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Document 32001D0144

2001/144/CE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2001, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 347]

GU L 53 del 23.2.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/144(1)/oj

32001D0144

2001/144/CE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2001, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 347]

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2001 pag. 0023 - 0024


Decisione della Commissione

del 12 febbraio 2001

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2001) 347]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/144/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 93/195/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/754/CE(3), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni.

(2) È opportuno prolungare tale periodo fino a 60 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla Endurance World Cup degli Emirati arabi uniti.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente settimo trattino:

"- che hanno partecipato alla Endurance World Cup degli Emirati arabi uniti e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VII della presente decisione."

2) L'allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato VII.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

(3) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 34.

ALLEGATO

"ALLEGATO VII

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