Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0038

Direttiva 98/38/CE della Commissione del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 170 del 16.6.1998, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/38/oj

31998L0038

Direttiva 98/38/CE della Commissione del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 16/06/1998 pag. 0013 - 0014


DIRETTIVA 98/38/CE DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 4,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica è opportuno procedere a un adeguamento dei requisiti relativi agli elementi e caratteristiche di cui all'articolo 2 della direttiva 74/151/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a VI della direttiva 74/151/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° maggio 1999, gli Stati membri non possono

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/151/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri:

- non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/151/CEE, modificata dalla presente direttiva,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/151/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° maggio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(2) GU L 277 del 10. 10. 1997, pag. 24.

(3) GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25.

ALLEGATO

Gli allegati da I a VI della direttiva 74/151/CEE sono modificati come segue:

a) All'allegato I il termine «peso» è sostituito ovunque dal termine «massa».

b) All'allegato II:

- al punto 1 i due trattati sono sostituiti dai trattini seguenti:

«- lunghezza 255 mm oppure 520 mm,

- larghezza 165 mm oppure 120 mm.

La scelta deve tenere conto delle dimensioni in vigore negli Stati membri di destinazione.»

- Al punto 2.1 il testo recita:

«2.1. Posizione della targa in senso laterale

Il centro della targa non può trovarsi più a destra rispetto al piano di simmetria del trattore.

Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra rispetto al piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore ed essere tangente al punto in cui la sezione trasversale del trattore - larghezza fuori tutto - presenta la sua dimensione maggiore».

- Al punto 2.4 il testo recita:

«L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,3 m; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 4,0 m».

c) All'allegato III al punto 2 deve essere aggiunto il testo seguente:

«Le condotte di alimentazione di carburante e il bocchettone di riempimento devono essere collocati all'esterno della cabina».

d) All'allegato IV il testo recita:

«ALLEGATO IV

MASSE DI ZAVORRATURA

Se il trattore deve essere munito di masse di zavorratura per soddisfare alle altre prescrizioni previste per l'omologazione CE, queste devono essere fornite dal costruttore del trattore, essere adatte alla posa e recare il marchio della ditta costruttrice, nonché l'indicazione della loro massa in chilogrammi con una approssimazione di ±5 %. Le masse di zavorratura frontali destinate ad essere collocate/rimosse con frequenza devono presentare una distanza di sicurezza di almeno 25 mm per le impugnature e devono essere posizionate in modo tale da evitare lo sganciamento accidentale (ad esempio, in caso di ribaltamento del trattore)».

e) All'allegato V il punto 2.1.4 recita:

«il valore massimo della pressione acustica deve essere compreso tra un minimo di 93 dB (A) e un massimo di 112 dB (A)».

f) All'allegato VI al punto II.1 viene aggiunto il testo seguente:

«La parte terminale del tubo di scappamento deve essere collocata in modo da impedire che i gas di scarico penetrino all'interno della cabina.»

Top