Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0841

    2002/841/CE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2002, che modifica la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4006]

    GU L 287 del 25.10.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/841(2)/oj

    32002D0841

    2002/841/CE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2002, che modifica la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4006]

    Gazzetta ufficiale n. L 287 del 25/10/2002 pag. 0042 - 0043


    Decisione della Commissione

    del 24 ottobre 2002

    che modifica la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

    [notificata con il numero C(2002) 4006]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/841/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, lettera a), e l'articolo 16,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 93/197/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE(4), ha stabilito un elenco di paesi terzi a partire dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare equidi registrati ed equidi da riproduzione e produzione.

    (2) Il Kirghizistan è stato involontariamente omesso da tale elenco dalla decisione 2002/635/CE. Occorre pertanto reinserire tale paese nell'elenco.

    (3) Per ottenere il certificato sanitario E ai sensi della decisione 93/197/CEE, si devono effettuare determinati test sanitari su campioni prelevati nei dieci giorni precedenti l'esportazione. Dato che si sono incontrate difficoltà nel rispettare tale termine, in particolare quando i campioni devono essere esaminati in laboratori riconosciuti dagli Stati membri di destinazione, occorre prolungare il termine suddetto.

    (4) È necessario modificare in conformità la decisione 93/197/CEE.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati della decisione 93/197/CEE sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (2) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37.

    (3) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

    (4) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20.

    ALLEGATO

    Gli allegati I e II sono modificati come segue:

    1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi terzi del gruppo B è sostituito dal testo seguente: "Australia (AU), Bulgaria (BG), Bielorussia (BY), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EE), Croazia (HR), Ungheria (HU), Kirghizistan (1) (2) (KG), Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia (1) (RU), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Repubblica federale di Iugoslavia (YU)."

    2) Nell'allegato II, il punto j) della sezione III "Informazioni sanitarie" del certificato sanitario E è modificato nel modo seguente:

    a) nel secondo trattino, i termini "10 giorni" sono sostituiti da "21 giorni";

    b) nel terzo trattino, i termini "10 giorni" sono sostituiti da "21 giorni".

    Top