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Document 31979D0560
79/560/EEC: Commission Decision of 4 May 1979 supplementing, by the addition of Chile, the list of third countries from which Member States authorize imports of bovine animals, swine and fresh meat
79/560/CEE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 1979, che completa, con l' aggiunta del Cile, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
79/560/CEE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 1979, che completa, con l' aggiunta del Cile, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
GU L 147 del 15.6.1979, p. 49–49
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/03/1984; abrog. impl. da 31984D0134
79/560/CEE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 1979, che completa, con l' aggiunta del Cile, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 147 del 15/06/1979 pag. 0049 - 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0156
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0148
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0148
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1979 che completa , con l ' aggiunta del Cile , l ' elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche ( 79/560/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che per decidere , sia per quanto concerne i suddetti animali sia per quanto concerne la carne fresca , se un paese o parte di esso possa essere incluso nell ' elenco , si devono prendere in particolare considerazione i criteri previsti all ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE ; considerando che si può ritenere che il Cile soddisfi a tali criteri per le carni fresche di bovini , ovini , caprini e solipedi domestici ; che è necessario integrare , con l ' aggiunta del Cile e per le categorie di carni fresche di cui sopra , l ' elenco di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , della direttiva 72/462/CEE , adottato dal Consiglio e figurante nell ' allegato della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976 , che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche ; considerando che è necessario specificare le regioni del Cile da cui tali importazioni possono essere autorizzate ; che rimangono da adottare altre misure relative all ' ispezione sanitaria degli animali ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Fatta salva da direttiva 72/462/CEE ed in particolare qualsiasi misura eventualmente da adottarsi ai sensi della procedura di cui all ' articolo 29 di tale direttiva , l ' elenco dei paesi da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche figurante nella decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976 è completato con l ' aggiunta del Cile per quanto concerne le carni fresche di bovini , ovini , caprini e solipedi domestici . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 4 maggio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . ( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .