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Document 32002R0254

    Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002

    GU L 41 del 13.2.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogato da 32019R1241

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/254/oj

    32002R0254

    Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 041 del 13/02/2002 pag. 0001 - 0003


    Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio

    del 12 febbraio 2002

    che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Nel novembre 1999 il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha comunicato che lo stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) era gravemente minacciato.

    (2) Da un successivo parere del CIEM risulta che il numero di esemplari adulti di merluzzo bianco presenti nel mare d'Irlanda è rimasto ad un livello estremamente basso nel 2000 e nel 2001 e continuerà ad essere basso nel 2002.

    (3) Il regolamento (CE) n. 304/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)(2), ha introdotto misure intese a proteggere gli esemplari adulti di merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva del 2000.

    (4) Il regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio, del 14 febbraio 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001(3), ha introdotto misure intese a proteggere gli esemplari adulti di merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva del 2001.

    (5) Da lavori scientifici complementari realizzati nel periodo d'applicazione delle suddette misure e dall'esperienza nel frattempo acquisita emerge la necessità di modificare per il 2002 le disposizioni applicate nel 2001.

    (6) In particolare, non dovrebbe più essere consentito l'impiego di reti da traino semipelagiche nella zona vietata alla pesca, mentre l'uso di reti da traino selettive dovrebbe essere esteso ad un'area più ampia della zona suddetta. Non è quindi più necessario prevedere la presenza di osservatori sui pescherecci che utilizzano questi attrezzi da pesca.

    (7) Le misure previste dal regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)(4), devono essere modificate per quanto riguarda l'inclusione nelle sfogliare di pezze (pannelli) di reti con maglie a diamante di ampie dimensioni e l'inserimento nelle reti a strascico dispiegate per la cattura di pettini di pezze (pannelli) a maglie larghe e a maglie quadrate, per ovviare alle difficoltà pratiche incontrate precedentemente.

    (8) Data l'urgenza delle misure da adottare, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima possibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce misure intese a proteggere durante la stagione riproduttiva del 2002 gli esemplari adulti di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale(5)].

    Articolo 2

    1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2002 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

    - dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e

    - dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N

    54° 30'N, 04° 50'O

    53° 15'N, 04° 50'O

    un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15'N.

    2. In deroga al disposto del paragrafo 1, nella regione e nel periodo di cui trattasi:

    a) è consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

    i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

    ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate;

    iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm;

    iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    53° 30'N, 05° 30'O

    53° 30'N, 05° 20'O

    54° 20'N, 04° 50'O

    54° 30'N, 05° 10'O

    54° 30'N, 05° 20'O

    54° 00'N, 05° 50'O

    54° 00'N, 06° 10'O

    53° 45'N, 06° 10'O

    53° 45'N, 05° 30'O

    53° 30'N, 05° 30'O.

    b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:

    i) siano conformi alle condizioni di cui alla lettera a);

    ii) siano costruite secondo le caratteristiche tecniche indicate in allegato.

    Possono inoltre essere utilizzate anche reti a strascico selettive in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    53° 45'N, 06° 00'O

    53° 45'N, 05° 30'O

    53° 30'N, 05° 30'O

    53° 30'N, 06° 00'O

    53° 45'N, 06° 00'O.

    Articolo 3

    1. È consentito l'uso di reti a strascico divergenti aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm che non siano costituite da pezze (pannelli) di rete con maglie a diamante di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2549/2000 o che non siano fornite di pezze a maglie quadrate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento suddetto, a condizione che la cattura effettuata con tali reti e detenuta a bordo sia costituita per almeno l'85 % da pettini e per non più del 5 % da merluzzo bianco.

    2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2549/2000 è vietato tenere a bordo o dispiegare le sfogliare aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm, tranne qualora la parte superiore della rete sia fornita di una pezza (pannello) di rete con maglie a diamante di dimensione tutte pari o superiore a 180 mm, fissata direttamente sulla lima superiore o a non più di tre file della rete con qualsiasi dimensione di maglia fissata direttamente sulla lima superiore.

    La pezza di rete si estende verso la parte posteriore della rete per almeno il numero di maglie determinato nel modo seguente:

    a) dividendo la lunghezza in metri della sfogliara per 12;

    b) moltiplicando il risultato ottenuto alla lettera a) per 5400;

    c) dividendo il risultato ottenuto alla lettera b) per la dimensione della maglia in millimetri della maglia più piccola della pezza e;

    d) tralasciando i decimali o altre frazioni nel risultato ottenuto alla lettera c).

    Articolo 4

    Le catture detenute a bordo ed effettuate con reti a strascico divergenti o con reti da traino selettive nelle condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 2, possono essere sbarcate solo se la loro composizione in percentuale soddisfa le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(6), per quanto riguarda gli attrezzi trainati con una forcella di dimensioni delle maglie da 70 a 79 mm.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    Esso si applica a decorrere dal 14 febbraio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. de Rato y Figaredo

    (1) Parere espresso il 5 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 35 del 10.2.2000, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 660/2000 (GU L 80 del 31.3.2000, pag. 14).

    (3) GU L 44 del 15.2.2001, pag. 12.

    (4) GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1456/2001 (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 1).

    (5) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1637/2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).

    (6) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

    ALLEGATO

    CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE DA TRAINO SELETTIVA

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