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Document 32005L0046

Direttiva 2005/46/CE della Commissione, dell’8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 177 del 9.7.2005, pp. 35–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 287M del 18.10.2006, pp. 102–108 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/46/oj

9.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/35


DIRETTIVA 2005/46/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2005

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In base alla decisione 2004/141/CE della Commissione (4), la sostanza attiva amitraz non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5); la stessa decisione prevede che i prodotti fitosanitari contenenti amitraz non siano più autorizzati nella Comunità, ad eccezione di taluni impieghi limitati, in mancanza di alternative valide (impieghi essenziali).

(2)

La decisione della Commissione di cui al considerando 1 dispone un ritiro graduale; è opportuno che le quantità massime di residui, che si basano sul principio che la sostanza in questione non è autorizzata nella Comunità, non siano applicate fino alla fine del periodo di ritiro graduale della sostanza.

(3)

Per quanto concerne l’amitraz, le quantità massime di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale sono fissate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (6); è opportuno che la presente direttiva tenga conto di tali quantità massime.

(4)

Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius (7) sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex contiene un numero limitato di quantità massime di residui per l’amitraz; esse sono state prese in considerazione nel determinare le quantità massime di residui figuranti nella presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state valutate alla luce dei rischi per i consumatori. Non è stato accertato alcun rischio.

(5)

Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare quantità massime di residui per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(6)

È quindi necessario modificare diversi valori di residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di amitraz figuranti negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati dell'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE la riga seguente è modificata come segue:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz

0,05 (*1) cereali

Articolo 2

All’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE le righe seguenti sono modificate come segue:

Residui di antiparassitari

Quantità massime (mg/kg)

 

Nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci NC 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 e 1602

Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci NC 0401 , 0402 , 0405 00 e 0406

Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci NC 0407 00 e 0408

«Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz)

0,05 (*2), Pollame

 

0,01  (*2)

Articolo 3

Le quantità massime di residui di antiparassitari per l’amitraz indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle figuranti nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2006. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra le disposizioni medesime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2007.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10).

(2)   GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

(3)   GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione.

(4)   GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35.

(5)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(6)   GU L 224 del 18.8.1990, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19).

(7)  http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm

(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

(*2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz)

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

0,05  (*1)

i)

AGRUMI

 

Pompelmi

 

Limoni

 

Limette

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

Arance

 

Pomeli

 

Altri

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

Mandorle

 

Noci del Brasile

 

Noci di acagiù

 

Castagne e marroni

 

Noci di cocco

 

Nocciole

 

Noci del Queensland

 

Noci di Pecan

 

Pinoli

 

Pistacchi

 

Noci comuni

 

Altri

 

iii)

POMACEE

 

Mele

 

Pere

 

Cotogne

 

Altri

 

iv)

DRUPACEE

 

Albicocche

 

Ciliege

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

Prugne

 

Altri

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

a)

Uve da tavola e uve da vino

 

Uve da tavola

 

Uve da vino

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

More

 

More di rovo

 

More-lamponi

 

Lamponi

 

Altri

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

Mirtilli neri

 

Mirtilli rossi

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

Uva spina

 

Altri

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

vi)

FRUTTA VARIA

 

Avocadi

 

Banane

 

Datteri

 

Fichi

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Licci

 

Manghi

 

Olive

 

Passiflore

 

Ananassi

 

Melograni

 

Altri

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

0,05  (*1)

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

Barbabietole

 

Carote

 

Sedani rapa

 

Rafano

 

Topinambur

 

Pastinaca

 

Prezzemolo a grossa radice

 

Ravanelli

 

Salsefrica

 

Patate dolci

 

Rutabaga

 

Rape

 

Igname

 

Altri

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

Agli

 

Cipolle

 

Scalogni

 

Cipolline

 

Altri

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

a)

Solanacee

 

Pomodori

 

Peperoni

 

Melanzane

 

Altri

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

Cetrioli

 

Cetriolini

 

Zucchine

 

Altri

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

Meloni

 

Zucche

 

Cocomeri

 

Altri

 

d)

Mais dolce

 

iv)

CAVOLI

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

Cavoli broccoli

 

Cavolfiori

 

Altri

 

b)

Cavoli a testa

 

Cavoli di Bruxelles

 

Cavoli cappucci

 

Altri

 

c)

Cavoli a foglia

 

Cavoli cinesi

 

Cavoli ricci

 

Altri

 

d)

Cavoli rapa

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

a)

Lattughe e simili

 

Crescione

 

Dolcetta

 

Lattuga

 

Scarola

 

Altri

 

b)

Spinaci e simili

 

Spinaci

 

Bietola da foglia e da costa

 

Altri

 

c)

Crescione acquatico

 

d)

Witloof

 

e)

Erbe fresche

 

Cerfoglio

 

Erba cipollina

 

Prezzemolo

 

Foglie di sedano

 

Altri

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

Fagioli (con baccello)

 

Fagioli (senza baccello)

 

Piselli (con baccello)

 

Piselli (senza baccello)

 

Altri

 

(vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

Asparagi

 

Cardi

 

Sedani

 

Finocchi

 

Carciofi

 

Porri

 

Rabarbaro

 

Altri

 

viii)

FUNGHI

 

a)

Funghi coltivati

 

b)

Funghi selvatici

 

3.

Legumi da granella

0,05  (*1)

Fagioli

 

Lenticchie

 

Piselli

 

Altri

 

4.

Semi oleosi

 

Semi di lino

 

Semi di arachide

 

Semi di papavero

 

Semi di sesamo

 

Semi di girasole

 

Semi di colza

 

Semi di soia

 

Senape

 

Semi di cotone

1  (x)

Altri

0,05  (*1)

5.

Patate

0,05  (*1)

Patate precoci

 

Patate tardive

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

0,1  (*1)

7.

Luppolo (essiccato) compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,1  (*1)


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(x)  Qualora la quantità non sia confermata o modificata da una direttiva, si applica, a decorrere dal 1o luglio 2007, il pertinente limite inferiore di determinazione analitica.»


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