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Document 31996R2315
Council Regulation (EC) No 2315/96 of 25 November 1996 establishing, pursuant to Article 1 (7) of Regulation (EEC) 3030/93, the list of textiles and clothing products to be integrated into GATT 1994 on 1 January 1998 and amending Annex X to Regulation (EEC) No 3030/93 and Annex II to Regulation (EC) No 3285/94
Regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio del 25 novembre 1996 che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare, il 1° gennaio 1998, nel quadro del GATT 1994 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94
Regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio del 25 novembre 1996 che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare, il 1° gennaio 1998, nel quadro del GATT 1994 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94
GU L 314 del 4.12.1996, pp. 1–11
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In force
Regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio del 25 novembre 1996 che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare, il 1° gennaio 1998, nel quadro del GATT 1994 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1996 pag. 0001 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 2315/96 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1996 che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare, il 1° gennaio 1998, nel quadro del GATT 1994 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, visto l'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità europea ha concluso l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata «OMC») (2), al quale è allegato l'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento (in appresso denominato «ATA»); considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 dell'ATA, la Comunità è tenuta, da un lato, a integrare, il 1° gennaio 1998, nelle normali regole e discipline del GATT i prodotti che rappresentavano non meno del 17 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA e, dall'altro, a notificare l'elenco di tali prodotti all'organo di controllo dei tessili dell'OMC anteriormente al 1° gennaio 1997; considerando che, nella scelta dei prodotti da integrare, il Consiglio si è basato su un certo numero di fattori, segnatamente la sensibilità del prodotto per l'industria comunitaria e le sue componenti regionali in particolare in termini di competitività economica e di occupazione, l'efficacia delle restrizioni quantitative sul prodotto, la capacità dell'industria comunitaria di adattarsi ad un aumento della concorrenza su prodotti attualmente soggetti a restrizioni quantitative applicate nei confronti di uno o più paesi fornitori, la volontà di incoraggiare l'adeguamento dell'industria ad un ritmo accettabile durante tutto il periodo transitorio di dieci anni, l'impatto sui consumatori, l'impatto sui paesi terzi e l'opportunità di semplificare il regime all'importazione comunitario per i prodotti tessili e di abbigliamento; considerando che, a tal riguardo, si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalle parti interessate che hanno risposto all'invito della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3); considerando che occorre modificare l'elenco di prodotti contenuto nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 per escluderne i prodotti da integrare il 1° gennaio 1998; considerando che occorre modificare l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti alle normali regole e discipline del GATT, che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (4), per inserirvi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i prodotti da integrare nelle normali regole del GATT, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I prodotti da integrare nelle normali regole del GATT 1994, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono elencati nell'allegato I del presente regolamento. 2. L'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1998. 3. L'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1998. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING (1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione (GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 15). (2) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 3. (3) GU n. C 81 del 19. 3. 1996, pag. 1. (4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 139/96 (GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 7). ALLEGATO I Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nelle normali regole del GATT 1994 (seconda fase) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II «ALLEGATO X Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non ancora integrati nelle normali regole del GATT 1994 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III «ALLEGATO II Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento integrati nelle normali regole del GATT 1994 >SPAZIO PER TABELLA>