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Document 31997R0824
Council Regulation (EC) No 824/97 of 29 April 1997 amending Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Regolamento (CE) n. 824/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Regolamento (CE) n. 824/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi
GU L 119 del 8.5.1997, pp. 1–3
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No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937
Regolamento (CE) n. 824/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 08/05/1997 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 824/97 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 3030/93 (1) ha introdotto il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi; considerando che la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sarà sufficiente a rispondere alle esigenze d'informazione degli operatori e a metterli al corrente dei paesi che fanno parte dell'OMC; considerando che, a seguito della decisione 96/386/CE del Consiglio, del 26 febbraio 1996 (2), concernente la conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili, e della decisione 96/207/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'applicazione provvisoria, tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di due accordi in forma di verbali concordati che modificano l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (3), è opportuno modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93, per tener conto del nuovo regime d'importazione dei prodotti del folclore e artigianali originari di tali paesi; considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede la possibilità di autorizzare, in circostanze particolari, l'importazione di quantità supplementari; che sembra auspicabile, in base all'esperienza acquisita, chiarire le modalità della sua applicazione; che pare quindi opportuno precisare che le quantità supplementari accordate per un determinato anno contingentale o categoria potranno, per esempio, essere dedotte da una categoria o da più categorie di prodotti per l'anno in questione o dal limite quantitativo applicabile alla categoria in questione per l'anno contingentale successivo; considerando che è opportuno precisare che il presente regolamento non prevale sulle disposizioni dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento o su quelle degli accordi bilaterali, nel caso di paesi non membri dell'OMC; considerando che la licenza d'esportazione deve essere presentata all'autorità competente degli Stati membri per la concessione dell'autorizzazione d'importazione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione; che il mancato rispetto di tale scadenza implica l'impossibilità di importare le merci oggetto della licenza d'esportazione; che sembra tuttavia opportuno consentire l'autorizzazione, in circostanze eccezionali, di una proroga della scadenza per la presentazione delle licenze d'esportazione fino al 30 giugno successivo; considerando che, a seguito dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione, è sembrato opportuno apportare talune modifiche al regolamento (CEE) n. 3030/93; che si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione della presente modifica per chiarire e aggiornare la portata di talune disposizioni; considerando che le modifiche apportate all'elenco dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ai dati relativi all'elenco delle autorità nazionali competenti per il rilascio dei documenti d'importazione non giustifica, considerata la loro natura, il ricorso alla procedura di comitatologia prevista dall'articolo 17 di detto regolamento; che la pubblicazione, da parte della Commissione, degli aggiornamenti periodici di tali elenchi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee risponde a una necessità di semplificazione amministrativa e sembra sufficiente a soddisfare le esigenze di informazione degli operatori, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue: 1) Il paragrafo 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Il presente regolamento si applica alle importazioni: - dei prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli e altre intese elencati nell'allegato II. - dei prodotti tessili di cui all'allegato X, originari dei paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che per quanto riguarda la Comunità non sono ancora stati integrati nel quadro del GATT 1994, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 o paragrafo 8, dell'accordo (OMC) sui tessili e sull'abbigliamento (ATA). La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi membri dell'OMC nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e al suo aggiornamento.» 2) Il paragrafo 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo: «1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VI, che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine conformemente alle disposizioni dell'allegato VI e soddisfano le altre condizioni ivi definite.» 3) Il paragrafo 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al Brasile, a Hong Kong e a Macao.» 4) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 8 Importazioni supplementari Qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti, la Commissione può accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 17. In casi specifici la concessione di tali possibilità supplementari può eventualmente essere soggetta a talune condizioni o modalità specialmente nella deduzione dell'importo corrispondente al limite quantitativo: - di una o più categorie di prodotto appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo di prodotti per l'anno di contingentamento in corso (a condizione che tale ammontare non superi il 3 % del limite quantitativo per la categoria per la quale sono accordate possibilità supplementari) e/o - della stessa categoria di prodotti per l'anno di contingentamento successivo. In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di uno Stato membro e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data. Le possibilità di importazioni supplementari concesse non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.» 5) Il paragrafo 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo: «1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V, subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti secondo la procedura di cui all'articolo 10 sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.» 6) Il paragrafo 5 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo: «5. Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.» 7) La frase introduttiva del paragrafo 1 dell'articolo 16 è sostituita dal seguente testo: «1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:» 8) L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 20 Il presente regolamento non costituisce una deroga alle disposizioni dell'ATA, per quanto riguarda i membri dell'OMC, o degli accordi, protocolli o intese bilaterali, che legano la Comunità ai paesi terzi elencati nell'allegato II.» 9) Il paragrafo 1 dell'articolo 14 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo: «1. Nella misura in cui la Commissione, in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha confermato che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite in questione, le autorità di tutti gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento.» 10) Al paragrafo 4 dell'articolo 14, al paragrafo 3 dell'articolo 21 e all'articolo 26 dell'allegato III si aggiunge il seguente comma: «Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.» 11) La frase introduttiva del paragrafo 4 dell'articolo 14 dell'allegato III è sostituita dal seguente testo: «4. La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:» 12) Il paragrafo 1 dell'articolo 21 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo: «1. Le autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento. Tale scadenza non si applica nel caso dell'Egitto e di Malta. Le autorizzazioni d'importazione, compilate sul formulario conforme al facsimile riportato nell'appendice 1 del presente allegato, sono valide su tutto il territorio doganale della Comunità.» 13) La frase introduttiva del paragrafo 3 dell'articolo 21 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo: «3. La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:» 14) Nell'allegato III, la frase introduttiva dell'articolo 26 è sostituita dal seguente testo: «La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti, ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza, deve contenere:» 15) Nell'allegato III è inserito il seguente articolo: «Articolo 30 bis L'elenco e gli indirizzi delle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26 e all'articolo 31, paragrafo 1, sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.» 16) Il paragrafo 1 dell'articolo 31 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo: «1. I formulari che devono essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d'importazione e i documenti di sorveglianza di cui agli articoli 14, paragrafo 1, 21, paragrafo 1 e 25, paragrafo 3, sono conformi al facsimile della licenza d'importazione riportato nell'appendice 1 del presente allegato.» 17) All'articolo 31 dell'allegato III è aggiunto il seguente paragrafo: «12. La licenza d'importazione può essere rilasciata con mezzi elettronici se gli uffici doganali interessati hanno accesso a tale licenza tramite rete informatica.» 18) L'allegato XI e l'appendice 2 dell'allegato III sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO (1) GU n. 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU n. L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1). (2) GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 47. (3) GU n. L 73 del 21. 3. 1996, pag. 1.