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Document 22017D1893
Decision of the EEA Joint Committee No 63/2016 of 18 March 2016 amending Protocol 47 (on the abolition of technical barriers to trade in wine) to the EEA Agreement [2017/1893]
Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1893]
Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1893]
GU L 270 del 19.10.2017, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
19.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2016
del 18 marzo 2016
che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1893]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32015 R 0596: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015 (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.