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Document 31993D0435
93/435/EEC: Commission Decision of 27 July 1993 amending Council Decision 79/542/EEC drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of bovine animals, swine, equidae, sheep and goats, fresh meat and meat products
93/435/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne
93/435/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne
GU L 201 del 11.8.1993, p. 28–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/10/1996; abrog. impl. da 396D0624
93/435/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 11/08/1993 pag. 0028 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0148
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne (93/435/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 3, considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/344/CEE della Commissione (4), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; considerando che è necessario tener conto degli eventi politici verificatisi nell'ex Stato cecoslovacco; considerando che l'articolo 1 della direttiva 72/462/CEE riguarda le importazioni di carni fresche di animali domestici della specie bovina, ivi compresa la specie Bubalus bubalis e Bison-bison; considerando che il Canada intende esportare nella Comunità europea carni fresche di animali della specie Bison-bison; che a questo scopo le autorità di quel paese hanno inserito il controllo di tali carni nel loro piano di controllo dei residui nelle carni fresche esportate nella Comunità europea; considerando che i risultati dell'ultima missione in Brasile, per quanto riguarda la ricerca dei residui nelle carni fresche, hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile continuare ad autorizzare le importazioni di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da questo paese; considerando inoltre che le autorità ceche, slovacche, croate e slovene hanno trasmesso i rispettivi piani per la ricerca dei residui negli animali vivi e nelle carni fresche esportate nella Comunità europea; considerando che alcune garanzie sono state inviate dalle competenti autorità dell'Estonia e della Bielorussia e che pertanto è opportuno, in primo luogo, aggiungere questi due ultimi paesi nell'elenco per l'introduzione nel territorio della Comunità di equidi; considerando che, in ordine alle importazioni di prodotti a base di carne, è necessario infine eliminare talune ambiguità per migliorare la chiarezza della decisione; considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione 79/542/CEE della Commissione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (4) GU n. L 138 del 9. 6. 1993, pag. 11. ALLEGATO Questo è un elenco di massima. Le importazioni devono infatti rispettare le condizioni di salute animale e pubblica che si impongono PARTE 1 ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE /* Tabelle: v. GUCE */ PARTE 2 COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI /* Tabelle: v. GUCE */ (1) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.