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Document 32000D0435

2000/435/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che modifica le decisioni 97/375/CE, 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE e 98/161/CE

GU L 172 del 12.7.2000, pp. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/435/oj

32000D0435

2000/435/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che modifica le decisioni 97/375/CE, 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE e 98/161/CE

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 12/07/2000 pag. 0024 - 0025


Decisione del Consiglio

del 29 giugno 2000

che modifica le decisioni 97/375/CE, 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE e 98/161/CE

(2000/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione(2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2) Con lettere registrate presso il segretariato generale della Commissione l'11 novembre 1999, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto la proroga, sino al 31 dicembre 2003, di varie autorizzazioni concesse dal Consiglio sino al 31 dicembre 1999.

(3) L'Irlanda ha chiesto una proroga della decisione 97/510/CE(3) che l'autorizza ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva, intesa a combattere la frode e l'evasione fiscale nel settore immobiliare.

(4) Il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto una proroga di due decisioni, vale a dire la decisione 98/20/CE(4), che lo autorizza ad applicare, nel settore della confezione, un sistema di trasferimento dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale) dell'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, e la decisione 98/161/CE(5), che lo autorizza ad applicare un regime particolare di imposizione del settore dei materiali di recupero e cascami. Queste due misure sono intese a combattere efficacemente la frode nei settori in questione.

(5) Il Rengo Unito ha chiesto una proroga della decisione 98/23/CE(6), che consente all'amministrazione competente di prescrivere, in determinate condizioni, che per gli acquisti intracomunitari di beni venga assunto quale base imponibile il valore normale, allorché la persona che acquista i beni ha con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici. La misura particolare è una disposizione anti-evasione che deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, della sesta direttiva.

(6) Infine, il Regno Unito ha chiesto una proroga della decisione 97/375/CE(7), che lo autorizza a prorogare l'applicazione di un sistema facoltativo di imposizione destinato alle imprese la cui cifra d'affari non è superiore ad un determinato massimale secondo il quale è contabilizzata l'imposta sulla base dei pagamenti effettuati e riscossi ("cash accounting scheme"). Il Regno Unito ha chiesto inoltre di poter aumentare il massimale da 400000 UKL a 600000 UKL. L'aumento del massimale fissato per il regime semplificato e, di conseguenza, della misura di deroga che ne è parte integrante, consentirà ad un numero maggiore di imprese di optare per tale regime semplificato.

(7) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione delle misure particolari in questione non sono stati modificati e sussistono tuttora.

(8) È opportuno pertanto prorogare il termine di validità delle autorizzazioni sino al 31 dicembre 2003 e aumentare il massimale di cui all'articolo 1 della decisione 97/375/CE da 400000 UKL a 600000 UKL.

(9) Le misure di deroga in questione non incidono sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposto sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 97/375/CE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, sino al 31 dicembre 2003, ad accordare in via facoltativa alle imprese la cui cifra d'affari annua non è superiore a 600000 UKL il rinvio del diritto a deduzione dell'imposta sino al momento in cui l'imposta stessa è stata versata al fornitore."

Articolo 2

All'articolo 1 delle decisioni 97/510/CE, 98/20/CE, 98/23/CE e 98/161/CE la data del "31 dicembre 1999", è sostituita dalla data del "31 dicembre 2003".

Articolo 3

L'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arcanjo

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 214 del 6.8.1997, pag. 37.

(4) GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16.

(5) GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19.

(6) GU L 8 del 14.1.1998, pag. 24.

(7) GU L 158 del 17.6.1997, pag. 43.

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