Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0315

    Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    GU L 81 del 28.3.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; abrog. impl. da 32007L0046

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/315/oj

    31978L0315

    Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 28/03/1978 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0056
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0041
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0056
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0103
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0103


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1977 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (78/315/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che attualmente alcuni dispositivi o parti di veicoli, che formano un'entità tecnica, vengono già commercializzati tanto separatamente quanto dopo il montaggio su un veicolo ; che, nella misura in cui tali dispositivi o parti possono essere parimenti verificati prima di essere montati su un veicolo, la loro libera circolazione può essere facilitata mediante l'istituzione di un'omologazione CEE anche per tali entità tecniche;

    considerando che è quindi opportuno completare sin d'ora la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), con disposizioni che istituiscano tale omologazione, fatti salvi altri eventuali adeguamenti di tale direttiva che potessero in un secondo tempo risultare necessari, in particolare quelli oggetto della proposta della Commissione del 5 gennaio 1977;

    considerando che l'omologazione CEE di entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli facilita l'omologazione di questi ultimi, evitando la ripetizione di determinate verifiche all'atto dell'omologazione dei veicoli ; che, d'altro lato, al momento della concessione dell'omologazione CEE di entità tecniche si devono poter prevedere eventuali restrizioni alla loro utilizzazione e eventuali prescrizioni di montaggio;

    considerando infine che deve essere costantemente possibile l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive particolari nel settore della produzione di entità tecniche e che, a tal fine, risulta appropriata la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Dopo l'articolo 9 viene inserito il seguente articolo 9 bis:

    «Articolo 9 bis

    1. Qualora le direttive particolari lo prevedano espressamente, l'omologazione CEE può essere (1)GU n. C 118 del 16.5.1977, pag. 29. (2)GU n. C 114 dell'11.5.1977, pag. 1. (3)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. rilasciata anche per determinati tipi di dispositivi, o parti di veicoli, che costituiscono un'entità tecnica.

    2. Se l'entità tecnica da omologare svolge la sua funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo e se, per questo motivo, è possibile verificare il rispetto di una o più prescrizioni soltanto se l'entità tecnica da omologare funziona in connessione con altri elementi dei veicoli, siano essi simulati o reali, la portata dell'omologazione CEE dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. In tal caso la scheda di omologazione CEE di un'entità tecnica indica le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio ; all'atto dell'omologazione CEE del veicolo viene verificata l'osservanza di tali restrizioni e prescrizioni.

    3. Gli articoli da 3 a 9 e l'articolo 14 sono applicabili per analogia.

    Tuttavia il titolare di un'omologazione CEE di un'entità tecnica, rilasciata in conformità del presente articolo, è tenuto non solo a compilare il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma anche ad apporre, su ciascuna entità tecnica costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale e l'indicazione del tipo e, se prescritto dalla direttiva particolare, il numero di omologazione».

    Articolo 2

    L'articolo 11 è completato dal comma seguente:

    «Tale procedura si applica anche per introdurre in una direttiva particolare disposizioni relative all'omologazione CEE di entità tecniche».

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. CHABERT

    Top