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Document 31999Y0302(01)

    Comunicazione della Commissione alle altre istituzioni in merito alla conversione in euro degli importi statutari

    GU C 60 del 2.3.1999, p. 11–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    31999Y0302(01)

    Comunicazione della Commissione alle altre istituzioni in merito alla conversione in euro degli importi statutari

    Gazzetta ufficiale n. C 060 del 02/03/1999 pag. 0011 - 0019


    Comunicazione della Commissione alle altre istituzioni in merito alla conversione in euro degli importi statutari (1999/C 60/09)

    RIEPILOGO ANALITICO

    Il 1° gennaio 1999 i parametri che consentono il calcolo della retribuzione e della pensione (stipendio base, assegni, contributi, imposte, tassi di cambio retribuzione . . .) ed altri diritti pecuniari sono stati fissati implicitamente in unità euro per l'effetto congiunto dei tre regolamenti seguenti:

    1) Lo statuto, così come è stato modificato da ultimo tramite l'adeguamento annuo delle retribuzioni 1998 (decisione del Consiglio del 17 dicembre 1998), ha fissato tali parametri in BEF con decorrenza 1° luglio 1998, data che era anche la data di riferimento per i tassi di cambio rispetto al BEF.

    2) La modifica statutaria, che anticipa al 1° gennaio 1999 la fissazione dei diritti pecuniari in euro (decisione del Consiglio del 12 novembre 1998), ha sostituito tali parametri con il loro equivalente in unità euro al tasso di conversione con decorrenza 1° gennaio 1999, che è anche la nuova data di riferimento (1) per i tassi di cambio rispetto all'euro.

    3) La fissazione definitiva dei tassi di conversione (rispetto all'euro) con decorrenza 1° gennaio 1999 (decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998).

    Tuttavia, ai fini di garantire la trasparenza e la certezza giuridica, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2458/98 del Consiglio stabilisce che:

    «Il 1° gennaio 1999 la Commissione procederà, ai sensi del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi delle varie monete che figurano nello statuto e nel regime applicabile agli altri agenti e all'adeguamento dei coefficienti correttori che risulta dalla variazione dei tassi di cambio; i valori così definiti verranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del mese di gennaio 1999.»

    Gli importi statutari in euro con decorrenza 1° gennaio 1999 figurano quindi in appresso:

    1. Stipendi mensili

    a) All'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è stata sostituita dalla seguente tabella:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) - All'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 691 franchi belgi è stato sostituito dall'importo di 165,87 EUR;

    - all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 617 franchi belgi è stato sostituito dall'importo di 213,61 EUR;

    - all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 15 394 franchi belgi è stato sostituito dallo importo di 381,61 EUR;

    - all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 701 franchi belgi è stato sostituito dall'importo di 190,90 EUR.

    c) La tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è stata sostituita dalla tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) L'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stato sostituito da:

    - 99,55 EUR al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5,

    - 152,63 EUR al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

    2. Coefficienti correttori

    2.1. Coefficienti correttori intra UE

    1. La data che figura all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è stata sostituito dalla data 1° gennaio 1999.

    Di conseguenza, i nuovi coefficienti correttori sono determinati dai rapporti tra le parità economiche in vigore ed i nuovi tassi di cambio, espressi ambedue in euro, previsti dall'articolo 63 dello statuto.

    In occasione dell'adeguamento annuale con decorrenza 1° luglio 1999, la data che figura all'articolo 63, secondo comma, dello statuto sarà sostituita dalla data 1° luglio 1999.

    2. I coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio in uno dei paesi o delle sedi elencati in appresso sono stati adeguati come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. I coefficienti correttori applicabili alla pensione restano fissati conformemente al disposto dell'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articolo da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (2) continuano ad essere applicati.

    4. Conformemente all'allegato XI dello statuto, detti coefficienti correttori potrebbero essere modificati prima del 31 dicembre 1999 tramite regolamento del Consiglio che fissi nuovi coefficienti correttori con decorrenza 1° luglio 1999. Pertanto, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data di decorrenza e la data di entrata in vigore della decisione dell'adeguamento 1999, all'adeguamento positivo o negativo corrispondente delle retribuzioni dei funzionari interessati e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed agli altri aventi diritto.

    Se tale adeguamento retroattivo comporta un recupero delle somme pagate in eccedenza, detto recupero può estendersi su un periodo di dodici mesi al massimo successivamente all'entrata in vigore della decisione dell'adeguamento annuo del 1999.

    2.2. Coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio nei paesi terzi

    I coefficienti correttori in vigore nei paesi terzi sono stati ricalcolati (cfr. allegato) in base alle relazioni tra le parità economiche in vigore ed i nuovi tassi di cambio corrispondenti del 1° gennaio 1999 espressi in euro. Nel momento in cui si procederà agli adeguamenti dei coefficienti correttori fissati con data di decorrenza successiva al 1° gennaio 1999, il tasso di cambio corrispondente ritornerà ad essere quello del mese che precede la data di decorrenza.

    Conformemente all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa semestralmente i coefficienti correttori. Esso fisserà, di conseguenza, nuovi coefficienti correttori con decorrenza 1° luglio 1998.

    Le istituzioni effettueranno i pagamenti retroattivi in caso di aumento delle retribuzioni dovuto a detti coefficienti correttori.

    Per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e la data della decisione del Consiglio che fissa i coefficienti correttori applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, le istituzioni procederanno agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni in caso di calo dovuto a detti coefficienti correttori.

    Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccedenza, tuttavia, potranno essere applicati, al massimo, soltanto nell'arco dei sei mesi che precedono la decisione di fissazione; il recupero in parola potrà estendersi su un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data della decisione.

    3. Indennità giornaliera

    La tabella che figura all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è stata sostituita dalla seguente tabella:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Indennità concesse nel contesto di un servizio continuo o a turni

    Le indennità concesse nel contesto di un servizio continuo o a turni, previste all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (3) sono state sostituite da 288,55, 435,52, 476,20 e 649,21 EUR.

    5. Frazioni imponibili

    Il testo che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (4) è stato sostituito dal testo seguente:

    «L'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'articolo 3, senza tener conto della frazione inferiore a 19,91 EUR e applicando, salvo quanto disposto all'articolo 5, le aliquote seguenti:

    - 8,00 % per la frazione compresa tra 19,91 e 351,46 EUR,

    - 10,00 % per la frazione compresa tra 351,47 e 484,09 EUR,

    - 12,50 % per la frazione compresa tra 484,10 e 554,79 EUR,

    - 15,00 % per la frazione compresa tra 554,80 e 629,97 EUR,

    - 17,50 % per la frazione compresa tra 629,98 e 700,67 EUR,

    - 20,00 % per la frazione compresa tra 700,68 e 769,21 EUR,

    - 22,50 % per la frazione compresa tra 769,22 e 839,94 EUR,

    - 25,00 % per la frazione compresa tra 839,95 e 908,48 EUR,

    - 27,50 % per la frazione compresa tra 908,49 e 979,18 EUR,

    - 30,00 % per la frazione compresa tra 979,19 e 1 047,72 EUR,

    - 32,50 % per la frazione compresa tra 1 047,73 e 1 118,45 EUR,

    - 35,00 % per la frazione compresa tra 1 118,46 e 1 186,99 EUR,

    - 40,00 % per la frazione compresa tra 1 187,00 e 1 257,69 EUR,

    - 45,00 % per la frazione superiore a 1 257,70 EUR (5).»

    6. Missioni

    All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue (6):

    1) La tabella che figura al paragrafo 1, lettera a), è stata sostituita dal seguente testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2) La prima frase del paragrafo 2 è stata sostituita dal seguente testo:

    «2. Oltre al tasso previsto alla colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti di un massimale di

    90,98 EUR per il Belgio;

    125,31 EUR per la Danimarca;

    79,95 EUR per la Germania;

    62,84 EUR per la Grecia;

    116,14 EUR per la Spagna;

    79,57 EUR per la Francia;

    109,44 EUR per l'Irlanda;

    122,58 EUR per l'Italia;

    81,93 EUR per il Lussemburgo;

    109,57 EUR per i Paesi Bassi;

    89,86 EUR per il Portogallo;

    106,72 EUR per il Regno-Unito.»

    7. Altri importi

    All'articolo 74, paragrafo 1, dello statuto, l'importo di 8 000 BEF è stato sostituito dall'importo di 198,31 EUR.

    All'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di 37 000 BEF e di 22 000 BEF sono stati sostituiti, rispettivamente, dagli importi di 917,21 EUR e di 545,37 EUR.

    All'articolo 28 bis, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di 30 000 BEF e di 60 000 BEF sono stati sostituiti, rispettivamente, dagli importi di 743,68 EUR e di 1 487,36 EUR.

    All'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 225 BEF è stato sostituiti dall'importo di 5,58 EUR.

    All'articolo 15 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 36 000 BEF è stato sostituito dall'importo di 892,42 EUR.

    (1) Con decorrenza 1° gennaio 1999, la data che figura all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è stata sostituita dalla data del 1° gennaio 1999.

    (2) GU L 191 del 22.7.1988, p. 1.

    (3) GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2762/98 (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 1).

    (4) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento Euratom, CECA, CE) n. 2762/98 (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 1).

    (5) La Commissione prepara una proposta intesa ad includere le indennità per la Finlandia, l'Austria e la Svezia.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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