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Document 31989L0518

Direttiva 89/518/CEE della Commissione del 1g agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 265 del 12.9.1989, p. 24–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/518/oj

31989L0518

Direttiva 89/518/CEE della Commissione del 1g agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 12/09/1989 pag. 0024 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0086


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1g agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/518/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore o dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE (4) in particolare l'articolo 10,

considerando che l'esperienza acquisita e lo stato attuale della tecnica consentono di semplificare il marchio di omologazione CEE di detti proiettori qualora siano raggruppati, combinati o mutuamente incorporati con altre luci;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Gli allegati 0 e II della direttiva 77/538/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2 A decorrere dal 1g gennaio 1990 gli Stati membri non possono:

a) - né rifiutare per un determinato tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, per motivi attinenti ai proiettori fendinebbia posteriore se questi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva;

b) - né negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale per un determinato tipo di proiettori fendinebbia posteriori se tali proiettori fendinebbia posteriori sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva,

- né vietare la commercializzazione dei proiettori fendinebbia posteriori se recano il marchio di omologazione CEE rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1g agosto 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

(3) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60.

(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43. ALLEGATO L'allegato 0 è modificato come segue:

I punti da 1 a 1.4 sono sostituiti dai punti da 1 e 1.1 seguenti:

«1. DEFINIZIONE

«1.1.

Nella presente direttiva si applicano le definizioni che figurano nella direttiva 76/756/CEE concernenti:

- proiettore fendinebbia posteriore,

- luce,

- sorgente luminosa per quanto concerne le lampade ad incandescenza,

- luci indipendenti,

- luci raggruppate,

- luci combinate,

- luci mutuamente incorporate,

- dispositivo,

- superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro,

- superficie apparente,

- superficie di uscita della luce,

- asse di riferimento,

- centro di riferimento,

- luce unica».

I punti da 1.5 a 1.5.4. recano la nuova numerazione da 1.2 a 1.2.4.

Punto 3.4, leggi:

«3.4.

La superficie illuminante della luce non deve superare 140 cm$».

Punto 6: sostituire «2854 K» con «2856 K».

Nella versione tedesca la sigla della Commissione internazionale per l'illuminazione deve essere «CIE».

L'allegato II è modificato come segue:

Punto 1.2.2, leggi

«1.2.2.

da disegni, in tre esemplari, sufficientemente dettagliati per permettere l'identificazione del tipo, nei quali siano precisate le prescrizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0g, angolo verticale V = 0g), il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse, le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e la loro distanza dal centro di riferimento della luce».

Punto 3.3: sostituire «marchio» con «numero».

Punto 4.2, leggi:

«4.2.

Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera "e'', seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1

per la Repubblica federale di Germania,

2

per la Francia,

3

per l'Italia,

4

per i Paesi Bassi,

6

per il Belgio,

9

per la Spagna,

11

per il Regno Unito,

13

per il Lussemburgo,

18

per la Danimarca,

21

per il Portogallo,

EL

per la Grecia,

IRL

per l'Irlanda,

e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore fendinebbia posteriore considerato (vedasi allegato I), preceduto da due cifre che indicano il numero di ordine della più recente maggiore modifica tecnica della direttiva 77/538/CEE del Consiglio, alla data in cui l'omologazione è stata rilasciata. Per la presente direttiva questo numero è "00''».

Punto 4.6, leggi:

«4.6.

Nell'appendice 1 vengono forniti alcuni esempi del marchio di omologazione CEE completo di simbolo aggiuntivo. I numeri di omologazione conformi all'appendice 1 della direttiva 77/538/CEE nella sua forma iniziale, cioè senza il numero d'ordine "00'', possono tuttavia essere mantenuti finché le prescrizioni tecniche relative ai proiettori fendinebbia posteriori non vengono modificate».

Punto 4.7, leggi:

«4.7.

Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico, come previsto dal punto 3.3, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia posteriore raggruppato, combinato o mutuamente incorporato con altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE, costituito da quanto segue:

- un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera "e'' seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,

- un numero di omologazione CEE e, se necessario, la freccia prescritta».

Dopo il punto 4.7 aggiungere i nuovi punti seguenti:

«4.7.1.

Detto marchio di omologazione può essere esposto in un punto qualsiasi delle luci raggruppate, combinate o incorporate mutuamente a condizione:

4.7.1.1.

di essere visibile quando le luci sono installate;

4.7.1.2.

che nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o incorporate mutuamente che trasmette la luce possa essere tolto senza che sia tolto nello stesso tempo il marchio di omologazione.

4.7.2.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente a ciascuna direttiva in base alla quale è stata concessa l'omologazione, unitamente alle due cifre che indicano il numero d'ordine menzionato al punto 4.2, ultimo comma, di cui sopra, e, all'occorrenza, la lettera aggiuntiva "D'' devono essere indicati:

4.7.2.1.

sulla superficie di uscita della luce adatta, oppure

4.7.2.2.

sia in gruppo, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata».

Punto 4.9, leggi:

«4.9.

Nell'appendice 2 vengono forniti alcuni esempi di marchi di omologazione CEE per una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci».

L'appendice 1 è modificata come segue:

Nel titolo il termine «esempio» è sostituito dal termine «esempi».

Sotto l'esempio del marchio di omologazione CEE è inserita l'espressione «figura 1».

Dopo la figura 1 aggiungere la figura 2 seguente:

L'appendice 2 è sostituita dall'appendice 2 seguente:

«Appendice 2

ESEMPI DI MARCATURA SEMPLIFICATA PER LUCI RAGGRUPPATE, COMBINATE O MUTUAMENTE INCORPORATE NEL CASO IN CUI DUE O PIÙ LUCI FANNO PARTE DELLO STESSO INSIEME

Nota: Negli esempi precedenti, le linee verticali ed orizzontali schematizzano la forma generale di un insieme di luci e non fanno parte del marchio di omologazione.

I tre esempi di marchi di omologazione CEE, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione quando due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Essi indicano che si tratta di un dispositivo omologato CEE nei Paesi Bassi (e 4) con il numero di omologazione 3333 comprendente:

- un catadiottro della classe IA, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/757/CEE;

- un indicatore luminoso di direzione posteriore, della categoria 2 a, omologato CEE conformemente alla direttiva 76/759/CEE;

- una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE;

- un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato CEE conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

- un proiettore di retromarcia (AR) omologato CEE conformemente alla direttiva 77/539/CEE;

- una luce di arresto (S1) omologata CEE conformemente alla direttiva 76/758/CEE».

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