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Document 31985R3795

Regolamento (CEE) n. 3795/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

GU L 367 del 31.12.1985, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3795/oj

31985R3795

Regolamento (CEE) n. 3795/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1985 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 3795/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1674/72 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/81 (2);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1674/72 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Per la durata delle deroghe previste dall'articolo 344, paragrafo 1, dell'atto di adesione, l'aiuto è concesso anche per le sementi di base e le sementi certificate prodotte in Portogallo e oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 344, paragrafo 3, del suddetto atto».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 1.

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