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Document 31974L0151
Council Directive 74/151/EEC of 4 March 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 84 del 28.3.1974, p. 25–32
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009L0063
Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1974 pag. 0025 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0242
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0242
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0198
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0198
++++ ( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 462/67 . ( 2 ) GU n . 42 del 7 . 3 . 1967 , pag . 620/67 . ( 3 ) Vedasi pag . 10 della presente Gazzetta ufficiale . ( 4 ) GU n . L 176 del 10 . 8 . 1970 , pag . 12 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 74/151/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , il peso massimo autorizzato a pieno carico , l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione , i serbatoi di carburante liquido , la zavorratura , il segnalatore acustico , il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento ( silenziatore ) ; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s'intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale . Esso puo essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori . 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km / h . Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti : _ il peso massimo autorizzato a pieno carico , _ l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione , _ i serbatoi di carburante liquido , _ la zavorratura , _ il segnalatore acustico , _ il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento ( silenziatore ) , se questi rispondono alle prescrizioni riportate nei corrispondenti allegati . Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti gli elementi e le caratteristiche di cui all'articolo 2 se questi rispondono alle prescrizioni di cui agli allegati . Articolo 4 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati , eccetto quelle dei punti I.1 e I.4.1.2 . dell'allegato VI , sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote . Articolo 5 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 4 marzo 1974 . Per il Consiglio Il Presidente W . SCHEEL ALLEGATO I PESO MASSIMO AUTORIZZATO A PIENO CARICO 1 . Il peso massimo autorizzato a pieno carico , tecnicamente ammissibile , indicato dal costruttore , viene adottato come peso massimo autorizzato a pieno carico dall'amministrazione competente a condizione che : 1.1 . siano soddisfacenti i controlli effettuati dall'amministrazione , in particolare dal punto di vista frenatura e sterzo , 1.2 . non siano superati il peso massimo a pieno carico di 14 tonnellate ed il peso massimo su ciascuno degli assi di 10 tonnellate . 2 . Qualunque siano le condizioni di carico del trattore , il peso trasmesso alla strada dalle ruote anteriori del trattore non dovrà essere inferiore al 20 % del peso a vuoto del trattore stesso . ALLEGATO II 1 . FORMA E DIMENSIONI DEGLI ALLOGGIAMENTI DELLE TARGHE POSTERIORI D'IMMATRICOLAZIONE Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime : _ lunghezza 240 mm , _ altezza 165 mm . 2 . POSIZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI E MONTAGGIO DELLE TARGHE Gli alloggiamenti devono essere tali che , dopo corretto montaggio , le targhe presentino le seguenti caratteristiche : 2.1 . Posizione della targa nel senso della larghezza La linea verticale mediana della targa non puo trovarsi più a destra del piano di simmetria del trattore negli Stati membri in cui la circolazione si svolge a destra , e più a sinistra del piano di simmetria del trattore negli Stati membri in cui la circolazione si svolge a sinistra . Nei paesi in cui la circolazione si svolge a destra , il bordo laterale sinistro della targa non puo trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del trattore , larghezza fuori tutto , raggiunge la sua dimensione massima . Nei paesi in cui la circolazione si svolge a sinistra , il bordo laterale destro della targa non puo trovarsi più a destra del piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore e tangente al luogo in cui la sezione trasversale , larghezza fuori tutto , raggiunge la sua dimensione massima . 2.2 . Posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del trattore La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria del trattore . 2.3 . Posizione della targa rispetto alla verticale La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5 . Tuttavia , nella misura in cui la forma del trattore lo richiede , essa puo essere anche inclinata rispetto alla verticale , e cioè : 2.3.1 . di un angolo non superiore a 30 , quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è inclinata verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m ; 2.3.2 . di un angolo non superiore a 15 , quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è inclinata verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m . 2.4 . Altezza della targa rispetto al suolo L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m ; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a m 1,20 . Tuttavia , qualora sia praticamente impossibile rispettare quest'ultima disposizione , l'altezza puo superare 1,20 m , ma deve essere il più possibile vicina a questo limite , compatibilmente con le caratteristiche costruttive del trattore , e non puo comunque superare 2,5 m . 2.5 . Determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo Le altezze di cui ai punti 2.3 e 2.4 devono essere misurate a trattore scarico . ALLEGATO III SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO 1 . I serbatoi di carburante devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione . Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna effettuate dal costruttore , ad una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e , in ogni caso , pari almeno a 1,3 bar . Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati ( orifizi , valvole di sicurezza , ecc . ) . Gli orifizi d'aerazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante . Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrapressione , neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio ; sarà tollerato solo uno sgocciolamento . 2 . I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore del trattore : le parti sporgenti , i bordi taglienti , ecc . devono essere evitati nelle vicinanze dei serbatoi . ALLEGATO IV ZAVORRATURA Se il trattore deve essere munito di zavorre per soddisfare alle altre prescrizioni previste per l'omologazione CEE , queste devono essere fornite dal costruttore del trattore e devono essere metalliche , adatte alla posa e debbono recare il marchio della ditta costruttrice , nonché l'indicazione del loro peso approssimativo in chilogrammi . ALLEGATO V SEGNALATORE ACUSTICO 1 . Il segnalatore deve recare il marchio di omologazione CEE previsto dalla direttiva del Consiglio , del 27 luglio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore ( 4 ) . 2 . Caratteristiche del segnalatore montato sul trattore 2.1 . Collaudo acustico All'atto dell'omologazione di un tipo di trattore , il controllo delle caratteristiche del segnalatore montato su di esso è effettuato nella maniera seguente : 2.1.1 . Il livello di pressione sonora dell'apparecchio montato sul trattore è misurato ad una distanza di 7 m davanti al trattore stesso ; quest'ultimo è posto , a motore spento , su un terreno libero da ostacoli e quanto più levigato possibile . La tensione effettiva deve essere quella fissata al punto 1.2.1 dell'allegato I della direttiva di cui al punto 1 ; 2.1.2 . le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI ( Commissione elettrotecnica internazionale ) ; 2.1.3 . il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo ; 2.1.4 . il massimo trovato deve essere superiore o uguale a 93 dB ( A ) . ALLEGATO VI I . LIVELLI SONORI AMMISSIBILI I.1 . Limiti Il livello sonoro dei trattori di cui all'articolo 1 della presente direttiva , misurato nelle condizioni previste dal presente allegato , non deve superare i seguenti limiti : 89 dB ( A ) per i trattori aventi un peso a vuoto superiore a 1,5 tonnellate 85 dB ( A ) per i trattori aventi un peso a vuoto inferiore a pari a 1,5 tonnellate . I.2 . Strumenti di misura Le misure del rumore provocato dai trattori sono effettuate mediante un fonometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n . 179 , prima edizione 1965 , della commissione elettrotecnica internazionale . I.3 . Condizioni di misura Le misure sono effettuate a trattore vuoto , in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa ( rumore circostante e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB ( A ) al rumore da misurare ) . Questa zona puo essere costituita , per esempio , da uno spazio aperto di 50 metri di raggio , la cui parte centrale , per almeno 20 metri di raggio , deve essere praticamente orizzontale e rivestita di cemento , di asfalto o altro materiale analogo e non deve essere ricoperta di neve farinosa , di erbe alte , terra soffice o cenere . Il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano rumore eccessivo . Questa condizione è valida soltanto per la misura del rumore dei trattori in movimento . Le misure sono fatte con tempo sereno e vento debole . Nessun'altra persona all'infuori dell'osservatore che effettua la lettura dello strumento deve rimanere nelle vicinanze del trattore o del microfono , poiché la presenza di spettatori puo influenzare sensibilmente le letture dello strumento , quando tali spettatori si trovano nelle vicinanze del trattore o del microfono . Ogni punta estranea alle caratteristiche del livello sonoro generale non è presa in considerazione nella lettura . I.4 . Metodo di misura I.4.1 . Misura del rumore dei trattori in movimento ( per l'omologazione ) . Si effettuano almeno due misure su ciascun lato del trattore . Possono essere effettuate misure preliminari di regolazione , che pero non sono prese in considerazione . Il microfono è collocato a 1,2 metri dal suolo e a una distanza di 7,5 metri dall'asse di marcia CC del trattore , misurata secondo la perpendicolare PP' a tale asse ( figura 1 ) . Sulla pista di prova sono tracciate due linee AA' e BB' parallelle alla linea PP' e situate a 10 metri anteriormente e posteriormente a tale linea . Il trattore è portato a velocità costante , alle condizioni in appresso specificate , fino alla linea AA' . In questo momento , l'acceleratore è spinto a fondo con la massima adeguata rapidità . L'acceleratore è mantenuto in questa posizione fino a che la parte posteriore del trattore ( 1 ) abbia superato la linea BB' , poi viene staccato il più rapidamente possibile . La massima intensità rilevata costituisce il risultato della misura . I.4.1.1 . La velocità da considerare sarà uguale ai tre quarti della velocità massima raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su strada . I.4.1.2 . Interpretazione dei risultati I.4.1.2.1 . Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura , il risultato di ogni misura è dato dal valore letto sullo strumento , diminuito di 1 dB ( A ) . I.4.1.2.2 . Le misure sono considerate valide se il divario fra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB ( A ) . I.4.1.2.3 . Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure . Se tale valore è superiore di non più di 1 dB ( A ) a livello massimo ammissibile per la categoria alla quale appartiene il trattore , si procede ad una seconda serie di due misure . Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti . ( 1 ) Se l'insieme del trattore comprende un rimorchio , non sarà tenuto conto del rimorchio per il passaggio della linea BB' . vedi figura : J.O . I.4.2 . Misura del rumore dei trattori fermi ( non per l'omologazione ) I.4.2.1 . Posizione del fonometro Il punto di misura è il punto X indicato nella figura 2 , che si trova ad una distanza di 7 m dalla più vicina superficie del trattore . Il microfono è collocato a 1,2 m dal suolo . I.4.2.2 . Numero di misure Si effettuano almeno due misure . I.4.2.3 . Condizioni di prova del trattore Il motore di un trattore senza regolatore di velocità è portato al regime che dà un numero di giri equivalente ai tre quarti del numero dei giri al minuto che , secondo il costruttore , corrisponde alla potenza massima del motore . Il numero di giri al minuto del motore è misurato mediante uno strumento indipendente , per esempio un banco a rulli e un tachimetro . Se il motore è munito di un regolatore di velocità , che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima , lo si fa girare alla velocità massima consentita dal regolatore . Prima di procedere alle misure , il motore è portato alla sua temperatura normale di funzionamento . I.4.2.4 . Interpretazione dei risultati Tutte le letture del livello sonoro sono indicate nel verbale . E indicato eventualmente anche il criterio di valutazione della potenza del motore . Nel verbale deve figurare anche il carico del trattore . Le misure sono considerate valide se il divario tra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB ( A ) . E considerato risultato della misura il valore più elevato . vedi figura J.O . II . DISPOSITIVO DI SCAPPAMENTO ( SILENZIATORE ) II.1 . Se il trattore è munito di dispositivi destinati a ridurre il rumore dello scappamento ( silenziatore ) , si osservano le prescrizioni del presente punto II . Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria , necessario per garantire l'osservanza del livello sonoro ammissibile , tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto II sono del pari applicabili a questo filtro . II.2 . Lo schema del dispositivo di scappamento deve essere allegato alla scheda di omologazione del trattore . II.3 . Sul silenziatore dovranno essere indicati in caratteri ben leggibili ed indelebili la marca ed il tipo . II.4 . I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni : II.4.1 . i materiali assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas ; II.4.2 . dispositivi adeguati devono garantire il mantenimento in posto dei materiali assorbenti fibrosi per tutta la durata di utilizzazione del silenziatore ; II.4.3 . i materiali assorbenti fibrosi devono resistere ad una temperatura ( C ) superiore di almeno il 20 % alla temperatura di funzionamento che si puo presentare nella parte del silenziatore in cui si trovano i materiali assorbenti fibrosi .