This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32000R2787
Commission Regulation (EC) No 2787/2000 of 15 December 2000 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione, del 15 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione, del 15 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 330 del 27.12.2000, p. 1–86
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
Regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione, del 15 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 27/12/2000 pag. 0001 - 0086
Regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione del 15 dicembre 2000 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) (in prosieguo "il codice"), in particolare l'articolo 249, considerando quanto segue: (1) Gli Stati membri possono chiedere di partecipare a programmi di prova per valutare iniziative, soprattutto a carattere internazionale, volte ad armonizzare e semplificare le procedure doganali. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98(4), ciò potrebbe rendere necessaria la concessione di deroghe al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000(6), per il periodo necessario alla realizzazione di tali programmi. (2) L'esperienza ha mostrato che è necessario adattare alcune disposizioni relative all'autorizzazione dei servizi regolari di trasporto marittimo. (3) Una semplificazione e una maggior chiarezza della normativa che disciplina il transito comunitario vanno a profitto sia degli operatori che dei servizi doganali. (4) I problemi sorti negli ultimi anni nel quadro dei regimi di transito hanno provocato rilevanti perdite per i bilanci degli Stati membri e della Comunità e hanno rappresentato una minaccia permanente per gli ambienti commerciali e gli operatori economici europei. (5) La modernizzazione dei regimi di transito è considerata necessaria per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli operatori e preservare efficacemente gli interessi pubblici degli Stati membri e della Comunità. (6) Occorre definire meglio i casi in cui è obbligatorio il ricorso al regime di transito comunitario. (7) Occorre distinguere chiaramente tra una procedura standard applicabile a tutti gli operatori e semplificazioni applicabili soltanto agli operatori che rispettano alcune condizioni. A tal fine il metodo da seguire deve essere equilibrato e fondato sul calcolo dei rischi, per privilegiare gli operatori affidabili permettendo loro di beneficiare delle procedure semplificate tramite un'autorizzazione specifica, pur continuando ad avere accesso alla procedura di transito di base. (8) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme dell'articolo 94, paragrafo 4 del codice occorre definire le modalità relative alla riduzione dell'importo della garanzia globale e alla dispensa dalla garanzia. Tali modalità devono essere basate sulla presa in considerazione sia dell'affidabilità dell'operatore che dei rischi legati alle merci. (9) È necessario prevedere le condizioni in base alle quali il ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale possono essere vietati per le merci che presentano ingenti rischi. (10) In attesa che sia attuato completamente il sistema di transito informatizzato, la gestione amministrativa e il controllo del regime di transito comunitario possono essere migliorati introducendo nella normativa un certo numero di disposizioni che precisano le procedure da applicare e i termini da rispettare per garantire agli utilizzatori del regime un servizio di qualità. (11) È necessario completare le attuali disposizioni in materia di transito comunitario per semplificare e accelerare il recupero. (12) Occorre procedere alla rettifica di alcuni errori materiali relativi ai rinvii alla convenzione TIR. (13) Dati i progressi tecnici nella produzione del malto, risulta necessario attualizzare i tassi forfettari di rendimento di cui all'allegato 77, in merito alla produzione di malto non torrefatto e torrefatto. (14) Il regolamento (CE) n. 2513/98 della Commissione(7) aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione(8) stabilendo coefficienti di trasformazione nella produzione di malto torrefatto e non torrefatto, utilizzati per il calcolo delle restituzioni all'esportazione sui prodotti trasformati. I tassi forfettari di rendimento devono pertanto essere calcolati in base a tali coefficienti. (15) Al fine di evitare inconvenienti per quanto riguarda il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio(9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83(10), i nuovi tassi forfettari di rendimento relativi alle merci con pagamento anticipato devono essere applicati a partire dal 1o settembre 1998. (16) Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93. (17) Alcune disposizioni transitorie del presente regolamento devono sostituire le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione(11). È pertanto opportuno, per motivi di chiarezza, sopprimere queste ultime disposizioni. (18) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue: 1) L'articolo 4 quater seguente è aggiunto alla parte I, Titolo I, capitolo 3: "Articolo 4 quater In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni: a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo1; b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione. Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo. L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga. Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri." 2) All'articolo 215, paragrafo 1, secondo comma, i numeri "(1, 4, 5 e 7)" sono sostituiti da "(1, 4 e 5)". 3) All'articolo 263, primo trattino, i termini "agli articoli da 406 a 409" sono sostituiti da "agli articoli 406, 407 e 408". 4) Nella parte II, la denominazione del titolo II è sostituita dalla seguente: "POSIZIONE DOGANALE E TRANSITO DELLE MERCI" 5) I capitoli 1 e 2 della parte II, titolo II sono soppressi. 6) L'articolo 313, paragrafo 2 è così modificato: a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell'articolo 37 del codice. Tuttavia, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità: - per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure - via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare, autorizzato ai sensi degli articoli 313 bis e 313 ter;" b) il secondo comma è soppresso. 7) L'articolo 313 ter è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Su richiesta della società di navigazione marittima che definisce il servizio, le autorità doganali di uno Stato membro sul cui territorio la compagnia è stabilita possono autorizzare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, l'istituzione di un servizio regolare. 2. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'indicazione dei porti interessati, b) i nomi delle navi destinate al servizio regolare, e c) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità doganali, in particolare gli orari del servizio regolare." b) Al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) stabilite nella Comunità e che mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti; b) che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute in relazione al funzionamento di un servizio regolare;" c) al paragrafo 6, ultima frase, i termini "si applica la procedura di cui al paragrafo 4" sono soppressi ed è aggiunta la frase seguente:"In caso di modifica delle informazioni previste al paragrafo 2, lettera a), si applica la procedura di cui al paragrafo 4." 8) L'articolo 314 è così modificato: a) al paragrafo 1, nella frase introduttiva, i termini "al paragrafo" sono sostituiti da "all'articolo 314 quater, paragrafo 1"; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) al paragrafo 3, i termini "al paragrafo 2" sono sostituiti da "all'articolo 314 quater, paragrafo 1"; d) il paragrafo 4 è soppresso. 9) Dopo l'articolo 314, è inserito il testo seguente: "Articolo 314 bis Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare la posizione comunitaria delle merci, secondo le disposizioni del presente titolo. Sezione 2 Prova della posizione comunitaria Articolo 314 ter Ai sensi della presente sezione, per 'ufficio competente' si intendono le autorità doganali competenti ad attestare la posizione comunitaria delle merci. Articolo 314 quater 1. Senza pregiudizio per le merci vincolate al regime di transito comunitario interno, la posizione comunitaria delle merci può essere comprovata soltanto con uno dei seguenti mezzi: a) da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 317 ter, b) con le modalità di cui agli articoli da 319 a 323, c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione(12), d) dal documento di cui all'articolo 325, e) dall'etichetta prevista dall'articolo 462 bis, paragrafo 2, f) dal documento di cui all'articolo 816, che attesta la posizione comunitaria delle merci, g) dall'esemplare di controllo T5, ai sensi dell'articolo 843. 2. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi non comunitari, purché il documento che attesta la posizione comunitaria delle merci contenga una delle seguenti indicazioni: - envases N - N-emballager - N-Umschließungen - Συσκευασία Ν - N packaging - emballages N - imballaggi N - N-verpakking - embalagens N - N-pakkaus - N förpackning. 3. Purché siano rispettate le condizioni per il rilascio, i documenti di cui agli articoli da 315 a 323 possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso recano, in rosso, una delle seguenti diciture: - Expedido a posteriori, - Udstedt efterfoelgende, - Nachträglich ausgestellt, - Εκδοθέν εκ των υστέρων, - Issued retroactively, - Délivré a posteriori, - Rilasciato a posteriori, - Achteraf afgegeven, - Emitido a posteriori, - Annettu jälkikäteen, - Utfärdat i efterhand. Sottosezione 1 Documento T2L" 10) L'articolo 315 è sostituito dal seguente: "Articolo 315 1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita mediante presentazione di un documento T2L. Il documento viene compilato conformemente ai paragrafi da 3 a 5. 2. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio o da essa provenienti è fornita presentando un documento T2LF. I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 septies si applicano per analogia al documento T2LF. 3. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 31 e 32. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 33 e 34. Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32. 4. L'interessato appone la sigla 'T2L' nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla 'T2L bis' nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati. 5. Possono essere utilizzate distinte di carico, redatte secondo il modello di cui all'allegato 45 e completate conformemente all'allegato 44 bis, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L." 11) È inserito l'articolo 315 bis seguente: "Articolo 315 bis Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona che non rispetta le condizioni di cui all'articolo 373 a utilizzare quali distinte di carico distinte che non rispettano tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45. Il secondo capoverso del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 385 si applicano per analogia." 12) L'articolo 316 è sostituito dal seguente: "Articolo 316 1. Fatto salvo l'articolo 324 septies, il documento T2L è redatto in un unico esemplare. 2. Il documento T2L e, se del caso, il formulario o i formulari complementari utilizzati o la o le distinte di carico utilizzate sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio competente. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella 'C. Ufficio di partenza' di detti documenti: a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria; b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero indicato nel documento T2L, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere anche apposto il timbro ufficiale dell'ufficio competente. Tali documenti sono consegnati all'interessato." 13) Dopo l'articolo 316, è inserito il testo seguente: "Sottosezione 2 Documenti commerciali". 14) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 317 sono sostituiti dai seguenti: "2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l'indirizzo completo dello speditore o dell'interessato se quest'ultimo non è lo speditore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg e, se necessario, i numeri dei container. L'interessato deve apporre in modo evidente, nel suddetto documento, la sigla 'T2L' accompagnata dalla sua firma manoscritta. 3. La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono vistati, su richiesta di quest'ultimo, dall'ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria. 4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224 non eccede i 10000 EUR, l'interessato è esentato dal sottoporre il documento al visto dell'ufficio competente. In tal caso, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio competente." 15) L'articolo 317 bis è modificato come segue: a) il paragrafo 2, secondo comma, è modificato come segue: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;" ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) i seguenti indicatori della posizione delle merci: - la lettera 'C' (che equivale a 'T2L') per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, - la lettera 'F' (che equivale a 'T2LF') per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE, - la lettera 'N' per le altre merci;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla società di navigazione è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'ufficio competente. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto." 16) È inserito il seguente articolo 317 ter: "Articolo 317 ter Quando sono utilizzate le procedure semplificate di transito comunitario di cui agli articoli 444 e 448, la prova della posizione comunitaria delle merci è fornita dall'apposizione della lettera 'C' (equivalente a 'T2L') sul manifesto, accanto agli articoli in questione." 17) L'articolo 318 è soppresso ed è inserito il testo seguente: "Sottosezione 3 Altre prove applicabili a talune operazioni". 18) All'articolo 319, paragrafo 1, nella prima frase, la parte di frase "fatto salvo l'articolo 314, paragrafo 2" è soppressa. 19) All'articolo 320, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 319 nonché 321, 322 e 323." 20) All'articolo 321, i termini "agli articoli da 315 a 318" sono sostituiti da "agli articoli da 315 a 317 ter". 21) Gli articoli 323 bis e 324 sono soppressi ed è inserito il testo seguente: "Sottosezione 4 Prova della posizione comunitaria delle merci fornita da uno speditore autorizzato Articolo 324 bis 1. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo 'speditore autorizzato', che possieda i requisiti di cui all'articolo 373 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315 o con uno dei documenti previsti dagli articoli da 317 a 317 ter, in prosieguo denominati 'documenti commerciali', ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'ufficio competente. 2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia all'autorizzazione di cui al paragrafo 1. Articolo 324 ter L'autorizzazione determina in particolare: a) l'ufficio incaricato della preventiva autentificazione, ai sensi dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati; b) le condizioni alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei suddetti formulari; c) le categorie o i movimenti di merci esclusi; d) il termine e le condizioni nel cui rispetto lo speditore autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci. Articolo 324 quater 1. L'autorizzazione stabilisce che il recto dei documenti commerciali interessati o la casella 'C. Ufficio di partenza' figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, del o dei formulari complementari: a) è preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 324 ter, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure b) reca, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata. Le disposizioni dell'articolo 401 si applicano per analogia. 2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve inoltre indicare nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza' del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture: - Expedidor autorizado, - Godkendt afsender, - Zugelassener Versender, - Εγκεκριμένος αποστολέας, - Authorised consignor, - Expéditeur agréé, - Speditore autorizzato, - Toegelaten afzender, - Expedidor autorizado, - Hyväksytty lähettäjä, - Godkänd avsändare. Articolo 324 quinquies 1. Allo speditore autorizzato può essere consentito non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alle autorità doganali un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale. 2. I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture: - Dispensa de firma, - Fritaget for underskrift, - Freistellung von der Unterschriftsleistung, - Δεν απαιτείται υπογραφή, - Signature waived, - Dispense de signature, - Dispensa dalla firma, - Van ondertekening vrijgesteld, - Dispensada a assinatura, - Vapautettu allekirjoituksesta, - Befriad från underskrift. Articolo 324 sexies 1. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le società di navigazione aventi la posizione di speditore autorizzato a posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione comunitaria delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle società di navigazione internazionali che a) rispettano le condizioni di cui all'articolo 373; tuttavia, in deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale, e b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori della Comunità, e c) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti. 3. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza o di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali accordano la procedura semplificata descritta al paragrafo 4. Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione. 4. La procedura semplificata si applica come segue: a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione, b) la società di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 317 bis, paragrafo 2, c) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata, su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità doganali del porto di partenza, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, d) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentata alle autorità doganali del porto di destinazione. 5. Il paragrafo 4 dell'articolo 448 si applica per analogia. Articolo 324 septies Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ciascun documento T2L, ovvero di ciascun documento commerciale rilasciato a norma della presente sottosezione. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno due anni." 22) Nella parte II, titolo II, capitolo 3, sezione 2, nella rubrica "Sezione 2. Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare da navi", i termini "Sezione 2" sono sostituiti da "Sottosezione 5". 23) All'articolo 325, paragrafo 1, nell'alinea, i termini "della presente sezione" sono sostituiti da "della presente sottosezione". 24) L'articolo 337 è soppresso. 25) I capitoli da 4 a 6 bis della parte II, titolo II, sono sostituiti dai seguenti: "CAPITOLO 4 Transito comunitario Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 340 bis Se non specificato altrimenti, le disposizioni del presente capitolo si applicano al transito comunitario esterno e al transito comunitario interno. Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell'allegato 44 quater. Quando una disposizione del presente regolamento fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L'allegato 44 quater viene riesaminato almeno ogni anno. Articolo 340 ter Ai fini del presente capitolo, si intende per: 1) 'ufficio di partenza', l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario; 2) 'ufficio di passaggio', a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito; 3) 'ufficio di destinazione', l'ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime; 4) 'ufficio di garanzia', l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione; 5) 'paese dell'EFTA', qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito(13). Articolo 340 quater 1. Circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite: a) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano, b) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni si applicano, c) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE non si applicano in una parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non si applicano più. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, le merci comunitarie che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario interno. Per le merci di cui al primo comma, trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il vincolo al regime di transito comunitario interno non è obbligatorio. 3. Qualora merci comunitarie siano esportate verso un paese dell'EFTA o transitino attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario esterno ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) le merci sono state oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, b) le merci provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, c) le merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, d) le merci sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalità doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi. Articolo 340 quinquies Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo. Articolo 340 sexies 1. Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità. 2. Fermo restando l'articolo 91, paragrafo 1 del codice, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare qualora si tratti di un servizio di linea regolare autorizzato a norma degli articoli 313 bis e 313 ter. Articolo 341 Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice e le disposizioni del presente titolo si applicano per analogia alle altre imposte ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice. Articolo 342 1. La garanzia fornita dall'obbligato principale è valida in tutta la Comunità. 2. Quando la garanzia è costituita da un garante, il garante deve scegliere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno Stato membro. 3. Occorre fornire una garanzia relativa alle operazioni di transito comunitario effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri in base a una procedura diversa dalla procedura semplificata di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g), i). Articolo 343 Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, secondo il formato previsto, l'elenco, il numero di identificazione, le attribuzioni e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario. Qualsiasi modifica apportata a tali informazioni dovrà essere notificata alla Commissione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Articolo 344 Le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico utilizzati nell'ambito del regime di transito comunitario sono descritti nell'allegato 44 ter. Sezione 2 Funzionamento del regime Sottosezione 1 Garanzia isolata Articolo 345 1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile alle merci in causa nello Stato membro di partenza. Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un'aliquota minima, quando detta aliquota figura nella quinta colonna dell'allegato 44 quater. 2. La garanzia isolata mediante deposito in contanti viene costituita presso l'ufficio di partenza. Essa è rimborsata quando il regime è appurato. 3. La garanzia isolata costituita mediante fideiussione può basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualità di obbligato principale. La responsabilità del garante è impegnata fino all'importo di 7000 euro per titolo. Articolo 346 1. La garanzia isolata mediante fideiussione deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 49. Qualora l'ufficio di partenza sia diverso dall'ufficio di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'atto con il quale ha accettato l'impegno del garante. L'originale è presentato dall'obbligato principale all'ufficio di partenza presso il quale viene conservato. Questo ufficio può chiederne, se del caso, la traduzione nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello. Articolo 347 1. Nel caso di cui all'articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 50. L'articolo 346, paragrafo 2 si applica per analogia. 2. Il formulario sul quale viene emesso il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell'allegato 54. Il garante indica sul certificato la data limite di utilizzazione, che non può essere fissata oltre il termine di un anno a decorrere dalla sua emissione. 3. Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un'operazione di transito comunitario relativamente a merci contenute nell'elenco di cui all'allegato 44 quater. A tal fine, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia una delle menzioni seguenti: - Validez limitada, - Begrænset gyldighed, - Beschränkte Geltung, - Περιορισμένη ισχύς, - Limited validity, - Validité limitée, - Validità limitata, - Beperkte geldigheid, - Validade limitada, - Voimassa rajoitetusti, - Begränsad giltighet. 4. L'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7000 EUR necessario a coprire l'importo di cui all'articolo 345, paragrafo 1. Tali certificati sono conservati dall'ufficio di partenza. Articolo 348 1. L'ufficio di garanzia revoca la decisione con la quale ha accettato l'obbligazione del garante quando non sussistono più le condizioni stabilite al momento della sua emissione. Il garante può parimenti risolvere in qualsiasi momento l'obbligazione assunta. 2. La revoca o la risoluzione hanno efficacia dal sedicesimo giorno successivo alla notificazione effettuata, a seconda dei casi, al garante o all'ufficio di garanzia. Dalla data di effetto della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per far circolare le merci in regime di transito comunitario. 3. Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica immediatamente alla Commissione la revoca o la risoluzione e la relativa data di efficacia. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Sottosezione 2 Mezzi di trasporto e dichiarazioni Articolo 349 1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione. Per l'applicazione del presente articolo sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi; b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio; d) i container caricati su un solo mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo. 2. Un solo mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione. Articolo 350 Le distinte di carico redatte in conformità dell'allegato 44 bis e secondo il modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito, di cui fanno parte integrante. Articolo 351 Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, il formulario di dichiarazione di transito su cui è apposta la sigla T va completato: a) con formulari complementari su cui sono apposte rispettivamente le sigle 'T1bis', 'T2bis' o 'T2Fbis', oppure b) con distinte di carico su cui sono apposte rispettivamente le sigle 'T1', 'T2' o 'T2F'. Articolo 352 Nei casi in cui una delle sigle 'T1', 'T2' o 'T2F' non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci vincolate al regime di transito comunitario interno e merci vincolate al regime di transito comunitario esterno, le disposizioni dell'articolo 351 non siano state rispettate, le merci si considerano vincolate al regime di transito comunitario esterno. Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno. Articolo 353 1. In deroga all'articolo 222, paragrafo 1, una dichiarazione di transito stabilita mediante procedimento informatico, come definita all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), è conforme alla struttura e alle indicazioni dell'allegato 37 bis. 2. Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità che esse stesse determinano e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che una distinta di carico sia utilizzata come parte descrittiva della dichiarazione di transito stabilita mediante procedimento informatico. Articolo 354 Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità che esse stesse determinano e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione di transito o alcuni dei suoi elementi siano depositati sotto forma di disco o di banda magnetica o mediante uno scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata. Sottosezione 3 Procedure da seguire presso l'ufficio di partenza Articolo 355 1. Le merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario devono essere trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato. 2. Fermo restando l'articolo 387, per le merci che figurano nell'elenco dell'allegato 44 quater o quando le autorità doganali o l'obbligato principale lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno gli Stati membri da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall'obbligato principale. Articolo 356 1. L'ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario da seguire, delle disposizioni della normativa in materia di trasporti e delle altre normative applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall'obbligato principale. 2. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato. 3. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto. Articolo 357 1. Salve le disposizioni del paragrafo 4, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comunitario è subordinato alla loro sigillatura. 2. La sigillatura è effettuata: a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza; b) per collo, negli altri casi. I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 46 bis. 3. Possono essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto: a) che possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace; b) che sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli; c) che non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita delle autorità doganali. Qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o container autorizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comunità europea è parte contraente è riconosciuto idoneo alla sigillatura. 4. L'ufficio di partenza può rinunciare alla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari ne permetta l'identificazione. Si considera che la descrizione delle merci permetta la loro identificazione quando essa è sufficientemente particolareggiata da consentire un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura. Quando concede una dispensa dalla sigillatura, l'ufficio di partenza indica nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza' della dichiarazione di transito, sotto la voce 'Sigilli apposti', una delle seguenti menzioni: - Dispensa, - Fritaget, - Befreiung, - Απαλλαγή, - Waiver, - Dispense, - Dispensa, - Vrijstelling, - Dispensa, - Vapautettu, - Befrielse. Articolo 358 1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, gli esemplari n. 4 e 5 di tale dichiarazione sono sostituiti dal documento d'accompagnamento transito il cui modello e le cui enunciazioni figurano nell'allegato 45 bis. 2. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli il cui modello e le cui enunciazioni figurano nell'allegato 45 ter o da una distinta di carico. L'elenco e la distinta fanno parte integrante del documento d'accompagnamento transito. 3. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione di transito e concede lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito. 4. Previa autorizzazione, il documento d'accompagnamento transito può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale. 5. Quando le disposizioni del presente titolo fanno riferimento ad esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, queste disposizioni si applicano per analogia al documento d'accompagnamento transito. Sottosezione 4 Procedure da seguire in fase di trasporto Articolo 359 1. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comunitario è effettuato in base agli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito consegnati all'obbligato principale dall'ufficio di partenza. La spedizione e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio di passaggio. 2. Il trasportatore presenta ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 46. 3. Quando il trasporto è effettuato transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio di passaggio inizialmente previsto. Articolo 360 1. Il trasportatore è tenuto ad annotare gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e a presentarli insieme alla spedizione alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti: a) in caso di cambiamento di itinerario vincolante, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 355, paragrafo 2; b) in caso di rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore; c) in caso di trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto vigilanza delle autorità doganali ma queste ultime possono autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza; d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto; e) quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti, l'obbligato principale o il trasportatore non è in grado di far fronte ai propri impegni. 2. Se ritengono che l'operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato eventualmente le misure necessarie, vistano gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito. Sottosezione 5 Procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione Articolo 361 1. Le merci e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito devono essere presentati all'ufficio di destinazione. 2. L'ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi menziona la data di arrivo e li annota in base ai risultati del controllo effettuato. 3. Su richiesta dell'obbligato principale, l'ufficio di destinazione vista un esemplare n. 5 supplementare o una copia dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2, indicando una delle menzioni seguenti: - Prueba alternativa, - Alternativt bevis, - Alternativnachweis, - Εναλλακτική απόδειξη, - Alternative proof, - Preuve alternative, - Prova alternativa, - Alternatief bewijs, - Prova alternativa, - Vaihtoehtoinen todiste, - Alternativt bevis. 4. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa allora l'ufficio di destinazione. Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve indicare nella casella 'I. Controllo effettuato dall'ufficio di destinazione' dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, in aggiunta alle menzioni usuali, una delle diciture seguenti: - Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país), - Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land), - Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land), - Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο Όνομα και χώρα), - Differences: office where goods were presented (name and country), - Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays), - Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese), - Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land), - Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia (nome e país), - Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa), - Avvikelse: varorna uppvisade för kontor (namn, land). Articolo 362 1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 di una dichiarazione di transito, può, su richiesta, ottenere una ricevuta. 2. Il formulario su cui è redatta la ricevuta deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 47. In caso contrario, la ricevuta può essere redatta sul verso, in basso, dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito. 3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione. La ricevuta non può servire da prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2. Articolo 363 Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione rinviano l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di un mese dalla conclusione del regime. Articolo 364 Ciascuno Stato membro informa la Commissione della creazione di organismi centrali responsabili della centralizzazione del ricevimento e della trasmissione dei documenti, del tipo di documenti interessati e delle competenze attribuite a tali organismi. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri. Sottosezione 6 Controllo sulla conclusione del regime Articolo 365 1. Qualora l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non venga restituito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza, allo scadere di un termine di due mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, tali autorità informano l'obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime è concluso. 2. La prova di cui al paragrafo 1 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell'articolo 406, presso il destinatario autorizzato. 3. Il regime di transito comunitario è considerato concluso anche se l'obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri. Articolo 366 1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, le autorità doganali dello Stato membro di partenza non dispongono della prova che il regime è concluso, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento del regime o, in mancanza, stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che il regime non si è concluso o se lo sospettano. 2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per giungere agli obiettivi di cui al paragrafo 1. 3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione. 4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, se del caso, gli uffici di passaggio chiamati ad intervenire nell'ambito di una procedura di ricerca rispondono alla richiesta senza indugio. 5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza ne informano senza indugio l'obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avrebbero intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice. Sottosezione 7 Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche Articolo 367 1. Fatte salve le circostanze particolari e le disposizioni relative al regime di transito comunitario che, se necessario, si applicano per analogia, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti descritti nella presente sottosezione hanno luogo con l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche. 2. Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate tipiche di alcuni modi di trasporto di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g). Articolo 368 1. Oltre ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito. 2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni. 3. Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza. 4. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza. Articolo 369 L'ufficio di partenza notifica il movimento di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato, al momento dello svincolo delle merci, utilizzando il messaggio 'arrivo previsto anticipato'. Questo messaggio è elaborato in base ai dati, eventualmente rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito e deve essere debitamente completato. È conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali. Articolo 370 1. L'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito e informa l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci, lo stesso giorno della presentazione all'ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio 'arrivo previsto'. Tale messaggio non può servire da prova della conclusione del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2. 2. Salvo circostanze debitamente giustificate, l'ufficio di destinazione comunica il messaggio 'risultati del controllo' all'ufficio di partenza entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione. 3. I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali. Articolo 371 Il controllo delle merci è effettuato prendendo il messaggio 'arrivo previsto anticipato' ricevuto dall'ufficio di partenza come base di tale controllo. Sezione 3 Semplificazioni Sottosezione 1 Disposizioni generali in materia di semplificazioni Articolo 372 1. Su richiesta dell'obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni: a) l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia; b) l'uso di distinte di carico speciali; c) l'uso di sigilli di un modello particolare; d) la dispensa dall'itinerario vincolante; e) lo statuto di speditore autorizzato; f) lo statuto di destinatario autorizzato; g) l'applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci: i) per ferrovia o in grandi container; ii) per via aerea; iii) via mare; iv) mediante condutture; h) l'applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 97, paragrafo 2 del codice. 2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell'autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui alla lettera f), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa. Articolo 373 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che: a) sono stabilite nella Comunità; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita; b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera f), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale. 2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è concessa solamente: a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace. Articolo 374 1. La domanda di autorizzazione volta a beneficiare delle semplificazioni, in prosieguo 'la domanda', è presentata per iscritto. Essa è datata e firmata. 2. La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste. Articolo 375 1. La domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede. 2. L'autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali. Articolo 376 1. L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare. 2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. È applicabile a decorrere dalla data del rilascio. 3. Nel caso delle semplificazioni di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettere c), d) e g), l'autorizzazione deve essere presentata all'ufficio di partenza ad ogni richiesta. Articolo 377 1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto. 2. La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione. Articolo 378 1. Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate. 2. Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata o revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata. Sottosezione 2 Garanzia globale e dispensa dalla garanzia Articolo 379 1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell'importo di riferimento. 2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana. Esso è stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato sulla base dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalla documentazione commerciale e contabile dell'interessato. Per stabilire l'importo di riferimento si tiene altresì conto dei tassi più elevati relativi alle merci nello Stato membro dell'ufficio di garanzia. 3. L'ufficio di garanzia procede a un esame annuale dell'importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l'ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo. 4. L'obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento. Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a segnalarlo all'ufficio di garanzia. Articolo 380 1. L'importo da coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379. 2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto: a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario; b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali. 3. Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni. 4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter. Articolo 381 1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto. 2. L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto: a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto; b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni. 3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter. 4. L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale. Articolo 382 La garanzia globale è costituita da una fideiussione. Deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell'allegato 48. Le disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2 si applicano per analogia. Articolo 383 1. Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominati 'certificati', redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia. 2. Il certificato deve essere presentato all'ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato. 3. La validità di un certificato è limitata a due anni. Essa può essere prorogata dall'ufficio di garanzia, una sola volta, per un periodo non superiore a due anni. Articolo 384 1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca dell'autorizzazione della garanzia globale o della dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali o della revoca della decisione con la quale l'ufficio di garanzia ha accettato l'impegno del garante o della risoluzione dell'obbligazione da parte del garante, i certificati emessi anteriormente non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere senza indugio restituiti dall'obbligato principale all'ufficio di garanzia. 3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 4. Il paragrafo 3 si applica anche ai certificati che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. Sottosezione 3 Distinte di carico speciali Articolo 385 1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45. L'uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente: a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati; b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali; c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste in virtù dell'allegato 44 bis. 2. Può inoltre essere autorizzato l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati. 3. Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione è resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate. Sottosezione 4 Utilizzazione di sigilli di modello speciale Articolo 386 1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis. 2. L'obbligato principale indica nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza' della dichiarazione di transito, sotto la voce 'Sigilli apposti', la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti. L'obbligato principale appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo della merce. Sottosezione 5 Dispensa dall'itinerario vincolante Articolo 387 1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione. 2. Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, una delle menzioni seguenti: - Dispensa de itinerario obligatorio, - fritaget for bindende transportrute, - Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute, - Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής, - Prescribed itinerary waived, - Dispense d'itinéraire contraignant, - Dispensa dall'itinerario vincolante, - Geen verplichte route, - Dispensa de itinerário vinculativo, - Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta, - Befrielse från bindande färdväg". 26) Nella parte II, titolo II, sono soppressi la rubrica "Capitolo 7 - Misure di semplificazione", la rubrica "Sezione 1 - Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere comunitario delle merci", gli articoli da 389 a 396, la rubrica "Sezione 2 - Semplificazione delle formalità di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione" e l'articolo 397. 27) Nella parte II, titolo II, la rubrica "Sottosezione 1 - Formalità nell'ufficio di partenza" e gli articoli da 398 a 405 sono sostituiti dal testo seguente: "Sottosezione 6 Statuto di speditore autorizzato Articolo 398 Può ottenere il riconoscimento dello statuto di speditore autorizzato chiunque intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all'ufficio di partenza né le merci, né la pertinente dichiarazione di transito. Il riconoscimento è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia. Articolo 399 L'autorizzazione determina in particolare: a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare; b) le modalità e il termine per la comunicazione all'ufficio di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di transito comunitario da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci; c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorità doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo speditore autorizzato; d) le categorie o i movimenti di merci esclusi. Articolo 400 1. L'autorizzazione prevede che il riquadro 'C. Ufficio di partenza' dei formulari di dichiarazione di transito: a) sia preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio oppure b) rechi, a cura dello speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura nell'allegato 62; l'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari qualora ciò venga fatto da una tipografia autorizzata. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione. 2. Le autorità doganali possono imporre l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne faciliti l'individuazione. Articolo 401 1. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità doganali delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma. 2. In caso di utilizzazione abusiva di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposte divenute esigibili in un determinato Stato membro e afferenti alle merci trasportate accompagnate da tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1. Articolo 402 1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente nella casella 44 l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 355, paragrafo 2 e, nella casella 'D. Controllo dell'ufficio di partenza', il termine fissato conformemente all'articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate e una delle menzioni seguenti: - Expedidor autorizado, - Godkendt afsender, - Zugelassener Versender, - Εγκεκριμένος αποστολέας, - Authorised consignor, - Expéditeur agréé, - Speditore autorizzato, - Toegelaten afzender, - Expedidor autorizado, - Hyväksytty lähettäjä, - Godkänd avsändare. 2. Quando le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione, appongono il loro visto nella casella 'D. Controllo da parte dell'ufficio di partenza' della dichiarazione di transito. 3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all'ufficio di partenza. Le autorità doganali possono stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 sia inviato alle autorità doganali dello Stato membro di partenza non appena la dichiarazione di transito viene completata. Gli altri esemplari accompagnano le merci. Articolo 403 1. Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre firme sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa autorizzazione può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l'obbligato principale di ogni operazione di transito comunitario effettuata sotto la scorta di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale. 2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle menzioni seguenti: - Dispensa de firma, - Fritaget for underskrift, - Freistellung von der Unterschriftsleistung, - Δεν απαιτείται υπογραφή, - Signature waived, - Dispense de signature, - Dispensa dalla firma, - Van ondertekening vrijgesteld, - Dispensada a assinatura, - Vapautettu allekirjoituksesta, - Befriad från underskrift. Articolo 404 1. Se la dichiarazione di transito è presentata a un ufficio di partenza che applica le disposizioni della sottosezione 7 della sezione 2, l'autorizzazione può essere accordata soltanto a una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 373 e 398, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici. 2. Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo delle merci. 3. L'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità doganali possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci." 28) L'articolo 405 è soppresso. 29) Nella parte II, titolo II, la rubrica "Sottosezione 2 - Formalità nell'ufficio di destinazione" e gli articoli da 406 a 408 sono sostituiti dal testo seguente: "Sottosezione 7 Statuto di destinatario autorizzato Articolo 406 1. Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altre sedi determinate merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito siano presentati all'ufficio di destinazione può ottenere lo statuto di 'destinatario autorizzato'. 2. L'obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice e il regime si è concluso quando, entro il termine fissato, gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato la spedizione e le merci sono consegnate tali quali al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione, avendo rispettato le misure di identificazione stabilite. 3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all'articolo 362, che si applica per analogia. Articolo 407 1. L'autorizzazione designa in particolare: a) l'ufficio o gli uffici di destinazione per le merci che il destinatario autorizzato riceve; b) le modalità e il termine per la comunicazione da parte del destinatario autorizzato all'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli all'arrivo delle merci; c) le categorie o i movimenti di merci esclusi. 2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione. Articolo 408 1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a: a) segnalare immediatamente all'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità quali la non integrità dei sigilli; b) inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti. 2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste dall'articolo 361." 30) Sono soppressi l'articolo 409, la rubrica "Sottosezione 3 - Altre disposizioni" e gli articoli 410 e 411. 31) La denominazione della rubrica "Sezione 3 - Semplificazione delle formalità per le merci trasportate per ferrovia" è sostituita dalla seguente: "Sottosezione 8 Procedure semplificate specifiche per le merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori" 32) La denominazione della rubrica "Sottosezione 1 - Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari" è sostituita dalla seguente: "A. Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari". 33) L'articolo 412 è sostituito dal seguente: "Articolo 412 L'articolo 359 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia." 34) L'articolo 414 è sostituito dal seguente: "Articolo 414 La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito comunitario." 35) L'articolo 416, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, obbligato principale." 36) L'articolo 419 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), i termini "articolo 311, lettera c)" sono sostituiti da "articolo 340 quater, paragrafo 1"; b) al paragrafo 4, prima frase e paragrafo 5, secondo comma, i termini "articolo 311, lettera a)" sono sostituiti da "articolo 340 quater, paragrafo 2". 37) La denominazione della rubrica "Sottosezione 2 - Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori" è sostituita dalla seguente: "B. Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori". 38) L'articolo 428 è sostituito dal seguente: "Articolo 428 Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito comunitario." 39) All'articolo 429, paragrafo 3, nell'alinea, i termini "a dichiarazioni o a documenti T1 o T2" sono sostituiti da "a dichiarazioni di transito comunitario". 40) L'articolo 434 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) e al paragrafo 3, lettere b) e c), i termini "articolo 311, lettera c)" sono sostituiti da "articolo 340 quater, paragrafo 1"; b) al paragrafo 6, prima frase e paragrafo 7, secondo comma, i termini "articolo 311, lettera a)" sono sostituiti da "articolo 340 quater, paragrafo 2". 41) All'articolo 435 i termini "dell'articolo 349" sono sostituiti da "dell'articolo 357". 42) Dopo l'articolo 440, la rubrica "Sottosezione 3 - Altre disposizioni" è sostituita dal testo seguente: "C. Altre disposizioni". 43) All'articolo 441, paragrafo 1, i termini "degli articoli 341, paragrafo 2, secondo comma, e da 342 a 344" sono sostituiti da "degli articoli 350 e 385". 44) Dopo l'articolo 441, la rubrica "Sottosezione 4 - Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate" è sostituita dal testo seguente: "D. Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate". 45) All'articolo 442, paragrafo 1, i termini "articoli da 341 a 380" sono sostituiti da "articoli da 344 a 362, da 367 a 371 e 385". 46) È inserito l'articolo 442 bis seguente: "Articolo 442 bis 1. Qualora la dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla 'T1', 'T2' o 'T2F'. 2. Qualora le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate a un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 408, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'azienda ferroviaria o dall'impresa di trasporto." 47) La rubrica "Capitolo 8 - Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto" è soppressa, mentre la rubrica "Sezione 1 - Trasporti aerei" è sostituita dal testo seguente: "Sottosezione 9 Procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea". 48) L'articolo 443 è soppresso. 49) Gli articoli 444 e 445 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 444 1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare il manifesto aereo come dichiarazione di transito se il suo contenuto corrisponde al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (procedura semplificata - livello 1). La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario, sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità doganali di ciascun aeroporto interessato. 2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti. 3. Il manifesto reca una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica: - mediante la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno, - mediante la sigla 'T2F'se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1. 4. Il manifesto inoltre reca i dati seguenti: a) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci, b) il numero del volo, c) la data del volo, d) il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione). Esso indica anche per ogni spedizione in esso ripresa: a) il numero della lettera di vettura aerea, b) il numero di colli, c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione, d) la massa lorda. In caso di collettame, la designazione delle merci è sostituita, se necessario, dalla menzione 'Consolidamento', eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di trasporto aereo concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono comportare la denominazione abituale delle merci con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione. 5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno. 6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione. 7. Le autorità doganali di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente. La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere fatta mediante le indicazioni seguenti: a) il numero di riferimento del manifesto, b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3, c) il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci, d) il numero del volo, e) la data del volo. L'autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali dell'aeroporto di partenza, oltre che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di trasporto aereo relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni. Articolo 445 1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati come dichiarazione di transito se effettua un numero significativo di voli tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2). In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale. 2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi di scambio elettronico di dati. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra gli aeroporti considerati dalla suddetta autorizzazione. 3. Ai fini della semplificazione il manifesto predisposto all'aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all'aeroporto di destinazione. La compagnia aerea indica sul manifesto, a fronte degli articoli pertinenti: a) la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno, b) la sigla 'TF' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, c) la sigla 'TD' per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla 'TD' sulla lettera di trasporto aereo corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito o di trasferimento, d) la lettera 'C' (equivalente a 'T2L') per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, e) la lettera 'X' per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito. Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni di cui all'articolo 444, paragrafo 4. 4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate. Le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma. Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione trasmettono, se necessario, dettagli dei manifesti ricevuti tramite un sistema di scambio elettronico di dati alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica. 5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice si procede alle seguenti notificazioni: a) la compagnia aerea notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità, b) le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione." 50) Dopo l'articolo 445, la rubrica "Sezione 2 - Trasporti via mare" è sostituita da: "Sottosezione 10 Procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi". 51) Gli articoli da 446 a 448 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 446 In caso di applicazione degli articoli 447 e 448, non occorre costituire alcuna garanzia. Articolo 447 1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto marittimo relativo alle merci (procedura semplificata - livello 1). La forma del manifesto nonché i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla società di navigazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato. 2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti. 3. Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla società di navigazione, che lo identifica: - mediante la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno, - mediante la sigla 'T2F' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1. 4. Il manifesto comporta inoltre le menzioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione che trasporta le merci, b) l'identità della nave, c) il luogo di carico, d) il luogo di scarico. Esso indica anche, per ogni spedizione in esso ripresa: a) il riferimento alla polizza di carico marittima, b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione, d) la massa lorda in chilogrammi, e) se necessario, i numeri dei container. 5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali del porto di partenza, che ne conservano un esemplare. 6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. 7. Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle società di navigazione, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente. La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata tramite le indicazioni seguenti: a) il numero di riferimento del manifesto, b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3, c) il nome (eventualmente in forma abbreviata) della società di navigazione che ha trasportato le merci, d) la data del trasporto marittimo. L'autorizzazione può anche stabilire che le società di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali del porto di destinazione ne informano le autorità doganali del porto di partenza, come pure l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni. Articolo 448 1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto unico se effettua un numero significativo di viaggi regolari tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2). In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società di navigazione possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale. 2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione. Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione. 3. Ai fini della semplificazione, la società di navigazione può utilizzare un solo manifesto per l'insieme delle merci trasportate; in questo caso, essa indica, a fronte degli articoli pertinenti: a) la sigla 'T1' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno, b) la sigla 'TF' se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, c) la sigla 'TD' per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la società di navigazione indica anche la sigla 'TD' sulla polizza di carico marittima o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito, d) la lettera 'C' (equivalente a 'T2L') per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, e) la lettera 'X' per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito, Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all'articolo 447, paragrafo 4. 4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione. Le scritture tenute dalla società di navigazione conformemente all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3. Le autorità doganali del porto di destinazione trasmettono, se necessario, i dettagli dei manifesti alle autorità doganali del porto di partenza, a fini di verifica. 5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice, si procede alle seguenti notificazioni: a) la società di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità, b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione." 52) Dopo l'articolo 448, la rubrica "Sezione 3 - Trasporti a mezzo di condutture" è sostituita da: "Sottosezione 11 Procedura semplificata specifica per i trasporti mediante condutture" 53) Dopo l'articolo 450 è inserita la sezione 4 seguente: "Sezione 4 Obbligazione doganale e riscossione Articolo 450 bis Il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice è di dieci mesi a partire dall'accettazione della dichiarazione di transito. Articolo 450 ter 1. Qualora, dopo l'avvio di un'azione di riscossione delle altre imposte, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto insorgere l'obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice (in prosieguo autorità richiedenti), queste ultime inviano immediatamente alle autorità doganali competenti per tale luogo (in prosieguo autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova certificata conforme degli elementi di prova. Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se si riconoscono competenti. Se non c'è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato. 2. Se le autorità interpellate sono competenti, intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di riscossione delle altre imposte. Le procedure di riscossione delle altre imposte avviate dalle autorità richiedenti non ancora concluse sono sospese appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione. Non appena la prova della riscossione è fornita dalle autorità interpellate, le autorità richiedenti rimborsano le altre imposte già riscosse oppure annullano l'azione di riscossione di tali imposte conformemente alle disposizioni in vigore. Articolo 450 quater 1. Quando il regime non è appurato, le autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice devono procedere alle seguenti notificazioni: a) entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, notificano al garante il mancato appuramento del regime, b) entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, notificano al garante che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde nei confronti dell'operazione di transito comunitario interessata; la notifica deve precisare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo delle somme in questione. 2. Il paragrafo 1 non sia stata effettuata entro i termini previsti. 3. Qualora una delle notifiche di cui al una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione doganale o dell'appuramento del regime. Articolo 450 quinquies Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per la riscossione. Le autorità competenti per la riscossione informano l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia di tutti i casi di insorgenza di un'obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall'ufficio di partenza, oltre che delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti." 54) All'articolo 454, paragrafo 3, primo comma, i termini "all'articolo 455, paragrafo 1" sono sostituiti da "all'articolo 455, paragrafo 2". 55) All'articolo 455, paragrafo 2, i termini "all'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione TIR" sono sostituiti da "all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione TIR". 56) All'articolo 457 ter, paragrafo 1, prima frase, i termini "articolo 362" sono sostituiti da "allegato 44 quater". 57) Dopo l'articolo 462, è inserito il capitolo 10 bis seguente: "Capitolo 10 bis Procedura applicabile alle spedizioni postali Articolo 462 bis 1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42. 2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la direttiva 77/388/CEE o da essa provenienti sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42 ter." 58) Nell'allegato 35, la nota a pié di pagina (1) è sostituita dalla seguente: "(1) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 a fini di transito comunitario." 59) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. 60) L'allegato 37 bis è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento. 61) L'allegato 37 ter è soppresso. 62) L'allegato 37 quater è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento. 63) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento. 64) È inserito l'allegato 44 bis figurante nell'allegato V del presente regolamento. 65) È inserito l'allegato 44 ter figurante nell'allegato VI del presente regolamento. 66) È inserito l'allegato 44 quater figurante nell'allegato VII del presente regolamento. 67) L'allegato 45 bis è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento. 68) L'allegato 45 ter è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento. 69) L'allegato 46 è sostituito dall'allegato figurante nell'allegato X del presente regolamento. 70) È inserito l'allegato 46 bis figurante nell'allegato XI del presente regolamento. 71) È inserito l'allegato 46 ter figurante nell'allegato XII del presente regolamento. 72) L'allegato 47 è sostituito dall'allegato figurante nell'allegato XIII del presente regolamento. 73) È inserito l'allegato 47 bis figurante nell'allegato XIV del presente regolamento. 74) Gli allegati 48, 49 e 50 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati figuranti negli allegati XV, XVI e XVII del presente regolamento. 75) L'allegato 51 è sostituito dall'allegato figurante nell'allegato XVIII del presente regolamento. 76) È inserito l'allegato 51 bis figurante nell'allegato XIX del presente regolamento. 77) È inserito l'allegato 51 ter figurante nell'allegato XX del presente regolamento. 78) L'allegato 52 è soppresso. 79) L'allegato 54 è sostituito dall'allegato figurante nell'allegato XXI del presente regolamento. 80) Gli allegati 55 e 57 sono soppressi. 81) Nell'allegato 77, ai numeri d'ordine 15, 37 e 38, colonna 5, i tassi forfettari di rendimento "75,19", "76,92" e "64,52" sono sostituiti rispettivamente dai tassi forfettari di rendimento "78,74", "78,74" e "67,11". Articolo 2 I formulari di cui all'articolo 1, punti 69), 72), 75) e 79), utilizzati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati, con riserva delle modifiche redazionali da apportarvi, fino a esaurimento delle scorte, ma al più tardi entro il 31 dicembre 2002. Alle condizioni di cui al primo comma, il formulario "TC 32 - Certificato di garanzia forfettaria" può essere utilizzato come certificato di garanzia isolata ai sensi dell'articolo 347, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In questo caso, il termine "forfettaria" che figura in alto sul recto del formulario è soppresso e sostituito dal termine "isolata". Articolo 3 Entro il 1o gennaio 2003, la Commissione procede, in base a una relazione elaborata di concerto con le organizzazioni rappresentative degli ambienti economici interessati, alla valutazione della misura relativa alla fornitura del codice SA. Essa definisce, eventualmente, i casi e le condizioni in cui si possa estendere l'obbligo di utilizzare il codice e, eventualmente, altri dati relativi alle merci vincolate al regime di transito comunitario ad un numero massimo di operazioni di transito comunitario. La valutazione terrà conto in particolare dell'informatizzazione del transito comunitario. Articolo 4 1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. L'articolo 1, punti da 2 a 80 si applica a decorrere dal 1o luglio 2001. Tuttavia, dal 1o gennaio 2001 le operazioni di transito comunitario relative a merci di cui all'allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono essere effettuate con prestazione di garanzia globale soltanto nei casi in cui detta garanzia è concessa a norma degli articoli da 372 a 384 di detto regolamento. L'articolo 404 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 5, secondo comma del presente articolo si applicano dal 1o gennaio 2001. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, l'articolo 1, punto 81 si applica a partire dal 1o settembre 1998. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle merci vincolate al regime di transito comunitario prima della data iniziale di applicazione dello stesso. 4. L'articolo 358, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica agli uffici di partenza al più tardi al momento in cui essi applicano le disposizioni degli articoli da 367 a 371 dello stesso. 5. Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui alla parte II, titolo II, capitolo 4, sezione 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le autorizzazioni in corso di validità alla data iniziale di applicazione del presente regolamento restano applicabili al massimo fino al 31 dicembre 2001. Le autorizzazioni che attribuiscono lo statuto di speditore autorizzato devono essere conformi all'articolo 404 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non appena l'ufficio di partenza applica le disposizioni degli articoli da 367 a 371 dello stesso. Tuttavia, le autorizzazioni in corso di validità entro il 31 marzo 1999 devono essere rese conformi all'articolo 404 a decorrere dalla data determinata dalle autorità doganali e comunque entro il 31 marzo 2004. Le semplificazioni di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g) i) e iv) daranno luogo ad autorizzazione a partire dalla data e alle condizioni da determinare secondo la procedura del comitato. 6. L'articolo 2, secondo comma, seconda frase, e terzo comma del regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione sono soppressi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2000. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 311 del 12.2.2000, pag. 17. (3) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. (4) GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6. (5) GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. (6) GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1. (7) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. (8) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (9) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. (10) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12. (11) GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1. (12) GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. (13) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. ALLEGATO I L'allegato 37 è modificato come segue: 1) Al titolo I, la parte A è modificata come segue: a) al settimo trattino del secondo comma, il testo fra parentesi è sostituito dal testo seguente: "(formalità a destinazione)". b) il secondo trattino del terzo comma è sostituito dal testo seguente: "- transito comunitario: esemplari 1, 4 e 5,". 2) Al titolo I, la parte B è modificata come segue: a) Al paragrafo 1, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- formalità di transito comunitario: caselle 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde, tranne la casella 26),". b) Al paragrafo 2), la lettera c) è sostituita dal testo seguente: "c) le caselle da compilare per una dichiarazione di transito sono le seguenti: caselle 1 (terza suddivisione), 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, 31, 32, 33 (prima suddivisione) 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde);" 3) Al titolo II, la parte A è modificata come segue: a) Il testo sotto alla casella 33 è sostituito dal testo seguente: "Indicare il numero di codice corrispondente all'articolo in causa. Per quanto riguarda il transito comunitario, l'uso di questa casella è facoltativo. Tuttavia, la prima suddivisione di questa casella deve essere completata quando: - la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice "merce", o - quando la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all'allegato 44 quater, o - quando lo prevede una normativa comunitaria." b) Sotto alla casella 40 , viene inserito il quarto comma seguente: "Casella obbligatoria in caso di applicazione del regime di transito comunitario. Indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Se vanno menzionati vari riferimenti, gli Stati membri possono prevedere che la menzione "vari" sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione." c) Sotto alla casella 51, l'ultima frase del primo comma è sostituita dal testo seguente: "Gli uffici di passaggio figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comunitario." d) Il testo della casella 52 è sostituito dal testo seguente: "Indicare, conformemente ai codici comunitari previsti a tal fine, il tipo di garanzia o di dispensa dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata, indi, dove sia necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e, eventualmente, l'ufficio di garanzia. Qualora la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata mediante fideiussione non sia valida per tutti i paesi EFTA, aggiungere dopo "non valida per" il paese o i paesi EFTA considerati, conformemente ai codici comunitari previsti a tal fine." e) Sotto alla casella 53, l'ultima frase del primo comma è sostituita dal testo seguente: "Gli uffici di destinazione figurano nell'elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comunitario." 4) Al titolo II, nel testo della casella 55, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: "Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo. Quando ritengono che l'operazione di transito può proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito." 5) Al titolo III, parte B, il primo trattino è sostituito dal testo seguente: "- la prima suddivisione della casella 1 deve contenere la sigla "IM/c", "EX/c" o "EU/c" (o eventualmente "COM/c"); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se: - il formulario è utilizzato ai soli fini del transito comunitario, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T1 bis", "T2 bis" o "T2F bis", a seconda del regime di transito comunitario applicabile alle merci in questione; - il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere comunitario delle merci, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T2L bis" o "T2LF bis", a seconda della posizione delle merci in questione." 6) Nel titolo III, la parte C è sostituita dal testo seguente: "C. Se vengono utilizzati formulari complementari: - le caselle "Colli e descrizione delle merci" non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte; - le caselle 32 "Numero dell'articolo", 33 "Codice delle merci", 35 "Massa lorda (kg)", 38 "Massa netta (kg)" e 44 "Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni" del formulario di dichiarazione di transito o del documento T2L o T2LF utilizzato vanno sbarrate e la casella 31 "Colli e descrizione delle merci" non deve essere compilata per indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento ai numeri d'ordine e alle sigle dei formulari complementari è apposto nella casella 31 "Colli e designazione delle merci" del formulario di dichiarazione di transito o del documento T2L o T2LF utilizzato." ALLEGATO II "ALLEGATO 37 BIS NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO TRAMITE SCAMBIO DI MESSAGGI NORMALIZZATI (DICHIARAZIONE DI TRANSITO EDI) TITOLO I Generalità La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati 37 e 38, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituiti. Il presente allegato contiene unicamente le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato 37C. Gli allegati 37 e 38 si applicano alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria menzionata nel presente allegato o nell'allegato 37C. La struttura e il contenuto nei particolari della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti all'obbligato principale e intese a garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato. Il presente allegato descrive la struttura dell'IE (scambio di informazioni). La dichiarazione di transito è organizzata in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito di ciascun IE. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata. Se del caso è indicato il numero di casella corrispondente nel DAU. Il termine "numero" nella spiegazione relativa ad un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nella dichiarazione di transito. Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo di dato e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni: I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali. TITOLO II Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI A. Elenco dei gruppi di dati OPERAZIONE DI TRANSITO OPERATORE speditore OPERATORE destinatario DESIGNAZIONE DELLE MERCI - OPERATORE speditore - OPERATORE destinatario - CONTENITORI - CODICI SGI - COLLI - RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI - DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI - MENZIONI SPECIALI UFFICIO DOGANALE di partenza OPERATORE obbligato principale RAPPRESENTANTE UFFICIO DOGANALE di passaggio UFFICIO DOGANALE di destinazione OPERATORE destinatario autorizzato RISULTATO DEL CONTROLLO INFO SUGGELLI - IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI GARANZIA - RIFERIMENTO DELLA GARANZIA - LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE - LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE B. Elementi d'informazione che figurano nella dichiarazione di transito OPERAZIONE DI TRANSITO Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato. LRN Tipo/Lunghezza: an ..22 Il numero di riferimento locale (LRN) dev'essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione. Tipo di dichiarazione (casella 1) Tipo/Lunghezza: an ..5 Questo attributo dev'essere utilizzato. Numero delle distinte di carico (casella 4) Tipo/Lunghezza: an ..5 Questo attributo dev'essere utilizzato quando vengono presentate distinte di carico. In questo caso si applicano le seguenti regole: - L'attributo richiesto "Paese di spedizione" del gruppo di dati OPERAZIONE DI TRANSITO viene contrassegnato con "-". - Il gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI si incontra una sola volta come pure, se necessario, i sottogruppi di dati RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI, DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI e MENZIONI SPECIALI. Tutti gli altri sottogruppi di dati di DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati. - L'attributo "Descrizione testuale" contiene riferimenti alle distinte di carico allegate. "LNG della descrizione testuale" contiene il codice della lingua (LNG) utilizzata per tali riferimenti. Il contenuto dei riferimenti può essere: - per "Tipo di dichiarazione" = "T1": "vedere distinta/e di carico", - per "Tipo di dichiarazione" = "T2": "vedere distinta/e di carico", - per "Tipo di dichiarazione" = "T2F": "vedere distinta/e di carico", - per "Tipo di dichiarazione" = "T-": - "T1: vedere distinta/e di carico da ... a ...", - "T2: vedere distinta/e di carico da ... a ...", - "T2F: vedere distinta/e di carico da ... a ...", - L'attributo "Numero dell'articolo" viene indicato come "-", - Tutti gli altri attributi del gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati. Numero totale di articoli (casella 5) Tipo/Lunghezza: n..5 Questo attributo dev'essere utilizzato. Numero totale di colli (casella 6) Tipo/Lunghezza: n..7 Questo attributo è utilizzato se è utilizzata la casella "Numero delle distinte di carico". In caso contrario, l'utilizzazione di questo attributo è facoltativa. Il numero totale dei colli corrisponde alla somma di tutti i "numero di colli" + tutti i "numero di pezzi" +"1" per ciascun gruppo di merce "alla rinfusa". Paese di spedizione (casella 15a) Tipo/Lunghezza: a2 Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di spedizione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo "Paese di spedizione" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI". Se vengono dichiarati vari paesi di spedizione, questo attributo del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo "Paese di spedizione" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI". Paese di destinazione (casella 17a) Tipo/Lunghezza: a2 Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI". Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" non può essere utilizzato. In questo caso è utilizzato l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI". Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18) Tipo/Lunghezza: an ..27 Questo attributo dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. LNG Identità alla partenza Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Nazionalità alla partenza (casella 18) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Contenitori (casella 19) Tipo/Lunghezza: n1 Devono essere utilizzati i codici seguenti: 0: no 1: sì. Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/Lunghezza: an ..27 Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37. LNG identità all'attraversamento della frontiera Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/Lunghezza: n ..2 Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37. Modo di trasporto alla frontiera (casella 25) Tipo/Lunghezza: n ..2 Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri conformemente all'allegato 37. Modo di trasporto interno (casella 26) Tipo/Lunghezza: n ..2 Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri. Esso dev'essere utilizzato, conformemente alle note esplicative, relative alla casella 25 di cui all'allegato 38. Luogo di carico (casella 27) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo è facoltativo per gli Stati membri. Codice della localizzazione convenuta (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci"/"Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente. Localizzazione convenuta delle merci (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci"/"Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente. LNG localizzazione convenuta delle merci Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..17 L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO" non è utilizzato, l'attributo non può essere utilizzato. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci"/"Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente. Succursale doganale (casella 30) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati "RISULTATO DEL CONTROLLO". Se questo gruppo di dati non viene utilizzato, l'utilizzazione dell'attributo è facoltativa. Se l'attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi "Localizzazione convenuta delle merci"/"Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" non possono essere utilizzati contemporaneamente. Massa lorda totale (casella 35) Tipo/Lunghezza: n ..11,3 Questo attributo dev'essere utilizzato. Codice della lingua del documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del documento d'accompagnamento transito (documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato). Indicatore lingua di dialogo alla partenza Tipo/Lunghezza: a2 L'utilizzazione del codice lingua di cui all'allegato 37C è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema doganale utilizza la lingua corrente dell'ufficio di partenza. Data della dichiarazione (casella 50) Tipo/Lunghezza: n8 Questo attributo dev'essere utilizzato. Luogo della dichiarazione (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG del luogo della dichiarazione Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. OPERATORE speditore (casella 2) Numero: 1 Questo gruppo di dati è utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati "OPERATORE speditore" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI" non può essere utilizzato. Nome (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Via e numero (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Paese (casella 2) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. CAP (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev'essere utilizzato. Città (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG NAD Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD). Numero di identificazione (TIN) (casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..17 L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri. OPERATORE destinatario (casella 8) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" contiene uno Stato membro o un paese EFTA. In questo caso il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI" non può essere utilizzato. Nome (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Via e numero (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Paese (casella 8) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. CAP (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev'essere utilizzato. Città (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG NAD Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD). TIN (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..17 L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri. DESIGNAZIONE DELLE MERCI Numero: 999 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato. In caso di distinte di carico si applicano le seguenti regole: - L'attributo richiesto "Paese di spedizione" del gruppo di dati OPERAZIONE DI TRANSITO viene contrassegnato con "-". - Il gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI si incontra una sola volta come pure, se necessario, i sottogruppi di dati RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI, DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI e MENZIONI SPECIALI. Tutti gli altri sottogruppi di dati di DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati. - L'attributo "Descrizione testuale" contiene riferimenti alle distinte di carico allegate. "LNG della descrizione testuale" contiene il codice della lingua (LNG) utilizzata per tali riferimenti. Il contenuto dei riferimenti può essere: - per "Tipo di dichiarazione" = "T1": "vedere distinta/e di carico", - per "Tipo di dichiarazione" = "T2": "vedere distinta/e di carico", - per "Tipo di dichiarazione" = "T2F": "vedere distinta/e di carico", - per "Tipo di dichiarazione" = "T-": - "T1: vedere distinta/e di carico da ... a ...", - "T2: vedere distinta/e di carico da ... a ...", - "T2F: vedere distinta/e di carico da ... a ..."; - L'attributo "Numero dell'articolo" viene indicato come "-", - Tutti gli altri attributi del gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati. Tipo di dichiarazione (ex casella 1) Tipo/Lunghezza: an ..5 Questo attributo dev'essere utilizzato se il codice "T-" è stato utilizzato per l'attributo "Tipo di dichiarazione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato. Paese di spedizione (ex casella 15a) Tipo/Lunghezza: a2 Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo "Paese di spedizione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" dev'essere utilizzato. Paese di destinazione (ex casella 17a) Tipo/Lunghezza: a2 Questo attributo dev'essere utilizzato, se viene dichiarato un solo paese di destinazione. Dev'essere quindi utilizzato il codice del paese di cui all'allegato 37C. In questo caso non si può utilizzare l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". Se vengono dichiarati vari paesi di destinazione, questo attributo del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" dev'essere utilizzato. Descrizione testuale (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..140 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG della descrizione testuale Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Numero dell'articolo (casella 32) Tipo/Lunghezza: n ..5 Questo attributo dev'essere utilizzato anche se "1" è stato utilizzato per l'attributo "Numero totale di articoli" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". In questo caso "1" dev'essere utilizzato per questo attributo. Ciascuno "Numero dell'articolo" è unico per l'intera dichiarazione. Codice delle merci (casella 33) Tipo/Lunghezza: an ..8 Questo attributo dev'essere utilizzato introducendo da un minimo di 4 ad un massimo di 8 cifre conformemente all'allegato 37. Massa lorda (casella 35) Tipo/Lunghezza: an ..11,3 Questo attributo è facoltativo quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda di ogni singolo genere di merce. Massa netta (casella 38) Tipo/Lunghezza: an ..11,3 L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa conformemente all'allegato 37. OPERATORE speditore (ex casella 2) Numero: 1 Il gruppo di dati "OPERATORE speditore" non può essere utilizzato se è stato dichiarato un solo speditore. In questo caso viene utilizzato il gruppo di dati "OPERATORE speditore" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO". Nome (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Via e numero (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Paese (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. CAP (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev'essere utilizzato. Città (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG NAD Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD). TIN (ex casella 2) Tipo/Lunghezza: an ..17 L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri. OPERATORE destinatario (ex casella 8) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se è stato dichiarato un solo destinatario e l'attributo "Paese di destinazione" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI" contiene uno Stato membro o un paese EFTA. Se viene dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI" non può essere utilizzato. Nome (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Via e numero (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. Paese (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. CAP (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev'essere utilizzato. Città (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG NAD Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD). TIN (ex casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..17 L'utilizzazione di questo attributo per indicare il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) è facoltativa per gli Stati membri. CONTENITORI (casella 31) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo "Contenitori" del gruppo di dati "OPERAZIONE DI TRANSITO" contiene il codice "1". Numeri dei contenitori (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..11 Questo attributo dev'essere utilizzato. CODICI SGI (casella 31) Numero: 9 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato per identificare le merci sensibili (SGI) quando la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all'allegato 44C. Codice merci sensibili (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..2 Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato se il codice delle merci non è sufficiente ad identificare univocamente una merce dell'allegato 44C. Quantità sensibile (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..11,3 Questo attributo dev'essere utilizzato qualora la dichiarazione di transito comprenda merci di cui all'allegato 44C. COLLI (casella 31) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato. Marchi e numeri dei colli (casella 31) Tipo/Lunghezza: an ..42 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "Tipo di colli" contiene altri codici di cui all'allegato 37C diversi da quelli utilizzati per "alla rinfusa" ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" oppurre "VO") o utilizzati per "non imballato" ("NE"). La sua utilizzazione è facoltativa se l'attributo "Tipo di colli" contiene uno dei codici summenzionati. LNG dei marchi e numeri dei colli Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Tipo di colli (casella 31) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice colli di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. Numero di colli (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..5 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "Tipo di colli" contiene altri codici di cui all'allegato 37C diversi da quelli utilizzati per "alla rinfusa" ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" o "VO") o utilizzati per "non imballato" ("NE"). Esso non può essere utilizzato se l'attributo "Tipo di colli" contiene uno dei codici summenzionati. Numero di pezzi (casella 31) Tipo/Lunghezza: n ..5 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "Tipo di colli" contiene un codice di cui all'allegato 37C per "non imballato" ("NE"). In caso contrario questo attributo non può essere utilizzato. RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40) Numero: 9 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Tipo di documento precedente (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..6 Se dev'essere utilizzato il gruppo di dati, dev'essere utilizzato almeno un tipo di documento precedente. Riferimento del documento precedente (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..20 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG del riferimento del documento precedente Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. Informazioni complementari (casella 40) Tipo/Lunghezza: an ..26 L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa per gli Stati membri. LNG delle informazioni complementari Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi dev'essere utilizzato. Tipo di documento (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..3 Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. Riferimento del documento (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..20 LNG del riferimento del documento Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero. Informazioni complementari (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..26 LNG delle informazioni complementari Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero. MENZIONI SPECIALI (casella 44) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Qualora venga utilizzato questo gruppo di dati, esso deve comportare gli attributi "Identificazione delle informazioni complementari" oppure "Testo". Identificazione delle informazioni complementari (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..3 Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per identificare le informazioni complementari. Esportazione dalla CE (casella 44) Tipo/Lunghezza: n1 Se l'attributo "Identificazione delle informazioni complementari" contiene il codice "DG0" oppure "DG1" l'attributo "Esportazione dalla CE" oppure "Esportazione dal paese" dev'essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, i codici seguenti devono essere utilizzati: 0 = no 1 = sì. Esportazione dal paese (casella 44) Tipo/Lunghezza: a2 Se l'attributo "Identificazione delle informazioni complementari" contiene il codice "DG0" oppure "DG1" l'attributo "Esportazione dalla CE" oppure "Esportazione dal paese" dev'essere utilizzato. Entrambi gli attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente. In caso contrario, l'attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, il codice del paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. Testo (casella 44) Tipo/Lunghezza: an ..70 LNG del testo Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero. UFFICIO DOGANALE di partenza (casella C) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato. Numero di riferimento (casella C) Tipo/Lunghezza: an8 Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. OPERATORE obbligato principale (casella 50) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato. TIN (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero d'identificazione dell'operatore (TIN) se il gruppo di dati "Risultato del controllo" contiene il codice A3. Nome (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. Via e numero (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. Paese (casella 50) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. CAP (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..9 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. Città (casella 8) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "TIN" è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti dal sistema. LNG NAD Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua del nome e dell'indirizzo (LNG NAD) se viene utilizzato il campo per il testo libero. RAPPRESENTANTE (casella 50) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'obbligato principale fa ricorso ad un rappresentante autorizzato. Nome (casella 50) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo deve essere utilizzato. Capacità rappresentativa (casella 50) Tipo/Lunghezza: a ..35 L'utilizzazione di questo attributo è facoltativa. LNG della capacità rappresentativa Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero. UFFICIO DOGANALE di passaggio (casella 51) Numero: 9 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato conformemente all'allegato 37. Numero di riferimento (casella 51) Tipo/Lunghezza: an8 Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato. Numero di riferimento (casella 53) Tipo/Lunghezza: an8 Il codice di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53) Numero: 1 Questo gruppo di dati può essere usato per indicare che le merci saranno consegnate ad un destinatario autorizzato. TIN del destinatario autorizzato (casella 53) Tipo/Lunghezza: an ..17 Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero d'identificazione dell'operatore (TIN). RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione. Codice del risultato del controllo (casella D) Tipo/Lunghezza: an2 Il codice A3 dev'essere utilizzato. Data limite (casella D) Tipo/Lunghezza: n8 Questo attributo dev'essere utilizzato. INFO SUGGELLI (casella D) Numero: 1 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di suggelli o sia garantito il principio dell'uso di suggelli di tipo speciale. Numero di suggelli (casella D) Tipo/Lunghezza: n ..4 Questo attributo dev'essere utilizzato. IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI (casella D) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato per l'identificazione dei suggelli. Identità dei suggelli (casella D) Tipo/Lunghezza: an ..20 Questo attributo dev'essere utilizzato. LNG dell'identità dei suggelli Tipo/Lunghezza: a2 Il codice lingua (LNG) di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato. GARANZIA Numero: 9 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato. Tipo di garanzia (casella 52) Tipo/Lunghezza: n1 Il codice di cui all'allegato 38 dev'essere utilizzato. RIFERIMENTO DELLA GARANZIA (casella 52) Numero: 99 Questo gruppo di dati dev'essere utilizzato se l'attributo "Tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1","4" oppure "9". GRN (casella 52) Tipo/Lunghezza: an24 Questo attributo dev'essere utilizzato per inserire il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l'attributo "Tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1", "4" oppure "9". In questo caso l'attributo "Altro riferimento della garanzia" non può essere utilizzato. Altro riferimento della garanzia (casella 52) Tipo/Lunghezza: an ..35 Questo attributo dev'essere utilizzato se l'attributo "Tipo di garanzia" contiene un codice diverso da "0", "1","4" oppure "9". In questo caso l'attributo "GRN" non può essere utilizzato. Codice di accesso Tipo/Lunghezza: an4 Questa informazione è facoltativa per gli Stati membri. Se l'attributo è utilizzato, il dato sarà menzionato se "Tipo di garanzia" contiene il codice "0", "1" "4" oppure "9". LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE Numero: 1 Non valida per la CE (casella 52) Tipo/Lunghezza: n1 Il codice 0 = no dev'essere utilizzato per il transito comunitario. LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE Numero: 99 Non valida per altre parti contraenti (casella 52) Tipo/Lunghezza: a2 Il codice paese di cui all'allegato 37C dev'essere utilizzato per indicare il paese EFTA interessato." ALLEGATO III "ALLEGATO 37 QUATER CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO 1. Codici paesi (CNT) >SPAZIO PER TABELLA> Si applica il codice paese "ISO alpha-2" quale specificato nell'allegato 38. 2. Codice lingua Viene applicata la codificazione ISO Alpha 2 come definito nella norma ISO - 639: 1988. 3. Codice dei prodotti (COM) >SPAZIO PER TABELLA> Per le prime sei cifre, si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale. 4. Codice merci sensibili >SPAZIO PER TABELLA> Il codice è utilizzato come estensione del SA6, come indicato all'allegato 44C, qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6. 5. Codici degli imballaggi >SPAZIO PER TABELLA> 6. Codici dei documenti e dei certificati inoltrati >SPAZIO PER TABELLA> 7. Codice "Informazioni complementari/Indicazioni speciali" I codici seguenti sono applicabili: DG0= Esportazione da un paese "EFTA" soggetta a restrizioni, o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni. DG1= Esportazione da un paese "EFTA" soggetta a tassazione o esportazione dalla CE soggetta a tassazione. DG2= Esportazione Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale. 8. Numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR) >SPAZIO PER TABELLA> Campo 1 come illustrato sopra. Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali." ALLEGATO IV L'articolo 38 è modificato come segue: 1. Il testo relativo alla terza suddivisione della casella 1 è sostituito dal testo seguente: "Questa suddivisione deve essere compilata soltanto quando si utilizzi il formulario di transito comunitario o come documento attestante la posizione comunitaria delle merci. Le sigle adottate sono le seguenti: T1: Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario esterno. T2: Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 163 o all'articolo 165 del codice, tranne che nel caso dell'articolo 340 quater, paragrafo 1. T2F: Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1. T: Spedizioni composite di cui all'articolo 351. In questo caso, lo spazio lasciato libero dietro alla lettera T deve essere barrato. T2L: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci. T2LF: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio." 2. Il testo relativo ai codici da utilizzare per completare la prima suddivisione della casella 33 è sostituito dal testo seguente: "Prima suddivisione (8 cifre) Da completare conformemente alla nomenclatura combinata. Quando il formulario è utilizzato ai fini del regime di transito comunitario, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tuttavia, deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede una disposizione comunitaria." 3. Il testo relativo alla casella 51 è sostituito dal testo seguente: "Casella 51 : Uffici di passaggio previsti (e paesi) Indicazione dei paesi Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa - 2 dei paesi (ISO 3166) >SPAZIO PER TABELLA>" 4. Il testo relativo alla casella 52 è sostituito dal testo seguente: "Casella 52: Garanzia: Indicazione del tipo di garanzia >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO V "ALLEGATO 44 BIS ISTRUZIONI PER L'USO DELLA DISTINTA DI CARICO TITOLO I Osservazioni generali 1. Definizione La distinta di carico è un documento corrispondente alle caratteristiche del presente allegato. 2. Forma delle distinte di carico 2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico. 2.2. Le distinte di carico recano: a) l'intestazione "distinta di carico"; b) un riquadro di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm e in una parte inferiore di 70 × 40 mm; c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è redatta come segue: - numero d'ordine; - marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci; - paese di spedizione/esportazione; - massa lorda in chilogrammi; - spazio riservato all'amministrazione. Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia la colonna intitolata "Spazio riservato all'amministrazione" deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c). 2.3. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte. TITOLO II Indicazioni da annotare nelle varie rubriche 1. Riquadro 1.1. Parte superiore Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, l'obbligato principale annota nella parte superiore la sigla "T1", "T2" o "T3". Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla "T2L" o la sigla "T2LF". 1.2. Parte inferiore Gli elementi di cui al paragrafo 4 del titolo III di cui sotto devono figurare in questa parte del riquadro. 2. Colonne 2.1. Numero d'ordine Ogni articolo inserito nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine. 2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci Le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati 37 e 38. Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, vi devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito figurano nelle caselle 31 "colli e designazione delle merci", 44 "menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni" ed eventualmente 33 "codice delle merci" e 38 "massa netta". 2.3. Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome dello Stato membro dal quale le merci sono spedite/esportate. Questa colonna non deve essere utilizzata quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L. 2.4. Massa lorda (kg) Indicare le menzioni figuranti nella casella 35 del DAU (vedi l'allegato 37). TITOLO III Utilizzazione delle distinte di carico 1. Una stessa dichiarazione di transito non può contenere sia una o più distinte di carico che uno o più formulari complementari. 2. In caso di utilizzazione di distinte di carico, le caselle 15 "Paese di spedizione/esportazione", 32 "Numero dell'articolo", 33 "Codice delle merci", 35 "Massa lorda (kg)", 38 "Massa netta (kg)" e, eventualmente, 44 "Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni" del formulario di dichiarazione di transito vanno sbarrate e la casella 31 "Colli e designazione delle merci" non può essere compilata per indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento ai numeri d'ordine e alle sigle delle distinte di carico è apposto nella casella 31 "Colli e designazione delle merci" del formulario di dichiarazione di transito utilizzato. 3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario utilizzato cui si riferisce. La distinta di carico è depositata in un solo esemplare all'ufficio di partenza quando la dichiarazione di transito è trattata mediante sistemi informatici e i dati della distinta di carico sono immessi nel sistema di tale ufficio; negli altri casi, viene depositata almeno in tre esemplari. 4. In sede di registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso deve essere autenticato dal timbro ufficiale dell'ufficio di partenza. La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa. 5. Quando a un formulario utilizzato per il transito comunitario sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero di distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 "Distinte di carico" di detto formulario. 6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano per analogia quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L o T2LF." ALLEGATO VI "ALLEGATO 44 ter CARATTERISTICHE DEI FORMULARI UTILIZZATI AI FINI DEL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO Il presente allegato descrive le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico, utilizzati ai fini del regime di transito comunitario. 1. Distinta di carico 1.1. Per il formulario della distinta di carico è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m2; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati. 1.2. Il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza di al massimo 5 mm in meno e 8 mm in più. 2. Avviso di passaggio 2.1. Per il formulario dell'avviso di passaggio è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m2; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco. 2.2. Il formato è di 210 × 148 mm. 3. Ricevuta 3.1. Per il formulario della ricevuta è utilizzata una carta collata per scritture, del peso di almeno 40 gr/m2; la sua resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La carta è di colore bianco. 3.2. Il formato è di 148 × 105 mm. 4. Certificato di garanzia isolata 4.1. Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 gr/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco. 4.2. Il formato è di 148 × 105 mm. 4.3. Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato da una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione e deve recare, inoltre, un numero di serie che lo contraddistingue. 5. Certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia 5.1. Per il formulario del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominato "certificato", è utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è: - di colore verde per i certificati di costituzione della garanzia, - di colore azzurro per i certificati di dispensa dalla garanzia. 5.2. Il formato è di 210 × 148 mm. 5.3. È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue. 6. Disposizioni comuni 6.1. Il formulario deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. I formulari della distinta di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono anche essere compilati a mano in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. 6.2. Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata. 6.3. Ove necessario, le autorità doganali di uno Stato membro in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione di tale formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. 6.4. Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia. 6.5. Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità doganali." ALLEGATO VII "ALLEGATO 44 QUATER MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO VIII Il capitolo II dell'allegato 45 bis è sostituito dal testo seguente: "Capitolo II Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di accompagnamento transito A. Note esplicative per la compilazione del documento d'accompagnamento transito Il documento d'accompagnamento transito viene stampato basandosi sui dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente modificata dall'obbligato principale e/o rettificata dall'ufficio doganale di partenza e completata con: 1) MRN (numero di riferimento del movimento) >SPAZIO PER TABELLA> Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese stesso. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell'ufficio doganale nel MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio doganale. Nel campo 4 dev'essere immessa una cifra di controllo dell'intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN. 2) Casella 3: - prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato corrente - seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli) - non dev'essere usata in presenza di un solo articolo. 3) Nello spazio alla destra della casella 8: Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale inviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito. 4) Casella C: - Nome dell'ufficio di partenza - Numero di riferimento dell'ufficio di partenza - Data di accettazione della dichiarazione di transito - Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso) 5) Casella D: - Risultati del controllo - Eventualmente, la dicitura "Itinerario obbligato". Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento. B. Note esplicative per la stampa Per quanto riguarda la stampa del documento d'accompagnamento transito vi sono le seguenti possibilità: 1) L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e non vengono utilizzate distinte di carico: - stampa del solo esemplare A (doc. acc.) 2) L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e vengono utilizzate distinte di carico: - stampa dell'esemplare A (doc. acc.), e - stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio) 3) L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato (indipendentemente dall'utilizzo o meno di distinte di carico): - stampa dell'esemplare A (doc. acc.), e - stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio) C. Note esplicative per il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione Per il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione esistono le seguenti possibilità: 1) L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato: - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare B per il rinvio del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico). 2) L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ma non è collegato al sistema di transito informatizzato: - i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese eventuali distinte di carico o elenchi degli articoli) sia in caso di utilizzo che di non utilizzo di distinte di carico. 3) L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva non lo è (diversione): - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando la fotocopia del documento d'accompagnamento transito, esemplare A (compresi gli elenchi degli articoli) - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del bollettino di transito (comprese le distinte di carico). 4) L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva lo è (diversione): - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico). D. Note esplicative per l'utilizzo delle distinte di carico Quando vengano utilizzate distinte di carico su carta le copie A e B del documento d'accompagnamento transito sono stampate a partire dal sistema. In tale caso vengono inseriti i seguenti dati: 1. Indicazione del numero totale di distinte di carico (casella 4) invece del numero totale di elenchi degli articoli (casella 3). 2. La casella "Descrizione delle merci" (casella 31) contiene unicamente le seguenti indicazioni: - se vi sono merci T1, T2 o T2F: "cfr. distinte di carico" - se vi sono merci T1, T2 e T2F: - "Merci T1: " "cfr. distinte di carico dal n. ... al n. ..." - "Merci T2: " "cfr. distinte di carico dal n. ... al n. ..." - "Merci T2F:" "cfr. distinte di carico dal n. ... al n. ..." 3. Anche la casella "Menzioni speciali" dev'essere stampata. 4. Tutte le altre informazioni specifiche concernenti le singole merci figurano nelle pertinenti distinte di carico allegate al documento d'accompagnamento transito." ALLEGATO IX Il capitolo II dell'allegato 45 ter è sostituito dal testo seguente: "Capitolo II Note esplicative e particolari (dati) concernenti l'elenco degli articoli Quando un movimento consiste in più di un articolo, l'esemplare A dell'elenco degli articoli viene sempre stampato a partire dal sistema informatizzato e dev'essere allegato all'esemplare A del documento d'accompagnamento transito. Quando il bollettino di transito viene stampato nei due esemplari A e B, viene stampato anche l'esemplare B dell'elenco degli articoli e viene allegato all'esemplare B del documento d'accompagnamento transito. Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Devono essere stampati i seguenti dati: 1. Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro): a) Elenco degli articoli b) Foglio A/B c) Numero di serie dell'esemplare attuale e numero totale degli esemplari (compreso il documento d'accompagnamento transito) 2. Udp - Nome dell'ufficio di partenza 3. Data - Data di accettazione della dichiarazione di transito 4. MRN - Numero di riferimento del movimento come definito nell'allegato 45A 5. I dati da inserire nelle varie caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue: a) Articolo n. - numero di serie dell'articolo corrente b) Regime - se il carattere di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata c) In caso di spedizione mista viene stampato il carattere effettivo delle merci, T1, T2 o T2F d) Le caselle rimanenti vengono compilate come descritto nell'allegato 37, eventualmente in forma codificata." ALLEGATO X "ALLEGATO 46 >PIC FILE= "L_2000330IT.006603.EPS">" ALLEGATO XI "ALLEGATO 46 bis CARATTERISTICHE DEI SIGILLI I sigilli di cui all'articolo 357 devono presentare almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti: a) Caratteristiche essenziali: I sigilli devono: 1) sopportare un uso normale, 2) essere facilmente verificabili e riconoscibili, 3) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo, 4) non essere riutilizzabili o, altrimenti, permettere ad ogni posa di essere chiaramente identificati con un'unica indicazione, 5) recare marche di identificazione. b) Specifiche tecniche: 1) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del tipo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere concepite in modo che le marche di identificazione siano facilmente leggibili, 2) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili, 3) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce." ALLEGATO XII "ALLEGATO 46 ter CRITERI DI CUI AGLI ARTICOLI 380 E 381 >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO XIII "ALLEGATO 47 >PIC FILE= "L_2000330IT.006903.EPS">" ALLEGATO XIV "ALLEGATO 47 BIS MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 94, PARAGRAFI 6 E 7 DEL CODICE Divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale d'importo ridotto o di usufruire della garanzia globale 1. Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale possono essere vietati temporaneamente 1.1. Divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale d'importo ridotto Per "circostanze particolari", ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 6 del codice, si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più obbligati principali e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 384 e 9 del codice, la garanzia globale d'importo ridotto di cui all'articolo 94, paragrafo 4 del codice non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, delle obbligazioni doganali sorte in seguito alla sottrazione al regime di transito comunitario di merci che figurano nell'allegato 44 quater. 1.2. Divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale Per "frodi frequenti" ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 7 del codice, si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l'eventuale applicazione degli articoli 384 e 9 del codice e se del caso dell'articolo 94, paragrafo 6 del codice, la garanzia globale di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera b) del codice non è più in grado di assicurare il pagamento entro il termine previsto delle obbligazioni doganali sorte in seguito alle sottrazioni al regime di transito comunitario di merci che figurano nell'allegato 44 quater, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale. 2. Effetto della decisione 2.1. L'effetto della decisione di proibire temporaneamente il ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale è limitato a un periodo di dodici mesi, a meno che la Commissione non ne decida il rinnovo o l'abrogazione conformemente alla procedura del comitato. 2.2. Per le operazioni di transito relative a merci per le quali il ricorso alla garanzia globale è stato vietato, si applicano le misure seguenti: - gli esemplari della dichiarazione di transito recano in diagonale e in lettere maiuscole rosse una delle seguenti menzioni, di formato minimo di 100 × 10 mm: - GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA, - FORBUD MOD SAMLET KAUTION, - GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT, - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, - COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED, - GARANTIE GLOBALE INTERDITE, - GARANZIA GLOBALE VIETATA, - DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN, - GARANTIA GLOBAL PROIBIDA, - YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY, - SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN; - in deroga all'articolo 363, l'esemplare n. 5 di una dichiarazione di transito recante tale menzione deve essere rispedito dall'ufficio di destinazione al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione all'ufficio di destinazione della spedizione e degli esemplari della dichiarazione richiesti. Se una siffatta spedizione è presentata a un destinatario autorizzato ai sensi dell'articolo 406, quest'ultimo è tenuto a restituire l'esemplare n. 5 all'ufficio di destinazione da cui dipende al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la spedizione. 3. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di utilizzare la garanzia globale I titolari di un'autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato per merci che figurano nell'allegato 44 quater possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari: - la garanzia isolata è oggetto di un specifico atto costitutivo della garanzia che fa riferimento al presente allegato e che riguarda soltanto le merci considerate in questa decisione; - tale garanzia isolata può essere utilizzata presso un solo ufficio di partenza identificato nell'atto costitutivo della garanzia; - essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi in questione per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è appurato non superi l'importo della garanzia isolata; - ogni volta che il regime è appurato per un'operazione di transito comunitario che beneficia della garanzia isolata, l'importo corrispondente all'operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un'altra operazione, nel limite dell'importo della garanzia. 4. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale 4.1. L'obbligato principale può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale d'importo ridotto o alla garanzia globale per vincolare al regime di transito comunitario merci a cui si applica la decisione di divieto se dimostra che non è insorta alcuna obbligazione doganale per le merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comunitario iniziate nel corso dei due anni precedenti la decisione o se, in caso contrario, dimostra di aver corrisposto integralmente gli importi dovuti entro i termini previsti dal debitore o dal garante. Per poter ricorrere alla garanzia globale in caso di divieto temporaneo, l'obbligato principale deve inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 381, paragrafo 2, lettera b). 4.2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1. 4.3. Quando concedono la deroga, le autorità doganali indicano nella casella 8 del certificato di garanzia globale una delle seguenti menzioni: - UTILIZACIÓN NO LIMITADA, - UBEGRÆNSET ANVENDELSE, - UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG, - ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, - UNRESTRICTED USE, - UTILISATION NON LIMITÉE, - UTILIZZAZIONE NON LIMITATA, - GEBRUIK ONBEPERKT, - UTILIZAÇÃO ILIMITADA, - KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU, - OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING." ALLEGATO XV "ALLEGATO 48 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO Sistema di garanzia Garanzia globale I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)(1) residente a(2) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di a concorrenza di un importo massimo di , che rappresenta 100/50/30(3).% dell'importo di riferimento nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera, della Repubblica ceca, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(4), per tutte le somme di cui un obbligato principale(5) è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comunitario/comune, la quale abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. 3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o della risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(6) in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: >SPAZIO PER TABELLA> Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ...,addì ... ... (Firma)(7) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il (Timbro e firma) (1) Cognome e nome o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Cancellare le menzioni inutili. (4) Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. (5) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale. (6) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia. (7) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di ...," indicando l'importo in lettere." ALLEGATO XVI "ALLEGATO 49 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO Sistema di garanzia Garanzia isolata I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)(1) residente a(2) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera, della Repubblica ceca, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(3), per tutte le somme di cui un obbligato principale(4) è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci menzionate qui di seguito, vincolate al regime comune di transito/transito comunitario dall'ufficio di partenza di all'ufficio di destinazione di Descrizione delle merci: 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(5) in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: >SPAZIO PER TABELLA> Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a, addì (Firma)(6) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata iln.(7) (Timbro e firma) (1) Cognome e nome o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. (4) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale. (5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia. (6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di", indicando l'importo in lettere. (7) Da completare a cura dell'ufficio di partenza." ALLEGATO XVII "ALLEGATO 50 REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO Sistema di garanzia Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)(1) residente a(2) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera, della Repubblica ceca, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino(3) per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata e a concorrenza di un importo massimo di 7000 EUR per certificato. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che precede la data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(4) in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: >SPAZIO PER TABELLA> Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e debitamente comunicategli(le). Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a addì (Firma)(5) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il (Timbro e firma) (1) Cognome e nome o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Unicamente per le operazioni di transito comunitario. (4) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia. (5) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia"." ALLEGATO XVIII "ALLEGATO 51 >PIC FILE= "L_2000330IT.007903.EPS"> >PIC FILE= "L_2000330IT.008001.EPS">" ALLEGATO XIX "ALLEGATO 51 bis >PIC FILE= "L_2000330IT.008103.EPS"> >PIC FILE= "L_2000330IT.008201.EPS">" ALLEGATO XX "ALLEGATO 51 TER AVVERTENZA RELATIVA AI CERTIFICATI DI GARANZIA GLOBALE E DI ESONERO DALLA GARANZIA 1. Menzioni da apportare sul recto dei certificati Dopo il rilascio del certificato, non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di dispensa dalla garanzia. 1.1. Codice "moneta" Gli Stati membri indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di dispensa dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (codice ISO 4217) della moneta utilizzata. 1.2. Menzioni particolari 1.2.1. Qualora la garanzia globale non sia applicabile alle merci di cui all'allegato 44 quater, indicare nella casella 8 del certificato una delle menzioni seguenti: - Validez limitada - Begrænset gyldighed - Beschränkte Geltung - Περιορισμένη ισχύς - Limited validity - Validité limitée - Validità limitata - Beperkte geldigheid - Validade limitada - Voimassa rajoitetusti - Begränsad giltighet 1.2.2. Qualora l'obbligato principale si sia impegnato ad inoltrare la dichiarazione di transito presso un solo ufficio di partenza, il nome di tale ufficio figurerà in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale oppure nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia. 1.3. Indicazione dei certificati in caso di proroga del termine di validità In caso di proroga della durata di validità del certificato, l'ufficio di garanzia deve compilare la casella 9 del certificato di garanzia globale oppure la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia. 2. Menzioni da apportare sul verso dei certificati. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito 2.1. Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento situato entro il termine di validità del certificato, l'obbligato principale designa sotto la sua responsabilità sul verso del certificato le persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l'indicazione del nome e cognome della persona abilitata, accompagnata da un facsimile della sua firma. Le menzioni relative alla persona abilitata devono essere controfirmate dall'obbligato principale. L'obbligato principale ha facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare. 2.2. L'obbligato principale può in qualsiasi momento annullare l'iscrizione sul verso del certificato della persona abilitata. 2.3. La persona che figura sul verso di un certificato inoltrato presso un ufficio di partenza è il rappresentante abilitato dell'obbligato principale. 3. Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale Le modalità e le menzioni del caso figurano al punto 4 dell'allegato 47 bis." ALLEGATO XXI "ALLEGATO 54 >PIC FILE= "L_2000330IT.008503.EPS"> >PIC FILE= "L_2000330IT.008601.EPS">"