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Document 22005D0040

Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell'accordo SEE

GU L 198 del 28.7.2005, pp. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/40(2)/oj

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 40/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 60 [regolamento (CE) n. 3975/87 del Consiglio] è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).»

Articolo 2

1.   Nel protocollo 21 dell'accordo, all'articolo 3, punto 1.3 [regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio], è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).»

2.   Nel protocollo 21 dell'accordo, all'articolo 3, punto 1.13 [regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio], è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 411/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)   GU L 161 del 23.6.2005, pag. 37.

(2)   GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35.

(3)   GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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