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Document 22011D0092

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2011, del 19 luglio 2011 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

GU L 262 del 6.10.2011, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/92(2)/oj

6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2011

del 19 luglio 2011

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2007 del 15 giugno 2007 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 1041: Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 304 del 22.11.2007, pag. 52.

(2)   GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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