli animali che producono latte destinato al consumo umano e per il muscolo, il fegato, il rene, la pelle e il grasso dei suini. Tale sostanza è stata inserita anche nell’allegato III del suddetto regolamento per i polli, in attesa della conclusione di studi scientifici. Questi studi sono stati ora conclusi e la sostanza fossima va quindi inclusa nell’allegato I del suddetto regolamento. |
(4) |
Il norgestomet è stato incluso nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, in attesa della conclusione di studi scientifici. Questi studi sono stati ora conclusi e il norgestomet va quindi incluso nell’allegato I del suddetto regolamento. |
(5) |
La sostanza tiamfenicolo figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini e i polli ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. In attesa della conclusione degli studi scientifici per aggiungere a questa voce i suini, il tiamfenicolo va incluso nell’allegato III del suddetto regolamento. |
(6) |
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza. |
(7) |
Prima di applicare il presente regolamento, occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2). |
(8) |
I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dall’8 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2005 della Commissione (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 20).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.1. Penicilline
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Fenossimetilpenicillina |
Fenossimetilpenicillina |
Pollame (1) |
25 μg/kg |
Muscolo |
25 μg/kg |
Pelle + grasso |
|||
25 μg/kg |
Fegato |
|||
25 μg/kg |
Rene |
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
2.2.1. Organofosfati
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Fossima |
Fossima |
Polli |
25 μg/kg |
Muscolo |
550 μg/kg |
Pelle + grasso |
|||
50 μg/kg |
Fegato |
|||
30 μg/kg |
Rene |
|||
60 μg/kg |
Uova» |
6. Agenti attivi sull’apparato riproduttivo
6.1. Progestativi
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Norgestomet (2) |
Norgestomet |
Bovini |
0,2 μg/kg |
Muscolo |
0,2 μg/kg |
Grasso |
|||
0,2 μg/kg |
Fegato |
|||
0,2 μg/kg |
Rene |
|||
0,12 μg/kg |
Latte |
C. Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato III (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.11. Florfenicolo e composti associati
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Tiamfenicolo (3) |
Tiamfenicolo |
Suini |
50 μg/kg |
Muscolo |
50 μg/kg |
Pelle + grasso |
|||
50 μg/kg |
Fegato |
|||
50 μg/kg |
Rene |
(1) Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.»
(2) Esclusivamente per scopi terapeutici e zootecnici.»
(3) Gli LMR provvisori scadono il 1o gennaio 2007.»