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Document 22016A1203(02)

    Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

    GU L 329 del 3.12.2016, p. 8–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/2117/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    3.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/8


    ACCORDO QUADRO

    globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

    L'UNIONE EUROPEA,

    in appresso «l'Unione»,

    e

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    in appresso gli «Stati membri»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,

    in appresso il «Vietnam»,

    dall'altra,

    in appresso denominati congiuntamente «le parti»,

    CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono,

    CONSIDERANDO che le parti ascrivono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche, come provato, tra l'altro, dal «Piano direttivo per le relazioni tra il Vietnam e l'Unione europea fino al 2010 e orientamenti fino al 2015» adottato dal Vietnam nel 2005 e dalle discussioni tra le parti che ne sono scaturite,

    TENUTO CONTO che per le parti il presente accordo rientra in una più ampia e coerente interazione reciproca governata da accordi ai quali hanno entrambe aderito,

    RIBADENDO la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani,

    RIBADENDO il loro rispetto per l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Repubblica socialista del Vietnam,

    RIBADENDO l'importanza che esse attribuiscono al principio del buon governo e alla lotta contro la corruzione,

    RIBADENDO la loro volontà di promuovere il progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale,

    CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, che ha il compito di perseguire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale,

    CONSIDERANDO che le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) minaccia pesantemente la sicurezza internazionale, e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa,

    RICONOSCENDO la necessità di accelerare il disarmo e intensificare l'impegno alla non proliferazione a norma degli obblighi internazionali applicabili alle parti,

    IMPEGNANDOSI fermamente a combattere il terrorismo in ogni sua forma, nel rispetto del diritto internazionale, ivi incluse le norme in materia di diritti umani e il diritto umanitario, e a istituire una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per garantire la sua eliminazione, e ricordando le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

    RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), successivamente esteso al Vietnam nel 1999, e dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam del 17 luglio 1995,

    RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti, al fine di intensificare la cooperazione tra loro, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse sulla base dei principi di sovranità, parità, non discriminazione, del rispetto dell'ambiente naturale e nel reciproco vantaggio,

    RICONOSCENDO che il Vietnam è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo di ciascuna parte,

    RICONOSCENDO la significativa importanza della cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli a reddito basso e medio basso, nel perseguimento della crescita economica e dello sviluppo sostenibili e nella realizzazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite,

    RICONOSCENDO i progressi compiuti dal Vietnam nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e nell'attuazione della strategia nazionale di sviluppo socioeconomico, nonché il suo livello di sviluppo attuale che lo posiziona tra i paesi in via di sviluppo a basso reddito,

    RICONOSCENDO l'importanza che le parti ascrivono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale contenute nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio,

    RICONOSCENDO che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e tenendo conto dell'importanza dei programmi di preferenze commerciali,

    IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, e a sostenere e applicare efficacemente le norme in materia di lavoro riconosciute internazionalmente e ratificate dalle parti,

    RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione,

    CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena conformità delle attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e nel reciproco vantaggio,

    CONSTATANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    TITOLO I

    NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Principi generali

    1.   Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale, come definiti negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, riaffermati dalla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 1970, e in altri trattati internazionali pertinenti, che evocano tra l'altro lo Stato di diritto e il principio pacta sunt servanda; al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani pertinenti sottoscritti dalle parti, che ispirano le politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

    2.   Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, conformandosi ai reciproci obblighi internazionali vigenti applicabili alle parti. Questa disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. Le parti ribadiscono altresì il rispettivo impegno al Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata al forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del 2005, al programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti e alla dichiarazione fondamentale di Hanoi sull'efficacia degli aiuti del 2006, finalizzato a potenziare le prestazioni della cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda un maggior svincolo degli aiuti e dispositivi di assistenza più prevedibili.

    3.   Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sviluppo del millennio.

    4.   Nel realizzare tutte le attività di cooperazione previste dal presente accordo, le parti convengono di tener conto dei rispettivi livelli di sviluppo, dei bisogni e delle capacità di ciascuna.

    5.   Le parti confermano che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e che i programmi di preferenze commerciali contribuiscono alla crescita dei paesi in via di sviluppo, tra cui il Vietnam.

    6.   Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgerà nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.

    Articolo 2

    Obiettivi della cooperazione

    Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione tra di esse a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirerà in particolare a:

    a)

    istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti;

    b)

    sviluppare gli scambi e gli investimenti le parti nel reciproco vantaggio;

    c)

    istituire una cooperazione in tutti i settori commerciali e di investimento di reciproco interesse, nell'intento di favorire flussi di scambi e investimenti sostenibili, evitando e eliminando gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare rispetto alle iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;

    d)

    avvalersi della cooperazione allo sviluppo per eliminare la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile, far fronte alle sfide emergenti quali i cambiamenti climatici e le malattie trasmissibili, approfondire le riforme economiche e prendere parte all'economia mondiale;

    e)

    istituire la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, la lotta alla criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti;

    f)

    favorire la cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, ivi inclusi i diritti umani; la politica economica; i servizi finanziari; la fiscalità; la politica industriale, le piccole e medie imprese; le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; la scienza e la tecnologia; l'energia; i trasporti; la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali; il turismo; l'istruzione e la formazione; la cultura; i cambiamenti climatici; l'ambiente e le risorse naturali; l'agricoltura, le foreste, l'allevamento, la pesca e lo sviluppo rurale; la sanità; le statistiche; il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali; la riforma della pubblica amministrazione; le associazioni e organizzazioni non governative (ONG); la prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; la parità di genere;

    g)

    intensificare e incentivare la partecipazione, presente e futura, di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte;

    h)

    istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e i residuati bellici;

    i)

    istituire una cooperazione in materia di lotta al terrorismo;

    j)

    accentuare il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'istruzione;

    k)

    promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni, anche tramite la cooperazione tra organizzazioni quali gruppi di riflessione, università, imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività.

    Articolo 3

    Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

    1.   Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite e relative agenzie e organizzazioni, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    2.   Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti tra gruppi di riflessione, università, ONG, imprese e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività connesse, a condizione che tale cooperazione si basi su un reciproco consenso.

    Articolo 4

    Cooperazione bilaterale e regionale

    1.   Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione ai sensi del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'Unione e l'ASEAN. La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario dell'ASEAN.

    2.   La parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione può, in particolare, sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam e può contemplare interventi di potenziamento della capacità quali l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate dalle parti conformemente alle strategie di aiuti allo sviluppo del donatore.

    TITOLO II

    COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

    Articolo 5

    Principi generali

    1.   Gli obiettivi principali della cooperazione allo sviluppo sono il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, nonché l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo tengono conto delle strategie e dei programmi di sviluppo socioeconomico del Vietnam. Le parti riconoscono che la loro cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo centrale per poter affrontare le sfide del Vietnam in materia di sviluppo.

    2.   Le parti convengono di promuovere le attività di cooperazione nel rispetto delle rispettive procedure e risorse.

    Articolo 6

    Finalità della cooperazione

    Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano, tra l'altro, a:

    a)

    conseguire una crescita economica sostenuta;

    b)

    promuovere lo sviluppo umano e sociale;

    c)

    promuovere le riforme e lo sviluppo istituzionali;

    d)

    promuovere la sostenibilità e la rigenerazione dell'ambiente, nonché le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali;

    e)

    prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici;

    f)

    sostenere politiche e strumenti che favoriscano un'integrazione progressiva nell'economia e negli scambi mondiali.

    Articolo 7

    Forme di cooperazione

    1.   Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attività a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita.

    2.   Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere:

    a)

    l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti;

    b)

    il potenziamento della capacità tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti;

    c)

    il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno;

    d)

    lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.

    TITOLO III

    PACE E SICUREZZA

    Articolo 8

    Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori

    1.   Le parti considerano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, sia presso destinatari statali che non statali, rappresenta una delle minacce più gravi per la stabilità e la sicurezza internazionali, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di svolgere ricerche, sviluppare, utilizzare, commerciare e trasferire tecnologie biologiche, chimiche e nucleari e relativi materiali ad usi pacifici, nel rispetto dei trattati e delle convenzioni cui hanno aderito. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, attraverso il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi che loro incombono in forza dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e dei pertinenti obblighi internazionali applicabili alle parti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo.

    2.   Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:

    a)

    disponendo quanto necessario alla firma o alla ratifica di tutti gli altri trattati e accordi internazionali pertinenti, o all'adesione ad essi, se del caso, e assolvendone in pieno i rispettivi obblighi;

    b)

    creando, nei limiti delle rispettive capacità, un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione che verifichi l'esportazione e il transito delle merci aventi attinenza con le armi di distruzione di massa, anche per quanto riguarda il loro impiego finale finalizzato alle tecnologie a duplice uso, che, in linea con la risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione e che non intralci le attività di importazione ed esportazione e le transazioni finanziarie regolari e lecite. A tal fine, è prevista la fornitura di assistenza, ivi incluso il potenziamento della capacità.

    3.   Le parti convengono di intrattenere un regolare dialogo politico che accompagnerà e consoliderà gli elementi suddetti.

    Articolo 9

    Cooperazione nella lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), in tutti i loro aspetti

    1.   Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, compreso l'eccessivo accumulo, e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di produrre, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza. A tale riguardo, le parti ricordano gli aspetti rilevanti delle risoluzioni 64/50 e 64/51 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

    2.   Le parti convengono di osservare e eseguire integralmente gli obblighi rispettivi in materia di lotta al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, incombenti loro in forza dei vigenti accordi internazionali cui hanno aderito e in forza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali pertinenti applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW, in tutti i loro aspetti.

    3.   Le parti si impegnano ad avviare, se necessario, un dialogo finalizzato allo scambio di opinioni e informazioni, a sviluppare una comprensione comune delle questioni e dei problemi connessi al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e a rafforzare la capacità delle parti di prevenire, combattere ed eliminare tale commercio.

    Articolo 10

    Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

    Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel pieno rispetto del diritto, compresi la Carta delle Nazioni Unite, la legislazione in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. In questo ambito e conformemente alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione nella lotta al terrorismo, le parti convengono di potenziare la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo.

    In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

    a)

    nel quadro della piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e disponendo quanto necessario ai fini della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali volti a combattere e prevenire il terrorismo;

    b)

    consultandosi regolarmente, in sede di comitato misto, su come cooperare per contrastare e prevenire il terrorismo;

    c)

    scambiandosi informazioni sui gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno, nel rispetto del diritto internazionale e nazionale e, compatibilmente con i programmi e strumenti delle parti, fornendo sostegno per potenziare la capacità di contrastare e prevenire il terrorismo;

    d)

    scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze in merito alla prevenzione del terrorismo;

    e)

    collaborando nell'intento di creare maggior consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, di rafforzarne il quadro normativo e di pervenire quanto prima ad un accordo sulla Convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;

    f)

    promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite onde attuare efficacemente la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;

    g)

    condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

    Articolo 11

    Cooperazione giudiziaria

    1.   Le parti convengono di cooperare su questioni di natura giuridica, sul potenziamento dello Stato di diritto e delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione della legge.

    2.   Le parti convengono di cooperare sul potenziamento della capacità del potere giudiziario e del sistema giuridico in settori quali il diritto civile, il diritto processuale civile, il diritto penale e il diritto processuale penale, impegnandosi inoltre a scambiarsi informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

    3.   Le parti convengono inoltre di collaborare in materia giustizia penale internazionale. Esse ritengono che i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale non debbano rimanere impuniti e che la loro efficace repressione debba essere assicurata mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti al livello adeguato.

    4.   Le parti individuano nella Corte penale internazionale un'istituzione progressiva e indipendente il cui operato è finalizzato alla pace e alla giustizia internazionali. Le parti concordano di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale, e di prendere in considerazione la possibilità di aderire allo Statuto di Roma. Le parti convengono che sarebbero proficui il dialogo e la cooperazione al riguardo.

    TITOLO IV

    COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

    Articolo 12

    Principi generali

    1.   Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.

    2.   Le parti si impegnano a promuovere quanto più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a realizzare condizioni di accesso al mercato migliori e prevedibili, predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali, e adottando provvedimenti per migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo campo dalle organizzazioni internazionali cui entrambe le parti appartengono.

    3.   Riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile per lo sviluppo e che i regimi di preferenze commerciali, compreso il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), e il trattamento speciale e differenziato previsto dall'OMC si sono rivelati vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le parti si impegnano ad intensificare le consultazioni relative all'effettiva attuazione di questi strumenti.

    4.   Nel dare attuazione al presente titolo, le parti tengono conto dei rispettivi livelli di sviluppo.

    5.   Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale.

    6.   Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per quanto riguarda la soluzione di problemi commerciali e la messa a disposizione di programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità necessari a risolvere i problemi commerciali che sorgono, tra l'altro, nei settori di cui al presente titolo.

    7.   Nell'intento di mettere a frutto le singole potenzialità e la loro complementarietà economica, le parti si impegnano ad esplorare e cercare ulteriori opportunità e soluzioni per potenziare le loro relazioni in materia di scambi e investimenti anche, eventualmente, negoziando accordi di libero scambio o di altra natura vantaggiosi per entrambe.

    Articolo 13

    Sviluppo del commercio

    1.   Le parti si impegnano a sviluppare, diversificare e intensificare gli scambi tra di esse e a rendere migliorare la competitività dei rispettivi prodotti sui mercati nazionali, regionali e internazionali. Nel perseguire questo obiettivo, la cooperazione tra le parti mette l'accento, nello specifico, sul potenziamento della capacità in una serie di ambiti, quali le strategie di sviluppo commerciale, l'ottimizzazione delle potenzialità commerciali, comprese le preferenze SPG, la competitività, la promozione dei trasferimenti tecnologici tra imprese, la trasparenza delle politiche, delle normative e delle regolamentazioni le informazioni sui mercati, lo sviluppo istituzionale e la costituzione di reti a livello regionale.

    2.   Per promuovere gli scambi e gli investimenti tra di esse, le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi complementari di assistenza.

    Articolo 14

    Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali

    1.   Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti loro dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

    2.   Negli scambi fra di esse, le parti intensificano la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla legislazione e le procedure di attuazione, certificazione, ispezione e controllo in materia sanitaria e fitosanitaria, nell'ambito dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e del CODEX Alimentarius.

    3.   Le parti convengono inoltre di cooperare sulle questioni sanitarie e fitosanitarie e, tramite il potenziamento della capacità e l'assistenza tecnica, di promuovere una cooperazione tra di esse adeguata alle necessità specifiche di ciascuna parte e che consenta loro di prestarsi assistenza per garantire conformità tra i rispettivi quadri normativi, anche in materia di sicurezza alimentare, aspetti fitosanitari e veterinari e impiego delle norme internazionali.

    4.   Le parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e potenziamento della capacità intesi a elaborare norme in questo settore.

    5.   Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

    Articolo 15

    Ostacoli tecnici agli scambi

    1.   Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformità, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

    2.   Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformità e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilità di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse.

    3.   La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

    Articolo 16

    Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi

    1.   Le parti:

    a)

    condividono esperienze e migliori pratiche ed esplorano le varie possibilità al fine di semplificare le importazioni, le esportazioni e altre procedure doganali;

    b)

    garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi;

    c)

    sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali ed elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca;

    d)

    ricercano una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi.

    2.   Le parti presteranno particolare attenzione, tra l'altro:

    a)

    a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza;

    b)

    a garantire un'applicazione più efficace ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale;

    c)

    ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità.

    3.   Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.

    4.   Le parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo.

    Articolo 17

    Investimenti

    Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente per gli investimenti più attraente e stabile grazie ad un dialogo regolare inteso ad una maggiore comprensione e cooperazione in materia, vagliando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento, promuovendo norme stabili, trasparenti e aperte e garantendo ai propri investitori di operare in condizioni di parità.

    Articolo 18

    Politica della concorrenza

    1.   Le parti preservano le norme e i regolamenti in materia di concorrenza e le relative autorità. Esse applicheranno dette norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde garantire maggiore certezza giuridica nei rispettivi territori.

    2.   A tal fine, in fase di elaborazione e applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di concorrenza, le parti possono varare interventi di potenziamento della capacità e altre attività di cooperazione, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione.

    Articolo 19

    Servizi

    Le parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere più accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei paesi terzi.

    Articolo 20

    Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

    1.   Le parti ribadiscono di ascrivere grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e alla piena attuazione degli impegni internazionali in materia, al fine di garantire una tutela adeguata e efficace di detti diritti, nel rispetto delle pertinenti norme/accordi internazionali, quali l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), dotandosi di strumenti di attuazione efficienti.

    2.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda i dispositivi atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore e delle rispettive capacità.

    3.   La cooperazione si realizza secondo le modalità convenute dalle parti, anche attraverso lo scambio di informazioni e esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela, attuazione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti e la lotta alla pirateria e alla contraffazione, ivi inclusi la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti.

    Articolo 21

    Maggiore partecipazione degli attori economici

    1.   Le parti incentivano e agevolano l'operato delle rispettive camere di commercio e industria nonché la cooperazione tra le associazioni di categoria delle parti al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti nei settori di interesse di entrambe le parti.

    2.   Le parti incoraggiano un dialogo tra i rispettivi enti di regolamentazione e attori del settore privato al fine di discutere sugli ultimi sviluppi del clima degli scambi e degli investimenti, di esplorare le necessità di sviluppo del settore privato e di scambiare opinioni circa i quadri strategici atti a potenziare la competitività delle imprese.

    Articolo 22

    Consultazioni

    Onde garantire sicurezza e prevedibilità alle loro relazioni commerciali bilaterali, le parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo.

    TITOLO V

    COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA

    Articolo 23

    Lotta alla criminalità organizzata

    Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili.

    Articolo 24

    Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

    1.   Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare onde evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari, e il riciclaggio dei proventi di ogni attività illecita grave, come raccomanda la task force «Azione finanziaria» (FATF).

    2.   Le due parti convengono di promuovere la formazione e l'assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni tre le autorità competenti delle parti, nell'ambito delle rispettive normative, sulla base di norme appropriate per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dalle parti e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF).

    Articolo 25

    Cooperazione nella lotta agli stupefacenti

    1.   Le parti collaborano per assicurare un'impostazione globale ed equilibrata mediante un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche in materia di applicazione della legge, dogane, sanità, giustizia e affari interni e altri settori pertinenti, nell'intento di ridurre l'offerta (compresa la coltura illegale del papavero da oppio e la produzione di droghe sintetiche), il traffico e la domanda di stupefacenti e le relative conseguenze sui consumatori e sulla società in senso lato, e per rendere più efficace il controllo dei precursori.

    2.   Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali cui le parti hanno aderito, con la Dichiarazione politica; con la Dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, e le misure per migliorare la cooperazione internazionale al fine di combattere il problema mondiale della droga, adottate dalla 20a sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle droghe del giugno 1998; e con la dichiarazione politica e il piano d'azione adottati in occasione della 52a sessione della commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2009.

    3.   La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di istituzioni e centri di informazione e di monitoraggio nazionali; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; sforzi intesi a ridurre la domanda di stupefacenti e i danni da essi causati e cooperazione giudiziaria e di polizia e controllo efficace sui precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

    Articolo 26

    Protezione dei dati personali

    1.   Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, ove necessario, come quelle contenute negli strumenti internazionali, nella misura in cui si applicano alle parti.

    2.   La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.

    TITOLO VI

    SVILUPPO SOCIOECONOMICO E ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

    Articolo 27

    Cooperazione in materia di migrazione

    1.   Le parti ribadiscono l'importanza di sforzi congiunti per gestire i flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti instaurano un dialogo globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti tengono conto delle problematiche connesse al fenomeno.

    2.   La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione e si realizza nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione e nazionale in vigore. La cooperazione si concentrerà, tra l'altro:

    a)

    sulle cause di fondo della migrazione;

    b)

    su un dialogo globale sulla migrazione legale inteso, come consensualmente convenuto, a istituire i dispositivi atti a favorire le opportunità di migrazione legale;

    c)

    sullo scambio di esperienze e pratiche per quanto riguarda il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951, e del relativo protocollo, firmato il 31 gennaio 1967, soprattutto dei principi di «non respingimento» e di «ritorno volontario»;

    d)

    sulle norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la parità di trattamento, l'integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;

    e)

    sull'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;

    f)

    sul rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, e la promozione del ritorno volontario di quanti soggiornano illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;

    g)

    sulle questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio;

    h)

    le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere;

    i)

    il potenziamento delle capacità tecniche e umane.

    3.   Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:

    a)

    una volta che le competenti autorità del Vietnam abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, che la persona da riammettere è di nazionalità vietnamita, il Vietnam riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta delle autorità competenti di quello Stato e senza indebiti ritardi;

    b)

    una volta che le competenti autorità dello Stato membro interessato abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, la nazionalità della persona da riammettere, ciascuno Stato membro riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio del Vietnam, su richiesta delle autorità competenti del Vietnam e senza indebiti ritardi.

    Le parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identità adeguati a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o di altre prove della cittadinanza, su richiesta del Vietnam o dello Stato membro interessato, le competenti autorità dello Stato membro interessato o del Vietnam dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertare la cittadinanza.

    4.   Nel rispetto delle normative e delle procedure rispettive, le parti potenzieranno la cooperazione in materia di riammissione nell'intento di negoziare, su richiesta di una parte e come consensualmente convenuto, un accordo tra l'UE e il Vietnam di riammissione dei rispettivi cittadini.

    Articolo 28

    Istruzione e formazione

    1.   Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e formazione, nel debito rispetto della diversità, al fine di migliorare la comprensione reciproca e convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunità di formazione nell'UE e in Vietnam.

    2.   Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore e agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture nell'ambito dei programmi UE nel sud-est asiatico in materia di istruzione e formazione e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo settore.

    3.   Le due parti parimenti convengono di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus e i programmi di formazione per interpreti di conferenza, e di incoraggiare gli istituti di istruzione dell'UE e del Vietnam a cooperare a corsi di laurea e a programmi di ricerca congiunti nell'intento di incentivare la cooperazione e la mobilità universitarie.

    4.   Le parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di reciproco interesse riguardanti la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore e dei sistemi di formazione tecnica e professionale, con eventuali misure di assistenza tecnica intese, tra l'altro, a migliorare il quadro delle qualifiche e la garanzia di qualità.

    Articolo 29

    Sanità

    1.   Le parti convengono di cooperare nel settore della sanità al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e dell'assicurazione sanitaria.

    2.   La cooperazione si realizza essenzialmente tramite:

    a)

    programmi di potenziamento del settore della sanità, intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale;

    b)

    attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili;

    c)

    accordi internazionali in materia sanitaria, segnatamente la convenzione quadro per il controllo del tabacco e il regolamento sanitario internazionale;

    d)

    le norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all'articolo 14;

    e)

    lo scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto;

    f)

    la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie.

    3.   Le parti riconoscono l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario e convengono di potenziare la capacità e l'assistenza tecnica in questo ambito.

    Articolo 30

    Ambiente e risorse naturali

    1.   Le parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.

    2.   Le parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

    3.   Le parti convengono di collaborare per favorire il reciproco sostegno delle politiche ambientali e per far sì che le problematiche ambientali siano inserite in tutti i settori di cooperazione.

    4.   Le parti si impegnano a proseguire e approfondire la loro cooperazione soprattutto sotto i seguenti aspetti:

    a)

    promuovere la propria partecipazione attiva all'attuazione degli accordi ambientali multilaterali cui hanno aderito, tra cui la convenzione di Basilea, la convenzione di Stoccolma e la convenzione di Rotterdam;

    b)

    promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;

    c)

    promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi o di mercato;

    d)

    prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le sostanze che riducono lo strato di ozono;

    e)

    migliorare la qualità dell'aria ambiente, la gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, la sicurezza delle sostanze chimiche, la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;

    f)

    assicurare lo sviluppo sostenibile e la protezione delle aree forestali, promuovendo tra l'altro la gestione sostenibile delle foreste, la certificazione forestale, le misure di contrasto del disboscamento illegale e relativo commercio, e l'integrazione dello sviluppo forestale nella crescita delle comunità locali;

    g)

    garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e la designazione e tutela delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, tenendo in debita considerazione le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;

    h)

    proteggere e preservare l'ambiente costiero e marino e promuovere una gestione efficiente delle risorse del mare onde garantirne uno sviluppo sostenibile;

    i)

    tutelare i suoli e preservarne le funzioni e garantire una gestione fondiaria sostenibile;

    j)

    potenziare la capacità di gestione fondiaria, garantire un'economia fondiaria trasparente e il corretto funzionamento del mercato immobiliare sulla base dei principi di una gestione fondiaria sostenibile e dei pari diritti degli interessati, onde garantire un impiego efficace e la tutela delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo sostenibile.

    5.   A tal fine, le parti si impegnano a potenziare la cooperazione in ambito bilaterale e multilaterale, anche tramite programmi di assistenza tecnica volti a promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente, e tramite iniziative e accordi di partenariato basati sul principio del reciproco vantaggio per la rapida realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.

    Articolo 31

    Cooperazione in materia di cambiamenti climatici

    1.   Le parti convengono di cooperare al fine di accelerare la lotta ai cambiamenti climatici e alle relative conseguenze sul degrado ambientale e la povertà, di promuovere strategie che contribuiscano ad attenuare i cambiamenti climatici e ad adattare i relativi effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, e di indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio.

    2.   La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:

    a)

    contrastare i cambiamenti climatici nell'intento generale di operare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili, tramite azioni concrete di attenuazione, in linea con i principi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);

    b)

    migliorare le prestazioni energetiche delle rispettive economie, promuovendo l'efficienza e il risparmio energetici e l'utilizzo di energia sicura e sostenibile da fonti rinnovabili, e operare il passaggio verso una produzione ecologica che contribuisca a spianare la strada alla rivoluzione dell'energia verde;

    c)

    promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili per le proprie economie, che contribuiscano a ridurre al minimo la pressione sugli ecosistemi, suoli e clima compresi;

    d)

    adeguarsi alle inevitabili conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per la crescita e lo sviluppo in tutti i settori e a tutti i livelli.

    3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le parti:

    a)

    intensificano il dialogo politico e la cooperazione a livello tecnico;

    b)

    promuovono la cooperazione sulle attività di ricerca e sviluppo e sulle tecnologie a basso tassi di emissioni;

    c)

    intensificano la cooperazione relativa ad interventi di attenuazione adeguati a livello nazionale, a piani di crescita a basse emissioni di carbonio, a programmi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi;

    d)

    intensificano il potenziamento della capacità e delle istituzioni al fine di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici;

    e)

    promuovono le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in aree vulnerabili, e agevolano la partecipazione delle comunità locali agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici.

    Articolo 32

    Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale

    1.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze più assidui, in particolare nei seguenti ambiti:

    a)

    politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale;

    b)

    facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati;

    c)

    politica di sviluppo nelle zone rurali;

    d)

    politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualità, soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo);

    e)

    benessere degli animali;

    f)

    sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie;

    g)

    sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;

    h)

    promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA);

    i)

    ricerca sull'ereditarietà, selezione di razze animali e varietà vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualità, ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici;

    j)

    attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della povertà nelle aree periferiche e rurali;

    k)

    sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi.

    2.   Le parti convengono di vagliare le possibilità di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttività animale e vegetale e la qualità dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacità intesi a sviluppare la capacità gestionale in questo settore.

    Articolo 33

    Cooperazione in materia di parità di genere

    1.   Le parti cooperano al fine di intensificare le strategie e i programmi che affrontano le questioni di genere, di potenziare la capacità istituzionale e amministrativa e di sostenere l'attuazione di strategie nazionali sulla parità di genere, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira, in particolare, a garantire a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno godimento dei loro diritti fondamentali.

    2.   Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:

    a)

    garantire che le strategie, le politiche e i programmi di sviluppo tengano debitamente conto delle questioni di genere;

    b)

    consentire lo scambio di esperienze e modelli per la promozione della parità di genere e promuovere l'adozione di misure positive in favore delle donne.

    Articolo 34

    Cooperazione in materia di residuati bellici

    Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite:

    a)

    la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacità gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacità, su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni;

    b)

    la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine.

    Articolo 35

    Cooperazione in materia di diritti umani

    1.   Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito.

    Sarà fornita un'assistenza tecnica a tal fine.

    2.   La cooperazione può comprendere:

    a)

    la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema;

    b)

    il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani;

    c)

    il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani;

    d)

    il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

    Articolo 36

    Riforma della pubblica amministrazione

    Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e migliorare l'efficacia delle rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro:

    a)

    migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento;

    b)

    rendendo più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;

    c)

    migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilità, conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi delle parti;

    d)

    migliorando il quadro legislativo e istituzionale;

    e)

    potenziando la capacità di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);

    f)

    potenziando la capacità dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge;

    g)

    riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative;

    h)

    potenziando la capacità di ammodernamento dell'amministrazione pubblica.

    Articolo 37

    Associazioni e organizzazioni non governative

    1.   Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo.

    2.   Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono:

    a)

    partecipare al processo decisionale;

    b)

    essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo;

    c)

    ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave;

    d)

    partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano.

    Articolo 38

    Cultura

    1.   Le parti convengono di promuovere una cooperazione culturale articolata, nel debito rispetto della diversità, finalizzata ad approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.

    2.   Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità culturale. In tal senso, le parti convengono di continuare a cooperare nell'ambito del vertice Asia-Europa (ASEM) a sostegno delle attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF). A tal fine, le parti sostengono e promuovono le attività di partenariato e cooperazione di lungo respiro tra i rispettivi istituti culturali.

    3.   Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale nonché tutelare il patrimonio culturale. In tal senso, esse convengono di promuovere la ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, e di intensificare la cooperazione finalizzata alla sua attuazione, ponendo l'accento sul dialogo politico e integrando le tematiche culturali nelle strategie di sviluppo sostenibile e di riduzione della povertà, affinché, agevolando lo sviluppo delle industrie culturali, possa fiorire un settore culturale dinamico. Le parti ribadiscono l'impegno volto ad incoraggiare la ratifica di tale convenzione da parte di altri Stati.

    Articolo 39

    Cooperazione scientifica e tecnologica

    1.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori di reciproco interesse, tra cui industria, energia, trasporti, ambiente, in particolare i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali (ad es. pesca, foreste e sviluppo rurale), agricoltura e sicurezza alimentare, biotecnologie e sanità e salute animale, tenendo conto delle politiche e dei programmi di cooperazione rispettivi.

    2.   Tale cooperazione si propone, tra l'altro, di:

    a)

    favorire gli scambi di informazioni e know-how in ambito scientifico-tecnologico, specie in merito all'attuazione di politiche e programmi;

    b)

    promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra comunità scientifiche, centri di ricerca, università e industrie;

    c)

    incentivare la formazione scientifica e tecnologica delle risorse umane;

    d)

    rafforzare l'applicazione della ricerca scientifica e tecnologica ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile e del miglioramento del livello di vita.

    3.   La cooperazione assume le seguenti forme:

    a)

    progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo;

    b)

    scambio di informazioni, conoscenze e esperienze tramite l'organizzazione comune di seminari, workshop, riunioni, simposi e conferenze in ambito scientifico;

    c)

    formazione e scambio di scienziati e giovani ricercatori nel quadro di programmi di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche;

    d)

    altre forme consensualmente convenute dalle parti.

    4.   Nell'ambito della cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese. Le attività della cooperazione si basano sui principi di reciprocità, parità di trattamento e sul reciproco vantaggio e garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale.

    5.   La cooperazione dà specifica priorità, tra l'altro, ai seguenti ambiti:

    a)

    promuovere e facilitare l'accesso alle strutture di ricerca individuate ai fini dello scambio e della formazione dei ricercatori;

    b)

    incoraggiare l'integrazione della ricerca e dello sviluppo nei programmi/progetti di investimento e di assistenza pubblica allo sviluppo.

    6.   Le parti si impegnano a mobilitare le risorse finanziarie al fine di sostenere la cooperazione scientifica e tecnologica a norma del presente accordo, compatibilmente con le rispettive capacità.

    7.   Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

    Articolo 40

    Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione

    1.   Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)sono elementi chiave della società moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico.

    2.   La cooperazione in questo settore si concentrerà, tra l'altro,:

    a)

    sulla semplificazione del dialogo sui diversi aspetti dello sviluppo delle TIC;

    b)

    sul potenziamento della capacità in materia di TIC, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane;

    c)

    sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti e del sud-est asiatico;

    d)

    sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC;

    e)

    sulla promozione tra le parti della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sulle TIC;

    f)

    sulle questioni/aspetti delle TIC connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalità;

    g)

    sulla valutazione della conformità delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio;

    h)

    sulla cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'introduzione delle tecnologie dell'informazione nella società e nella pubblica amministrazione;

    i)

    agevolare la cooperazione tra le loro istituzioni competenti e gli attori dei settori audiovisivo e dei media;

    j)

    incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra le imprese delle parti che si occupano di TIC, compreso il trasferimento di tecnologia.

    Articolo 41

    Trasporti

    1.   Le parti convengono di intensificare ulteriormente la cooperazione nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di potenziare e ampliare le possibilità d'investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, in particolare le operazioni di ricerca e salvataggio, la lotta alla pirateria, e una più ampia convergenza regolamentare, ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

    2.   La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:

    a)

    lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, la pianificazione del trasporto urbano, la logistica dei trasporti, lo sviluppo dei trasporti pubblici e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali;

    b)

    lo scambio di informazioni sul sistema di navigazione satellitare europeo (Galileo), avvalendosi dei pertinenti strumenti bilaterali, prestando particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;

    c)

    azioni comuni nel settore dei servizi di trasporto aereo, anche tramite l'attuazione degli accordi vigenti, l'analisi del possibile sviluppo di relazioni e della cooperazione in materia tecnica e regolamentare in ambiti quale quello della sicurezza aerea e della gestione del traffico aereo al fine di favorire la convergenza regolamentare e rimuovere gli ostacoli per l'attività economica. Su questa base, le parti valuteranno la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;

    d)

    un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ad un accesso illimitato, a condizioni commerciali, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, degli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi esistenti di riserva dei carichi, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi ausiliari, il trattamento nazionale e le clausole della nazione più favorita (NPF) per l'accesso delle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali e questioni connesse ai servizi di trasporto «porta a porta»;

    e)

    l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, e la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa ad una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecniche sulle questioni connesse alla sicurezza dei trasporti, anche per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio e le indagini su vittime e sinistri.

    Articolo 42

    Energia

    1.   Le parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:

    a)

    diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza e sviluppare nuove forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, conformemente alle specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare nonché la produzione di energia idroelettrica, e sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli agli investimenti e pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici;

    b)

    pervenire ad un impiego razionale di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti:

    c)

    incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;

    d)

    potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie;

    e)

    tener conto dei nessi tra l'accesso abbordabile a servizi energetici e sviluppo sostenibile.

    2.   A tal fine, le parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attività di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di potenziamento della capacità nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalità di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Le due parti esamineranno ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e strategico.

    Articolo 43

    Turismo

    1.   Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del «processo dell'Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

    2.   Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti:

    a)

    la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialità del patrimonio naturale e culturale;

    b)

    l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo;

    c)

    l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene;

    d)

    l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacità, anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo;

    e)

    promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinché approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione.

    Articolo 44

    Cooperazione in materia di politica industriale e PMI

    Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese anche:

    a)

    scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;

    b)

    promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali dell'Unione esistenti, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate;

    c)

    fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilità e audit rivolti nello specifico alle microimprese e alle piccole imprese;

    d)

    agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati e delle associazioni imprenditoriali delle parti;

    e)

    promuovendo la responsabilità sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato;

    f)

    conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni, assistenza tecnica e mediante la cooperazione sulle norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, come consensualmente convenuto.

    Articolo 45

    Dialogo sulla politica economica

    Le parti convengono di collaborare alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche nonché alla condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nei settori di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti delle parti.

    Articolo 46

    Cooperazione in materia tributaria

    1.   Nell'intento di potenziare e sviluppare le attività economiche e tenendo conto della necessità di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose.

    2.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacità regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica.

    3.   Le parti incentiveranno l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam e si impegneranno a prendere in considerazione la conclusione di accordi di questo tipo in futuro.

    Articolo 47

    Cooperazione in materia di servizi finanziari

    Le parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo e di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacità in settori di reciproco interesse.

    Articolo 48

    Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali

    1.   Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo sì che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale.

    2.   Su queste basi, le parti convengono di:

    a)

    condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali;

    b)

    potenziare la capacità attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali;

    c)

    fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza;

    d)

    intensificare il dialogo tra le autorità delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore.

    Articolo 49

    Pianificazione e sviluppo urbani e regionali

    1.   Le parti convengono di promuovere la cooperazione e il partenariato in questo settore, riconoscendo che la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali svolgono un ruolo centrale ai fini della crescita economica, della riduzione della povertà e dello sviluppo sostenibile.

    2.   La cooperazione in materia di pianificazione e sviluppo urbani e regionali può assumere le seguenti forme:

    a)

    scambio di esperienze sulle questioni attinenti ad una pianificazione e a uno sviluppo urbano e regionale sostenibili, anche in tema di:

    politiche in materia di pianificazione urbana e relative infrastrutture, pianificazione regionale ed espansione urbana, preservazione e sviluppo delle città storiche;

    creazione di reti urbane con la partecipazione degli organismi gestionali centrali e locali, tra cui municipalità, associazioni e ONG, agenzie, appaltatori e associazioni professionali;

    gestione dell'architettura, della pianificazione e dell'espansione degli spazi urbani avvalendosi degli strumenti del sistema di informazione geografica (SIG);

    pianificazione e sviluppo dei centri urbani, riassetto dei centri metropolitani e pianificazione ambientale dei centri urbani;

    relazioni fra zone urbane e zone rurali;

    sviluppo delle infrastrutture tecniche urbane, compresi il riassetto e il potenziamento dei sistemi urbani di approvvigionamento idrico, la costruzione della rete fognaria e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, la tutela ambientale e la salvaguardia del panorama urbano;

    b)

    sostegno alla formazione e al potenziamento delle capacità degli amministratori a livello centrale, regionale e locale in materia di pianificazione urbana e di gestione dell'architettura e del patrimonio architettonico;

    c)

    cooperazione nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT) e il Forum urbano mondiale, tramite programmi di ricerca comuni e l'organizzazione di workshop e seminari per lo scambio di informazioni ed esperienze in materia di pianificazione e sviluppo urbani, tra cui l'espansione urbana, la progettazione urbanistica e lo sviluppo territoriale e delle infrastrutture tecniche.

    3.   Le parti convengono di intensificare la cooperazione e consentire lo scambio di esperienze e informazioni tra le loro autorità regionali e urbane al fine di trovare soluzioni a problematiche complesse promuovendo lo sviluppo sostenibile.

    Articolo 50

    Lavoro, occupazione e affari sociali

    1.   Al fine di dare maggior peso alla dimensione sociale della globalizzazione, le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di lavoro, occupazione e affari sociali, ivi inclusa la cooperazione in materia di lavoro, coesione regionale e sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, uguaglianza di genere, sviluppo continuo delle competenze, sviluppo delle risorse umane, migrazione internazionale, lavoro dignitoso, sicurezza sociale.

    2.   Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione ministeriale della sessione ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006. La cooperazione tra le due parti è compatibile e tiene conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche.

    3.   Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalle convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) alle quali hanno aderito, di cui alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL. Le parti convengono di cooperare e prestarsi assistenza tecnica al fine di promuovere, all'occorrenza, la ratifica delle norme del lavoro internazionalmente riconosciute e di applicare in modo efficace le norme in materia di lavoro da essere ratificate.

    4.   Nel rispetto delle normative, delle condizioni e delle procedure applicabili nel paese ospitante e dei rilevanti trattati e convenzioni internazionali cui hanno aderito, le parti si impegnano a garantire che i cittadini dell'altra parte, che svolgono regolarmente un'attività lavorativa nel territorio del paese ospitante, non siano discriminati in base alla cittadinanza per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la remunerazione e il licenziamento, rispetto ai cittadini di altri paesi terzi.

    5.   Le forme di cooperazione possono comprendere programmi e progetti specifici consensualmente convenuti, nonché il potenziamento della capacità, lo scambio di strategie ed iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, quali ASEM, UE-ASEAN e OIL.

    Articolo 51

    Statistiche

    1.   Le parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di statistiche.

    2.   A tal fine, le parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacità o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di migliorare la qualità delle statistiche.

    TITOLO VII

    QUADRO ISTITUZIONALE

    Articolo 52

    Comitato misto

    1.   Le parti convengono di istituire un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile, responsabile dei seguenti compiti:

    a)

    garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;

    b)

    stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

    c)

    monitorare lo sviluppo di relazioni globali tra le parti e formulare raccomandazioni su come conseguire gli obiettivi del presente accordo;

    d)

    chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate;

    e)

    scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;

    f)

    risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;

    g)

    esaminare tutte le informazioni presentate da una parte in merito all'adempimento degli obblighi e intrattenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione accettabile alle due parti conformemente all'articolo 57.

    2.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente ad Hanoi e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.

    3.   Il comitato misto istituisce sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati e i gruppi di lavoro rendono conto dettagliatamente delle proprie attività.

    4.   Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.

    5.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 53

    Risorse disponibili per la cooperazione

    1.   Le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

    2.   Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi in Vietnam, conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento.

    Articolo 54

    Clausola evolutiva

    1.   Le parti possono ampliare, di concerto, l'ambito di applicazione del presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Tali accordi specifici formano parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.

    2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di attuazione.

    Articolo 55

    Altri accordi

    1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare con il Vietnam attività di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con il Vietnam.

    2.   Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.

    3.   Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e del quadro istituzionale comune.

    Articolo 56

    Applicazione e interpretazione dell'accordo

    1.   Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

    2.   II comitato misto può comporre la vertenza formulando una raccomandazione.

    Articolo 57

    Adempimento degli obblighi

    1.   Le parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi ad essi incombenti a norma del presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti.

    2.   Se una Parte ritiene che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del presente accordo può prendere le misure del caso.

    3.   Salvo in caso di violazione sostanziale dell'accordo, prima di procedere la parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinché esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per le parti.

    4.   Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 57, paragrafo 2, si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale che sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Nella scelta di tali misure, la priorità va accordata a quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.

    Articolo 58

    Agevolazioni

    Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformità delle norme interne e dei regolamenti delle parti.

    Articolo 59

    Dichiarazioni

    Le dichiarazioni allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

    Articolo 60

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica socialista del Vietnam.

    Articolo 61

    Definizione delle parti

    Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

    Articolo 62

    Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni

    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di chiedere a una delle parti di fornire un'informazione la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.

    Articolo 63

    Entrata in vigore e durata

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, entro sei mesi dallo scadere di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.

    3.   Eventuali modifiche al presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.

    4.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.

    Articolo 64

    Notifiche

    Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 63 sono inviate rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri del Vietnam.

    Articolo 65

    Testo autentico

    Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и дванадесета година.

    Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil doce.

    V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce dvanáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og tolv.

    Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.

    Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

    Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and twelve.

    Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille douze.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladodici.

    Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

    Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonhetedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

    Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend twaalf.

    Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

    Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e doze.

    Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii doisprezece.

    V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvanásť.

    V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

    Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundratolv.

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    Voor het Koninkrijk België

    Pour le Royaume de Belgique

    Für das Königreich Belgien

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    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    За Република България

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    Za Českou republiku

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    For Kongeriget Danmark

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi nimel

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Per la Repubblica italiana

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    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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    Latvijas Republikas vārdā –

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    Lietuvos Respublikos vardu

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság részéről

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    Għal Malta

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pela República Portuguesa

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    Pentru România

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    Za Republiko Slovenijo

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    Za Slovenskú republiku

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE COMUNE SULLO STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO

    Le parti intensificano la cooperazione al fine di pervenire quanto prima ad un riconoscimento rapido dello status di economia di mercato del Vietnam, nel rispetto delle pertinenti procedure.

    DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SUL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG)

    L'Unione europea riconosce la notevole importanza del SPG per lo sviluppo del commercio e si impegna a cooperare ulteriormente anche tramite il dialogo, gli scambi e le attività mirate a potenziamento della capacità, nell'intento di garantire che il Vietnam si avvalga del suddetto sistema nel modo migliore, nel rispetto delle pertinenti procedure delle parti e tenuto conto dell'evoluzione della politica commerciale dell'UE.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 24 (COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

    Le parti convengono che il comitato misto stilerà un elenco delle autorità competenti responsabili dello scambio delle informazioni pertinenti a norma di tale articolo.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 57 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI)

    Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «violazione sostanziale dell'accordo» di cui all'articolo 57, paragrafo 3, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 («Convenzione di Vienna»), si intende:

    a)

    una denuncia dell'accordo non sancita dalla Convenzione di Vienna, o

    b)

    una violazione di un elemento essenziale dell'accordo, come descritto all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8.

    In caso di violazione sostanziale dell'accordo, la misura è immediatamente notificata all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, il comitato misto tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere ad un esame approfondito di tutti gli aspetti della misura, oppure del suo fondamento, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti.


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