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Document 32002R1401
Commission Regulation (EC) No 1401/2002 of 31 July 2002 laying down detailed rules for the opening and administration of the tariff quotas for rice, originating in the least developed countries, for the marketing years 2002/03 to 2008/09
Regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09
Regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09
GU L 203 del 1.8.2002, p. 42–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2007; abrogato da 32007R0964
Regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/2002 pag. 0042 - 0045
Regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2004(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi (1o settembre 2009), un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al codice NC 1006 originari di un paese che beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ai sensi dell'allegato I del regolamento. Il contingente tariffario per la campagna di commercializzazione 2002/03 sarà pari a 2895 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente. (2) Le disposizioni suddette devono essere applicate nel quadro del sistema commerciale comune istituito con regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(3). (3) Le norme dettagliate per l'apertura e la gestione del contingente devono applicarsi alle sette campagne di commercializzazione. (4) I quantitativi di riso che beneficiano del contingente tariffario devono essere importati alle più eque condizioni di concorrenza possibili e in modo da evitare perturbazioni sul mercato comunitario. (5) Il regolamento (CE) n. 2305/2001 della Commissione, del 27 novembre 2001, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di riso originario dei paesi meno progrediti per la campagna di commercializzazione 2001/02(4), era valido per una sola campagna di commercializzazione. Ai sensi del suo quarto considerando, le modalità ivi contenute dovrebbero essere riviste alla fine di tale periodo per poi fissare eventualmente norme per un periodo più lungo alla luce dell'esperienza acquisita. (6) Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute negli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(6), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento fissa le norme che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001 per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento, per "campagna di commercializzazione" s'intende quella menzionata all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95. Articolo 3 1. Sono aperti per sette campagne di commercializzazione, a decorrere dal 2002/03, contingenti tariffari globali a dazio zero per i prodotti di cui al codice NC 1006, in equivalente riso semigreggio, conformemente alla tabella in allegato. I contingenti si applicano unicamente alle importazioni originarie dei paesi che beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001. 2. Si applica il tasso di conversione tra il riso semigreggio e il risone, il riso semilavorato o il riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967(7). Per quanto riguarda le rotture, i quantitativi richiesti vengono contati come tali. 3. Tutti i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni comprese nei contingenti di cui al paragrafo 1 sono sospesi. Articolo 4 1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni riguardanti i titoli del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(8) si applicano alle licenze di cui al paragrafo 2. 2. Per le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, occorre presentare una licenza d'importazione rilasciata in conformità del presente regolamento. 3. Le domande di licenze d'importazione vengono presentate dalle autorità competenti degli Stati membri entro i primi cinque giorni lavorativi della campagna di commercializzazione corrispondente. I quantitativi indicati nelle domande di licenza non devono superare quelli disponibili per l'importazione di equivalente riso semigreggio nella campagna di commercializzazione corrispondente. 4. Nelle domande di licenze d'importazione e nelle licenze stesse devono figurare le seguenti informazioni: a) nella sezione 8, il nome del paese di origine. Si apporrà inoltre una croce sulla parola "sì"; b) nella sezione 20, la dicitura seguente: "Riso originario di ... [nome del paese di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001] importato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001". 5. Nella sezione 24 della licenza d'importazione deve figurare la seguente dicitura: "Esenzione dal dazio doganale a concorrenza del quantitativo indicato nelle sezioni 17 e 18 della presente licenza [regolamento (CE) n. 1401/2002]". 6. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(9), la cauzione per le licenze d'importazione ammonta a 46 EUR/tonnellata. 7. Le domande di licenze d'importazione per il contingente in questione devono essere corredate dei seguenti documenti: a) la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risicolo ed è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda; b) una dichiarazione scritta in cui il richiedente dichiara di aver presentato soltanto una domanda per il quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, oppure, se del caso, per il quantitativo rimanente della quota supplementare di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Qualora un richiedente presenti più di una domanda di licenza d'importazione, tutte le sue domande sono respinte. Articolo 5 1. Entro due giorni lavorativi dall'ultimo giorno del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi per i quali sono state richieste licenze d'importazione, suddivisi per codici NC a otto cifre e per paese d'origine. Gli Stati membri notificano altresì il nome e l'indirizzo dei richiedenti nonché il numero e il titolo del presente regolamento. Le notifiche vengono trasmesse alla Commissione via e-mail o via fax utilizzando i moduli appositamente forniti dalla Commissione agli Stati membri. Anche qualora non siano state presentate domande in uno Stato membro, lo si deve notificare nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3. 2. Entro dieci giorni lavorativi dall'ultimo giorno del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione decide in che misura accogliere le richieste. Se la somma dei quantitativi richiesti supera il contingente corrispondente, la Commissione fissa un coefficiente percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda. 3. Se dall'applicazione della percentuale di cui al paragrafo 2 risultano, in ogni Stato membro, uno o più quantitativi inferiori a 20 t per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio per partita di 20 t nonché, eventualmente, per la partita restante. 4. Se la totalità o una parte dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono coperti dalle licenze d'importazione rilasciate, i quantitativi rimanenti possono rientrare in una quota supplementare nel mese di febbraio della campagna di commercializzazione in questione. Si applica, mutatis mutandis, la procedura prevista dal presente regolamento per il rilascio delle licenze d'importazione. Articolo 6 1. Entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione, vengono rilasciate licenze d'importazione per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5. 2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dalle licenze d'importazione non sono trasferibili. 3. Le licenze d'importazione rilasciate a norma del presente regolamento sono valide a decorrere dal giorno effettivo del rilascio. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, le licenze d'importazione sono valide fino al termine del sesto mese successivo. La validità delle licenze d'importazione, tuttavia, non può essere prorogata oltre la fine della campagna di commercializzazione. Articolo 7 1. La prova dell'origine delle importazioni effettuate nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere fornita mediante il certificato di origine, modulo A, rilasciato in conformità degli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. Nella casella 4 del certificato di origine modulo A devono figurare: a) la dicitura "Contingente - regolamento (CE) n. 1401/2002"; b) la data di imbarco del riso nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per la quale è effettuata la fornitura; c) il codice NC 1006 (suddiviso per codici NC a otto cifre). Articolo 8 Gli Stati membri comunicano alla Commissione via fax o e-mail: a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio delle licenze d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi, suddivisi per codici NC a otto cifre, per i quali sono state rilasciate licenze d'importazione, indicando la data, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare; b) entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, in caso di annullamento di una licenza d'importazione già rilasciata, i quantitativi, suddivisi per codici NC a otto cifre, per i quali sono state annullate licenze d'importazione, nonché i nominativi e gli indirizzi dei titolari delle licenze annullate; c) l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo, i quantitativi, suddivisi per codici NC a otto cifre e per paese d'origine, effettivamente immessi in libera pratica. Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre licenze d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità. Anche qualora non siano state rilasciate licenze e/o effettuate importazioni nel periodo in questione, occorre inviare una notifica che lo attesti. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. (2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (3) GU L 62 del 4.3.2002, pag. 27. (4) GU L 310 del 28.11.2001, pag. 10. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (6) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11. (7) GU 204 del 24.8.1967, pag. 1. (8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (9) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. ALLEGATO (Tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 1) >SPAZIO PER TABELLA>