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Document 22003D0019

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

GU L 94 del 10.4.2003, pp. 80–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/19(2)/oj

22003D0019

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2003, del 31 gennaio 2003, che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 10/04/2003 pag. 0080 - 0081


Decisione del Comitato misto SEE

n. 19/2003

del 31 gennaio 2003

che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 100/2001 del Comitato misto SEE del 13 luglio 2001(1).

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)(2).

(3) La decisione n. 1786/2002/CE abroga, con decorrenza dal 31 dicembre 2002, le decisioni n. 645/96/CE(3), n. 646/96/CE(4), n. 647/96/CE(5), n. 102/97/CE(6), n. 1400/97/CE(7), n. 372/1999/CE(8), n. 1295/1999/CE(9) e n. 1296/1999/CE(10) del Parlamento europeo e del Consiglio che sono integrate nell'accordo e devono essere pertanto abrogate ai sensi del medesimo,

(4) Occorre pertanto modificare il protocollo n. 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 16 del protocollo n. 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) i primi otto trattini del paragrafo 1 sono soppressi;

2) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

"- 32002 D 1786: Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).";

3) Il paragrafo 2 è soppresso;

4) Il paragrafo 3 diventa 2 e il paragrafo 4 diventa 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(11) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. Westerlund

(1) GU L 251 del 20.9.2001, pag. 27.

(2) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.

(4) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

(5) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

(6) GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

(7) GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

(8) GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1.

(9) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 1.

(10) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

(11) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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