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Document 22005D0089

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2005, del 10 giugno 2005, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

GU L 268 del 13.10.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/89(1)/oj

13.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 89/2005

del 10 giugno 2005

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2002 del 27 settembre 2002 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione 2005/12/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell’accordo, articolo 10, paragrafo 8, lettera b), al terzo trattino (decisione 1999/847/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 D 0012: decisione 2005/12/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 7).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)   GU L 336 del 12.12.2002, pag. 36.

(2)   GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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