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Document 31999R1268

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

GU L 161 del 26.6.1999, p. 87–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1268/oj

31999R1268

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0087 - 0093


REGOLAMENTO (CE) N. 1268/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

(1) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 è prevista l'attuazione di una strategia di preadesione rafforzata per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di una strategia di preadesione specifica per Cipro;

(2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo prevedono che per il momento possano avvalersi dell'aiuto previsto dal presente regolamento i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;

(3) considerando che la Comunità ha deciso di offrire un sostegno eccezionale ai paesi candidati all'adesione, sotto forma di un aiuto preadesione destinato a favorire il processo di riforma socioeconomica attualmente in corso in tali paesi e a preparare e facilitare l'integrazione delle loro economie nell'economia comunitaria;

(4) considerando che il sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, insieme al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione(5), deve essere coordinato dal regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(6), e deve essere soggetto alle disposizioni condizionali previste dal regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea(7), nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione;

(5) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono al punto 17 che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si basarà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;

(6) considerando che l'aiuto comunitario preadesione dev'essere predisposto soprattutto allo scopo di risolvere problemi prioritari relativi a un adeguamento sostenibile delle economie dei paesi candidati e di aiutare tali paesi ad applicare l'acquis comunitario, con particolare attenzione alla politica agricola comune ("PAC");

(7) considerando che l'aiuto preadesione per l'agricoltura deve rispettare le priorità stabilite dalla riforma della PAC; che tale aiuto deve applicarsi a settori prioritari da definire in ciascun paese, quali il miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli e della pesca, di distribuzione, di controllo qualitativo dei prodotti alimentari e di controllo veterinario e fitosanitario, nonché l'avviamento di associazioni di produttori; che dev'essere inoltre possibile finanziare progetti integrati di sviluppo rurale volti a sostenere iniziative locali e misure agroambientali, a migliorare l'efficienza delle aziende agricole e ad adeguare le infrastrutture, nonché misure destinate ad accelerare la riconversione strutturale;

(8) considerando che nel settore agricolo il sostegno comunitario sarà applicato sotto forma di programmi pluriennali definiti in base agli orientamenti e ai principi dei programmi operativi applicati nell'ambito della politica strutturale, allo scopo di agevolare l'applicazione nei paesi candidati dei principi e delle procedure in vigore;

(9) considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(8), una determinata misura può beneficiare, in un dato periodo, di finanziamenti nell'ambito di un solo strumento finanziario comunitario, fatte salve comunque le regole d'intervento proprie della Banca europea per gli investimenti ("BEI");

(10) considerando che gli stanziamenti comunitari non devono sostituire gli stanziamenti disponibili in ognuno dei paesi candidati e che l'intervento della Comunità costituisce soltanto un contributo finanziario alla realizzazione dei progetti;

(11) considerando che l'aiuto preadesione nel settore agricolo dev'essere accordato sotto forma di contributo finanziario, secondo le norme finanziarie specifiche previste dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(9);

(12) considerando che, per la ripartizione tra i paesi candidati delle risorse fissate dall'autorità di bilancio nel preambolo di questo strumento, è opportuno tener conto della ricchezza nazionale calcolata in base al prodotto interno lordo, della popolazione agricola attiva e della superficie agricola utilizzata, nonché, se del caso, di specifiche caratteristiche territoriali;

(13) considerando che i paesi candidati devono presentare i loro piani il più presto possibile, per non ritardare l'applicazione delle misure di preadesione a partire al 1o gennaio 2000;

(14) considerando che la redazione di tali programmi, la loro realizzazione e i meccanismi di sorveglianza devono essere conformi alle norme specifiche dei Fondi strutturali, in modo da agevolare il trasferimento dell'acquis comunitario;

(15) considerando che, prima di impegnare le risorse comunitarie, è opportuno effettuare un'accurata valutazione ex ante, per garantire che il programma risponda ad esigenze reali e per consentire un'applicazione flessibile dell'intervento comunitario in base ai dati rilevanti e ai primi risultati dell'attuazione delle misure; che è d'altronde opportuno rafforzare la sorveglianza e la valutazione ex post, in modo da accertare il conseguimento degli effetti previsti;

(16) considerando che è opportuno che un comitato di sorveglianza assista la Commissione nel controllo di ciascun programma;

(17) considerando che le decisioni necessarie devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e, per questioni finanziarie specifiche, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999;

(18) considerando che è opportuno presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relazioni sui progressi compiuti nell'applicazione dell'aiuto preadesione nel settore agricolo;

(19) considerando che, durante il periodo di transizione dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, qualsiasi riferimento all'euro va inteso di norma come riferimento all'euro in quanto unità monetaria, ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(10);

(20) considerando che l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità; che i soli poteri previsti dal trattato per tali misure sono quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E TIPI DI MISURE

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento stabilisce il quadro del sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili nel corso del periodo precedente l'adesione, destinato ai seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

2. Il sostegno comunitario deve rispettare le condizioni stabilite nel quadro dei partenariati per l'adesione ed è destinato in particolare a conseguire i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'applicazione dell'acquis comunitario per quanto riguarda la politica agricola comune e le politiche ad essa collegate,

b) risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati.

Articolo 2

Misure

Secondo le priorità definite dai paesi candidati e definite all'articolo 4, paragrafo 3, il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale riguarda una o più delle seguenti misure che sono coerenti con il pertinente acquis comunitario:

- investimenti nelle aziende agricole;

- miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;

- miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario, della qualità dei prodotti alimentari e della tutela del consumatore;

- metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale;

- sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito;

- avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

- avviamento di associazioni di produttori;

- rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;

- opere di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;

- istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni;

- miglioramento della formazione professionale;

- sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;

- gestione delle risorse idriche per l'agricoltura;

- interventi nel settore forestale, quali l'imboschimento delle zone agricole, gli investimenti nelle aziende forestali di proprietà di imprenditori privati e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

- assistenza tecnica per le misure contemplate dal presente regolamento, compresi studi per agevolare la preparazione e la sorveglianza del programma, informazione e campagne pubblicitarie.

TITOLO II

ASSISTENZA

Articolo 3

Complementarità assistenza tecnica

1. L'azione comunitaria dev'essere complementare alle corrispondenti azioni nazionali o contribuire ad esse. Tale azione è definita in stretta collaborazione tra la Commissione, il paese candidato, le autorità e gli organismi competenti e le parti economiche e sociali al livello appropriato. La collaborazione riguarda la preparazione e la realizzazione, compreso il finanziamento, nonché l'esame, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

2. Nell'ambito dell'assistenza tecnica, la Commissione adotta le iniziative e le misure necessarie per garantire che le misure comunitarie contribuiscano agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1 e conferiscano un valore aggiunto alle iniziative nazionali.

Articolo 4

Programmazione

1. Le misure per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile di cui al presente regolamento sono definite nell'ambito di un piano redatto al livello geografico più opportuno. Tale piano è preparato dalle autorità competenti designate dal paese candidato e presentato da quest'ultimo alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello appropriato.

2. Il piano si estende su un periodo non superiore a sette anni a decorrere dall'anno 2000, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e comprende i seguenti elementi:

- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle azioni intraprese in precedenza con l'assistenza della Comunità, le risorse finanziarie impiegate e i risultati delle valutazioni disponibili;

- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, le priorità selezionate e la zona geografica interessata;

- una valutazione preventiva, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione;

- una tabella finanziaria generale indicativa, recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, se del caso, private relative a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale del piano, comprese, se necessario, le misure finanziate dalla BEI e da altri strumenti finanziari internazionali;

- un profilo finanziario indicativo per ciascuno degli anni di programmazione e per ciascuna delle fonti di finanziamento che contribuiscono alla realizzazione del programma;

- se del caso, dati relativi ad eventuali studi ed azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste;

- i nomi delle autorità competenti e degli organismi responsabili della realizzazione del programma, compreso l'organismo pagatore;

- una definizione dei "beneficiari finali", ossia delle organizzazioni o delle imprese pubbliche o private responsabili dello svolgimento delle azioni. Qualora un aiuto pubblico sia concesso da altre autorità designate dai paesi candidati, sono considerate beneficiari finali le istituzioni che decidono la concessione dell'aiuto pubblico;

- la descrizione delle misure contemplate ai fini della realizzazione dei piani e in particolare i regimi di aiuto, che comprendano gli elementi necessari per la valutazione delle norme sulla concorrenza;

- provvedimenti che garantiscano una realizzazione corretta del piano, comprese la sorveglianza e la valutazione, con la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni;

- i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché eventuali parti economiche, sociali e ambientali.

3. I paesi candidati garantiscono che nei loro piani sia data priorità alle misure volte a migliorare l'efficienza del mercato, la qualità e le condizioni sanitarie, nonché a quelle destinate a creare nuove possibilità di occupazione nelle zone rurali, conformemente alle disposizioni relative alla tutela dell'ambiente.

4. Salvo se altrimenti convenuto con il paese candidato, i piani sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In base al piano presentato da ognuno dei paesi candidati, la Commissione approva, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale entro sei mesi dalla presentazione del piano stesso, a condizione che siano disponibili tutte le informazioni necessarie. In particolare, la Commissione esamina il piano presentato per valutarne la conformità al presente regolamento.

6. Se necessario, il programma può essere riveduto e modificato:

- in seguito a sviluppi socioeconomici, alla presentazione di nuovi dati importanti e dei risultati dell'attuazione delle azioni in questione, compresi quelli della sorveglianza e della valutazione, nonché per l'esigenza di modificare gli importi dell'aiuto.

- in funzione di azioni intraprese nell'ambito del partenariato per l'adesione e del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario, oppure

- in seguito a una ridistribuzione delle risorse, come previsto dall'articolo 15.

Articolo 5

Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post

1. Le misure di sostegno incluse nel programma sono sottoposte, al fine di valutarne l'efficacia, a un esame preliminare, a un esame intermedio, a una sorveglianza continua e ad una valutazione ex post destinati a verificarne il successo e gli effetti per quanto riguarda gli obiettivi previsti.

2. La Commissione e il paese candidato sorvegliano l'attuazione del programma.

Tale sorveglianza è svolta mediante procedure stabilite congiuntamente e si basa su specifici indicatori fisici, ambientali e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

I paesi candidati presentano alla Commissione relazioni annuali sui progressi realizzati, entro la fine del primo semestre dell'anno successivo; tali relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. Per ciascun programma di sviluppo rurale viene istituito un comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 6

Compatibilità

Le misure che beneficiano del sostegno comunitario devono essere conformi agli impegni assunti nell'ambito del partenariato per l'adesione e coerenti con i principi del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario.

Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi alle disposizioni degli accordi europei, comprese quelle che attuano tali accordi per quanto concerne gli aiuti di Stato.

Le misure finanziate a norma del presente regolamento devono essere conformi agli obiettivi della PAC, in particolare a quelli relativi alle organizzazioni comuni dei mercati e a quelli delle misure strutturali della Comunità. Esse non devono provocare perturbazioni del mercato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Risorse

1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000-2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il contributo finanziario comunitario per l'attuazione del programma di sviluppo rurale è erogato sotto forma di anticipi, di cofinanziamenti e di finanziamenti, secondo i principi previsti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'assistenza finanziaria può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

3. Lo stanziamento finanziario previsto dallo strumento in questione per l'aiuto di preadesione a favore di ognuno dei paesi candidati si basa sui seguenti criteri oggettivi:

- la popolazione agricola,

- la superficie agricola,

- il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto,

- la situazione territoriale specifica.

4. Per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, una percentuale massima del 2 % degli stanziamenti annuali può essere destinata a finanziare le misure, decise su iniziativa della Commissione, finalizzate a studi preliminari, visite di scambio, valutazioni e controlli.

Articolo 8

Tassi del contributo comunitario

1. Il contributo comunitario ammonta al massimo al 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.

Per le misure di cui all'articolo 2, ultimo trattino e all'articolo 7, paragrafo 4, il contributo comunitario può raggiungere il 100 % del costo totale ammissibile.

2. Per investimenti generatori di reddito, il contributo pubblico può raggiungere il 50 % del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per il 75 %. Il contributo della Comunità deve comunque rispettare i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato.

3. Il sostegno finanziario e i pagamenti sono espressi in euro.

Articolo 9

Controllo finanziario

1. Il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999.

La Commissione procede all'esecuzione delle spese previste dal presente regolamento in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese candidato.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 stabilisce, i metodi di gestione del programma, le disposizioni relative alla sorveglianza e al controllo della sua attuazione, i sistemi di prevenzione e di controllo delle irregolarità e le procedure per il recupero degli importi versati indebitamente. L'adozione di tali misure costituisce un requisito indispensabile per l'approvazione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

3. Fermo restando il controllo effettuato dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, possono eseguire in loco controlli tecnici o finanziari, compresi controlli per sondaggio e verifiche finali.

Articolo 10

Riduzione, sospensione e soppressione degli aiuti

1. Se l'attuazione di una misura non sembra giustificare alcun finanziamento ad essa destinato, la Commissione svolge un esame adeguato del caso, in particolare invitando il paese candidato o le autorità da esso designate per la realizzazione delle misure a presentare le loro osservazioni entro un periodo determinato.

2. In seguito a tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere l'aiuto a favore della misura interessata, qualora l'esame stesso confermi l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica significativa che influenza la natura o le condizioni di attuazione della misura e per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione.

3. Gli importi recuperati in seguito a pagamenti troppo elevati sono trasferiti alla Commissione. Agli importi non trasferiti si applicano interessi di mora, secondo le disposizioni del regolamento finanziario.

Articolo 11

La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione comunica ad ognuno dei paesi candidati le sue decisioni in merito alla ripartizione finanziaria indicativa per un periodo di sette anni.

TITOLO IV

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 12

1. La Commissione adotta modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. La Commissione adotta le modalità finanziarie di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999. Tali modalità comprendono, in particolare, disposizioni adeguate per garantire il rispetto della disciplina di bilancio.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 13

Relazioni

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sul sostegno comunitario concesso in virtù del presente regolamento.

In tale relazione la Commissione sottolinea, in particolare, i progressi compiuti per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Informazione e pubblicità

1. I programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 sono oggetto di un'adeguata pubblicità nei paesi candidati.

2. Tale pubblicità è destinata principalmente:

- ad informare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali degli aiuti disponibili;

- ad informare il pubblico sul ruolo della Comunità per quanto riguarda gli aiuti.

Le proposte presentate e le misure adottate a tal fine sono comunicate alla Commissione.

Articolo 15

Al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di beneficiare del sostegno previsto dal presente regolamento. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'adesione di un paese candidato all'Unione europea saranno ripartite tra altri paesi candidati elencati all'articolo 1, paragrafo 1. La ripartizione si baserà sulle necessità e sulle capacità di assorbimento dei contributi da parte dei paesi candidati nonché sui criteri riportati all'articolo 7, paragrafo 3.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce l'impostazione generale della ripartizione.

Sulla scorta della decisione di cui al secondo comma la Commissione decide in merito alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli altri paesi beneficiari conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giuno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VERHEUGEN

(1) GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e

GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 101 del 12.4.1999.

(4) GU C 93 del 6.4.1999.

(5) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.

(8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(10) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

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