EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2713

Regolamento (CE) n. 2713/2000 della Commissione, del 12 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

GU L 313 del 13.12.2000, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrog. impl. da 32000R2883

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2713/oj

32000R2713

Regolamento (CE) n. 2713/2000 della Commissione, del 12 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 13/12/2000 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 2713/2000 della Commissione

del 12 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2410/2000(4), prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità per la sorveglianza delle importazioni preferenziali previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000(6).

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1997, il 1998 e il 1999, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le arance.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

(4) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 5.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(6) GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

(7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

>SPAZIO PER TABELLA>"

Top