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Document 22017D1893

Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2016, del 18 marzo 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1893]

GU L 270 del 19.10.2017, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1893/oj

19.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2016

del 18 marzo 2016

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1893]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0596: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015 (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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