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Document 32000L0068

Direttiva 2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

GU L 276 del 28.10.2000, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; abrogato da 32000L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/68/oj

32000L0068

Direttiva 2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 28/10/2000 pag. 0041 - 0043


Direttiva 2000/68/CE della Commissione

del 23 ottobre 2000

recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata "la direttiva"). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.

(2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I se si può supporre che né l'uso di prodotti fitosanitari contenenti quella sostanza attiva né i residui da essi derivanti comporteranno effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali o per le acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.

(3) Tale sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni.

(4) Gli effetti del bentazone sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. La Germania è stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 933/94, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92. Il 13 novembre 1996 essa ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni al riguardo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 3600/92.

(5) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e il riesame si è concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al bentazone.

(6) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel parere formulato(7), il comitato scientifico per le piante conferma che l'utilizzazione della sostanza non presenta rischi inaccettabili, ma osserva che gli Stati membri devono valutare il potenziale di lisciviazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee delle zone particolarmente vulnerabili e nelle coltivazioni di riso.

(7) In base alle valutazioni effettuate, è risultato lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bentazone possano essere espletate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva.

(8) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri in materia di dati stabiliti all'articolo 13.

(9) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare la direttiva e, in particolare, per modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni esistenti, o rilasciare nuove autorizzazioni in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

(10) È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia tenuto o messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri.

(11) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.

(12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva bentazone è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2002 e ne informano senza indugio la Commissione. In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bentazone come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

2. Tuttavia, tenuto conto del processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è portato:

- per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, a quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,

- per i prodotti fitosanitari che contengono bentazone insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

3. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) Parere del comitato scientifico per le piante, del 2 dicembre 1999, sull'iscrizione del bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

ALLEGATO

Bentazone

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni particolari

2.1. La purezza della sostanza attiva prodotta deve essere pari a 960 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del bentazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

- prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.

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