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Document 32005R0932

Regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 163 del 23.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/932/oj

23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


REGOLAMENTO (CE) N. 932/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 (2) intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (3) ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino al 1o luglio 2005 al più tardi.

(3)

Per garantire la certezza giuridica dopo la scadenza delle misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 e in attesa della revisione delle misure permanenti e della definizione di una strategia complessiva in materia di TSE, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure transitorie fino al 1o luglio 2007.

(4)

Nell'interesse della certezza giuridica e al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, in attesa della revisione sostanziale del regolamento (CE) n. 999/2001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1o luglio 2005.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 va modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1o luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 8 giugno 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2005.

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31).

(3)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1.


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