Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1028(01)

    Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra - Atto finale - Dichiarazioni

    GU L 276 del 28.10.2000, p. 45–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/658/oj

    Related Council decision

    22000A1028(01)

    Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra - Atto finale - Dichiarazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 276 del 28/10/2000 pag. 0045 - 0079


    Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra

    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunità europea",

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

    da una parte, e

    GLI STATI UNITI DEL MESSICO, in appresso denominati "Messico",

    dall'altra,

    CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che li uniscono;

    TENENDO PRESENTE l'obiettivo globale di sviluppare e rafforzare il quadro generale delle relazioni internazionali, in particolare tra l'Europa e l'America latina;

    CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 26 aprile 1991 a Lussemburgo tra la Comunità e il Messico;

    CONSIDERANDO che entrambe le parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare attraverso un più ampio dialogo politico, la progressiva e reciproca liberalizzazione del commercio, la liberalizzazione dei pagamenti correnti, dei movimenti di capitale e delle partite invisibili, la promozione degli investimenti e una più vasta cooperazione;

    CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, dei principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite, nonché dei principi dello Stato di diritto e del buon governo enunciati nella dichiarazione interministeriale del Gruppo di Rio-Unione europea adottata a São Paulo nel 1994;

    TENENDO PRESENTE che, al fine di intensificare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, il dialogo politico dovrebbe essere istituzionalizzato sia a livello bilaterale che internazionale;

    CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995;

    TENENDO PRESENTE che entrambe le parti intendono applicare correttamente il principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo;

    CONSIDERANDO la loro adesione ai principi dell'economia di mercato e l'importanza di un impegno ai fini di un commercio internazionale libero in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nell'ambito della loro adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

    TENENDO CONTO della Dichiarazione solenne congiunta firmata a Parigi il 2 maggio 1995, in cui le parti decidevano di conferire alla relazione bilaterale una prospettiva a lungo termine in tutti i settori,

    HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

    TITOLO I

    NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Fondamenti dell'accordo

    II rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

    Articolo 2

    Natura e campo di applicazione

    L'accordo ha l'obiettivo di consolidare le relazioni esistenti fra le parti in base a principi di reciprocità e comunanza di interessi. A tal fine, l'accordo istituzionalizza il dialogo politico, rinsalda le relazioni commerciali ed economiche mediante la liberalizzazione degli scambi in base alle norme dell'OMC e intensifica e amplia la cooperazione.

    TITOLO II

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 3

    1. Le parti decidono di istituzionalizzare ed intensificare il dialogo politico in base ai principi di cui all'articolo 1 che riguardano tutte le questioni bilaterali e internazionali di comune interesse e conducono a più strette consultazioni tra le parti nell'ambito delle organizzazioni internazionali a cui appartengono entrambe.

    2. Il dialogo si svolgerà in base alla "Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra Unione europea e Messico", che è parte integrante dell'accordo e che è inclusa nell'atto finale.

    3. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta avverrà principalmente nell'ambito del Consiglio congiunto istituito dall'articolo 45.

    TITOLO III

    COMMERCIO

    Articolo 4

    Obiettivo

    II presente titolo mira a creare un quadro che favorisca lo sviluppo degli scambi di beni e servizi, compresa la liberalizzazione bilaterale e preferenziale, progressiva e reciproca dello scambio di merci e servizi, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti e settori terziari e in base alle norme dell'OMC.

    Articolo 5

    Scambi di merci

    Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le modalità e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti;

    a) oggetto della liberalizzazione e periodi transitori;

    b) dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente;

    c) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente;

    d) trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci;

    e) misure antidumping e di compensazione;

    f) misure di salvaguardia e di vigilanza;

    g) norme di origine e cooperazione amministrativa;

    h) cooperazione doganale;

    i) valore in dogana;

    j) regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformità, certificazioni, marchi, tra l'altro;

    k) deroghe generali per motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprietà industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro;

    l) restrizioni in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti.

    Articolo 6

    Scambi di servizi

    Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalità per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e tenendo conto degli impegni già assunti dalle parti nell'ambito di detto accordo.

    Articolo 7

    Le decisioni del Consiglio congiunto di cui agli articoli 5 e 6 del presente accordo, riguardanti gli scambi di merci e servizi, si occupano esaurientemente di tutti questi problemi nell'ambito di un contesto globale e entrano in vigore subito dopo essere state adottate.

    TITOLO IV

    MOVIMENTI DI CAPITALI E PAGAMENTI

    Articolo 8

    Movimenti di capitali e pagamenti

    L'obiettivo del presente titolo è istituire un quadro per la liberalizzazione progressiva e reciproca dei movimenti di capitali e dei pagamenti tra Messico e Comunità, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le parti.

    Articolo 9

    Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 8, il Consiglio congiunto adotta le misure e il calendario dell'eliminazione progressiva e reciproca delle restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti tra le parti, salvi restando le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le parti.

    Tali decisioni riguardano, in particolare:

    a) la definizione, il contenuto, l'estensione e la sostanza dei concetti inclusi esplicitamente o implicitamente nel presente titolo;

    b) le operazioni di capitale e i pagamenti, compreso il trattamento nazionale, che rientrano nella liberalizzazione;

    c) il campo di applicazione della liberalizzazione e i periodi transitori;

    d) l'inclusione di una clausola che consenta alle parti di mantenere in vigore le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di pubblica sanità o di difesa;

    e) l'inclusione di clausole che consentano alle parti di introdurre restrizioni in caso di problemi di gestione del tasso di cambio o della politica monetaria di una di esse, di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti o, secondo il diritto internazionale, di imposizione di restrizioni finanziarie a paesi terzi.

    TITOLO V

    APPALTI PUBBLICI, CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE AL COMMERCIO

    Articolo 10

    Appalti pubblici

    1. Le parti stabiliscono, su base di reciprocità, la mutua e graduale apertura di determinati mercati degli appalti pubblici.

    2. Il Consiglio congiunto decide le modalità e il calendario più opportuni per conseguire questo obiettivo, in particolare per quanto concerne:

    a) i mercati oggetto della liberalizzazione concordata;

    b) l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati;

    c) i valori soglia;

    d) l'uso di procedure eque e trasparenti;

    e) l'instaurazione di procedure di gara trasparenti;

    f) l'uso della tecnologia dell'informazione.

    Articolo 11

    Concorrenza

    1. Le parti elaborano le misure adatte ad evitare distorsioni o restrizioni della concorrenza che possono pregiudicare notevolmente gli scambi tra Comunità e Messico. A tal fine, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le autorità competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza. La cooperazione include un sistema reciproco di assistenza legale, di notifica, di consultazione e di scambio di informazioni volto a garantire la trasparenza nell'applicazione delle norme e delle politiche di concorrenza.

    2. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio congiunto si pronuncia, in particolare, sulle seguenti questioni:

    a) accordi tra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate tra imprese;

    b) abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante;

    c) fusioni di imprese;

    d) monopoli di Stato a carattere commerciale;

    e) imprese di Stato e imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi.

    Articolo 12

    Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    1. Riaffermando la notevole importanza che attribuiscono alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore - compresi quelli dei programmi informatici e delle basi di dati - e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni e modelli industriali, alle indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine - ai marchi commerciali, alle topografie di circuiti integrati, nonché alla protezione dalla concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale e alla protezione delle informazioni riservate), le parti si impegnano ad introdurre le misure più opportune per garantire un'efficace ed adeguata protezione conforme ai più elevati standard internazionali nonché gli strumenti adeguati ad applicare tali diritti.

    2. A tal fine, il Consiglio congiunto decide:

    a) un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficoltà per la tutela della proprietà intellettuale;

    b) in dettaglio, le misure da adottare per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, tenendo in particolare considerazione le convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale.

    TITOLO VI

    COOPERAZIONE

    Articolo 13

    Dialogo sulla cooperazione e sulle questioni economiche

    1. Il Consiglio congiunto, al fine di intensificare e migliorare la cooperazione prevista nel presente titolo, avvia un dialogo regolare che comprende, in particolare:

    a) lo scambio di informazioni e la revisione periodica dello sviluppo della cooperazione;

    b) il coordinamento e la supervisione dell'attuazione degli accordi settoriali previsti nel presente accordo, nonché l'esame della possibilità di nuovi accordi di questo tipo.

    2. Il Consiglio congiunto stabilisce inoltre un dialogo regolare sulle questioni economiche, che include l'analisi e lo scambio di informazioni, in particolare sugli aspetti macroeconomici, al fine di stimolare il commercio e gli investimenti.

    Articolo 14

    Cooperazione industriale

    1. Le parti sostengono e promuovono le misure volte a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione in campo industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, tenendo conto degli interessi di entrambe.

    2. La cooperazione si concentra essenzialmente sulle azioni seguenti:

    a) intensificazione dei contatti tra operatori economici di entrambe le parti mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni industriali e tecniche esplorative, tavole rotonde e incontri a fiere generali e settoriali al fine di individuare e mettere a profitto gli interessi commerciali reciproci e di promuovere gli scambi, gli investimenti e i progetti di trasferimento tecnologico;

    b) approfondimento e ampliamento del dialogo tra operatori economici di entrambe le parti mediante la promozione di altre iniziative di consultazione e di coordinamento onde individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale, far rispettare le regole di concorrenza, garantire la coerenza delle misure globali e aiutare l'industria ad adeguarsi alle esigenze del mercato;

    c) promozione delle azioni di cooperazione industriale nell'ambito del processo di privatizzazione e di liberalizzazione di entrambe le parti, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti attraverso la cooperazione industriale tra imprese;

    d) sostegno alla modernizzazione, alla diversificazione, all'innovazione, alla formazione, della ricerca e sviluppo e alle iniziative riguardanti la qualità nel settore industriale;

    e) promozione della partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalità di partecipazione.

    Articolo 15

    Promozione degli investimenti

    Le parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

    La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:

    a) i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento;

    b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;

    c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;

    d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, in particolare con le piccole e medie imprese di entrambe le parti.

    Articolo 16

    Servizi finanziari

    1. Le parti si impegnano a cooperare nel settore dei servizi finanziari, secondo le loro leggi, regolamenti e politiche e secondo le norme e discipline del GATS, tenendo conto degli interessi e degli obiettivi economici a lungo e medio termine di entrambe.

    2. Le parti decidono di collaborare a livello bilaterale e multilaterale per approfondire la comprensione e la conoscenza dei rispettivi ambienti commerciali e scambiare informazioni sulle normative finanziarie, sul controllo finanziario e su altri aspetti di comune interesse.

    3. La cooperazione mira in particolare a favorire l'incremento e la diversificazione della produttività e della concorrenza nel settore dei servizi finanziari.

    Articolo 17

    Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese

    1. Le parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese.

    2. Tale collaborazione consiste nel:

    a) promuovere i contatti tra gli operatori economici, incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti (ECIP, AL-INVEST, BRE e BC-NET);

    b) facilitare l'accesso ai finanziamenti, fornendo informazioni e promuovendo l'innovazione.

    Articolo 18

    Norme tecniche e valutazione della conformità

    Le parti si impegnano a collaborare in materia di norme tecniche e valutazione della conformità.

    Articolo 19

    Cooperazione nel settore doganale

    1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire la lealtà degli scambi commerciali. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

    2. La cooperazione si orienta, in particolare, sui seguenti settori:

    a) scambi di informazioni;

    b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi avviati in un determinato settore dalle organizzazioni internazionali specializzate;

    c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;

    d) semplificazione delle procedure di sdoganamento delle merci;

    e) assistenza tecnica, quando necessaria.

    3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti manifestano il loro interesse per l'eventualità di concludere, in futuro, un protocollo relativo alla reciproca assistenza nel settore doganale, nell'ambito del quadro istituzionale del presente accordo.

    Articolo 20

    Società dell'informazione

    1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale.

    2. Le azioni di cooperazione previste riguardano in particolare:

    a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione;

    b) gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla regolamentazione, alla standardizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

    c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il miglioramento di nuovi servizi nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;

    d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;

    e) la promozione della partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalità di partecipazione;

    f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;

    g) un dialogo sulla cooperazione normativa a livello di servizi internazionali on-line, compresi gli aspetti connessi alla tutela della vita privata e dei dati personali;

    h) il reciproco accesso a banche dati secondo modalità da stabilire.

    Articolo 21

    Cooperazione nei settori agricolo e rurale

    1. Le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la cooperazione nei settori agricolo, agroindustriale e rurale.

    2. A tal fine, esse esaminano, tra l'altro:

    a) le misure volte ad armonizzare le norme e le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali al fine di agevolare gli scambi commerciali, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le parti, delle norme OMC oltre che dell'articolo 5;

    b) la possibilità di avviare scambi di informazioni e azioni e progetti in tal senso, in particolare in materia di informazioni, di ricerca scientifica e tecnica e di sviluppo delle risorse umane.

    Articolo 22

    Cooperazione nel settore minerario

    Le parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:

    a) favorire la prospezione, lo sfruttamento e l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;

    b) promuovere gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;

    c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;

    d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.

    Articolo 23

    Cooperazione nel settore dell'energia

    1. La cooperazione tra le parti mira a favorire lo sviluppo dei rispettivi settori energetici con una particolare attenzione alla promozione del trasferimento di tecnologie e allo scambio di informazioni circa le rispettive legislazioni.

    2. La cooperazione in questo settore si basa principalmente su: scambi di informazioni, formazione delle risorse umane, trasferimento di tecnologie e progetti congiunti di sviluppo economico e infrastrutturali, progetti per una più efficace produzione energetica, promozione dell'uso razionale dell'energia, incentivazione dell'uso di fonti alternative e rinnovabili di energia a tutela dell'ambiente e promozione di progetti per il riciclaggio e il trattamento di rifiuti a scopo energetico.

    Articolo 24

    Cooperazione nel settore dei trasporti

    1. La cooperazione tra le parti in questo settore mira principalmente a:

    a) sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto;

    b) promuovere valide norme di gestione.

    2. In tale contesto, si privilegiano:

    a) gli scambi di informazioni tra esperti sulle rispettive politiche in materia di trasporti e su altri temi di comune interesse;

    b) i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e agli alti funzionari delle pubbliche amministrazioni;

    c) gli scambi di informazioni sul sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS);

    d) l'assistenza tecnica a sostegno della ristrutturazione e della modernizzazione del sistema di trasporti in tutte le sue forme.

    3. Le parti prendono in esame tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In questo contesto, è negoziata la liberalizzazione dei servizi internazionali di trasporto marittimo, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente accordo.

    Articolo 25

    Cooperazione nel settore del turismo

    1. La cooperazione tra le parti mira principalmente a migliorare gli scambi di informazioni e definire pratiche più adeguate al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

    2. In tale contesto, le parti cercano soprattutto di:

    a) salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale naturale e culturale;

    b) rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali;

    c) favorire la cooperazione tra le regioni e le città dei paesi limitrofi;

    d) migliorare la formazione nel settore alberghiero, in particolare a livello di gestione e di amministrazione di hotel.

    Articolo 26

    Cooperazione nel settore statistico

    Le parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico.

    Articolo 27

    Pubblica amministrazione

    Le parti contraenti collaborano per le questioni relative alla pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di promuovere la formazione delle risorse umane e la modernizzazione dell'amministrazione.

    Articolo 28

    Cooperazione in materia di lotta contro la droga, il riciclaggio del denaro sporco e i precursori chimici

    1. Le parti adottano le misure più adatte per cooperare e creare i contatti da esse ritenuti opportuni al fine di intensificare le azioni di prevenzione nonché di riduzione della produzione, distribuzione e consumo illegale di sostanze stupefacenti, secondo le rispettive normative interne.

    2. La cooperazione, che si avvale degli organi competenti del settore, riguarda in particolar modo:

    a) lo sviluppo di programmi coordinati e di misure in materia di prevenzione dell'uso di droghe nonché il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti, che include programmi di assistenza tecnica. In questo obiettivo possono anche rientrare la ricerca e le misure volte a ridurre la produzione di droga mediante lo sviluppo regionale di aree che si prestano ad essere utilizzate per la coltivazione di prodotti illegali;

    b) lo sviluppo di programmi di ricerca e progetti coordinati sul tema del controllo delle sostanze stupefacenti;

    c) lo scambio di informazioni riguardo al trattamento legislativo e amministrativo e l'adozione di valide misure nel campo del controllo della droga e della lotta al riciclaggio di denaro sporco, incluse le misure adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali attivi in questo settore;

    d) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, basandosi sull' "Accordo sul controllo dei precursori della droga e delle sostanze chimiche", firmato dalle parti il 13 dicembre 1996, e sulla convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988.

    Articolo 29

    Cooperazione scientifica e tecnologica

    1. Le parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico nei settori di reciproco interesse e nel rispetto delle loro politiche.

    2. La cooperazione mira a favorire:

    a) gli scambi di informazioni e di competenze scientifiche e tecnologiche, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;

    b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle parti;

    c) la promozione della formazione delle risorse umane.

    3. La cooperazione si concreta principalmente in progetti di ricerca congiunti e scambi, incontri e aggiornamenti di specialisti del settore scientifico, mirando alla massima diffusione dei risultati della ricerca.

    4. Nel quadro di questa cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di formazione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese.

    5. La cooperazione tra le parti può portare, qualora lo si ritenesse opportuno, ad un accordo settoriale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico.

    Articolo 30

    Cooperazione in materia di istruzione e formazione

    1. Le parti definiscono i mezzi necessari per migliorare considerevolmente la situazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Una particolare attenzione è rivolta all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate.

    2. Le parti rafforzano la cooperazione per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la formazione nonché la collaborazione fra università e imprese, allo scopo di migliorare le competenze dei quadri dei settori pubblico e privato.

    3. Avvalendosi degli strumenti offerti dal programma ALFA e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti nel settore giovanile, le parti privilegiano le azioni volte a instaurare, in questo campo, contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare lo scambio di informazioni, competenze, esperti e risorse tecniche.

    4. La cooperazione tra le parti può portare, con consenso reciproco, alla conclusione di un accordo settoriale nel campo dell'istruzione, compresa l'istruzione superiore, della formazione professionale e delle questioni riguardanti i giovani.

    Articolo 31

    Cooperazione culturale

    1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione culturale, pur nel rispetto della loro diversità, per migliorare la conoscenza reciproca e la diffusione delle loro rispettive culture.

    2. Le parti prendono misure atte a favorire gli scambi culturali e la realizzazione di azioni comuni nei diversi settori culturali. A tale proposito, le parti definiscono, nei tempi stabiliti, le specifiche azioni di cooperazione e le relative modalità.

    Articolo 32

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    Le parti stabiliscono di promuovere la cooperazione in questo ambito, prevalentemente mediante programmi di formazione nel settore degli audiovisivi e dei mezzi di comunicazione, che comprendono coproduzioni e attività di sviluppo e distribuzione.

    Articolo 33

    Cooperazione in materia di informazione e comunicazione

    Le parti convengono di favorire gli scambi e la diffusione delle informazioni e di intraprendere e sostenere attività di reciproco interesse nel campo dell'informazione e della comunicazione.

    Articolo 34

    Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

    1. Nell'avviare le misure di cooperazione previste dal presente accordo, le parti tengono conto della necessità di preservare gli equilibri ecologici e ambientali.

    2. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione al fine di impedire il degrado ambientale; di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali; di sviluppare, diffondere e scambiare informazioni e esperienze nell'area legislativa relativa all'ambiente, stimolando l'impiego di incentivi economici per il conseguimento degli obiettivi; di consolidare la gestione ambientale a tutti i livelli istituzionali; di promuovere la formazione di risorse umane, l'educazione ambientale e la realizzazione di progetti comuni di ricerca; di sviluppare canali per la partecipazione sociale.

    3. Le parti danno impulso al reciproco accesso ai programmi in questo campo, secondo le specifiche modalità di tali programmi.

    4. La cooperazione tra le parti può condurre, se opportuno, alla conclusione di un accordo settoriale nel settore dell'ambiente e delle risorse naturali.

    Articolo 35

    Cooperazione nel settore della pesca

    In considerazione dell'importanza socioeconomica dei rispettivi settori della pesca, le parti si impegnano ad intensificare, se lo ritengono opportuno, la cooperazione in materia, in particolare attraverso la conclusione di un accordo settoriale di pesca, nel rispetto delle rispettive legislazioni.

    Articolo 36

    Cooperazione nel settore sociale e nella lotta alla povertà

    1. Le parti avviano un dialogo su tutti gli aspetti dell'agenda sociale che rivestano interesse per l'una o per l'altra.

    Fra questi aspetti vi sono le questioni riguardanti i gruppi e le regioni più deboli come: le popolazioni indigene, i poveri delle aree rurali, le donne indigenti e altre fasce della popolazione in stato di povertà.

    2. Le parti riconoscono l'importanza dell'armonizzazione tra sviluppo economico e sviluppo sociale, tenendo conto della necessità di rispettare i diritti fondamentali dei gruppi citati nel precedente paragrafo. I nuovi presupposti per la crescita devono condurre alla creazione di occupazione e assicurare migliori condizioni di vita alle fasce meno favorite della popolazione.

    3. Le parti stabiliscono tra loro un coordinamento regolare in merito alle attività di cooperazione svolte dalla società civile e volte ad offrire opportunità di lavoro, formazione professionale e creazione di reddito.

    Articolo 37

    Cooperazione regionale

    1. Le parti favoriscono le azioni volte a sviluppare azioni congiunte mediante la cooperazione, principalmente nell'America centrale e nei paesi caraibici.

    2. Si privilegeranno le iniziative volte a: promuovere gli scambi commerciali intraregionali nell'America centrale e nei Caraibi; sviluppare la cooperazione regionale in materia di ambiente e nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e favorire lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione essenziali per lo sviluppo economico della regione; incentivare le iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà.

    3. Una particolare attenzione è dedicata alla promozione sociale delle donne, in particolare attraverso una sua maggiore partecipazione al processo produttivo.

    4. Le parti ricercano i mezzi più adeguati per la promozione e il controllo della cooperazione congiunta nei confronti di terzi.

    Articolo 38

    Cooperazione in materia di profughi

    Le parti cercano di mantenere i risultati dell'aiuto già fornito ai profughi centroamericani in Messico e collaborano nella ricerca di soluzioni durature.

    Articolo 39

    Cooperazione in materia di diritti dell'uomo e democrazia

    1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

    2. Essa si incentra in particolare sulle seguenti attività:

    a) sviluppo della società civile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione della pubblica opinione;

    b) azioni di formazione e d'informazione volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo Stato di diritto;

    c) promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici.

    3. Le parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra altri organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti dell'uomo.

    Articolo 40

    Cooperazione per la tutela dei consumatori

    1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrà mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori, cercando di renderli compatibili secondo le rispettive legislazioni.

    2. Si prevedono principalmente:

    a) scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le parti;

    b) azioni di formazione e assistenza tecnica.

    Articolo 41

    Cooperazione per la protezione dei dati

    1. A norma dell'articolo 51, le parti convengono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali.

    2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, può essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonché programmi e progetti comuni.

    Articolo 42

    Sanità

    1. La cooperazione nel settore sanitario ha l'obiettivo di consolidare le iniziative nel settore della ricerca, della farmacologia, della medicina preventiva e delle malattie contagiose quali l'AIDS.

    2. La cooperazione si realizza principalmente mediante:

    a) progetti in materia di epidemiologia, decentramento e amministrazione dei servizi sanitari;

    b) sviluppo di programmi di qualificazione professionale;

    c) programmi e progetti intesi a migliorare le condizioni sanitarie e i servizi sociali nelle aree rurali e urbane.

    Articolo 43

    Clausola relativa a futuri sviluppi

    1. Con il consenso di entrambe le parti, il presente titolo può essere ampliato al fine di estendere i livelli di cooperazione e completarli con accordi relativi a specifici settori o attività.

    2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente titolo, ciascuna delle parti può formulare proposte che, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di realizzazione, mirino ad estendere il campo di azione della mutua cooperazione.

    Articolo 44

    Mezzi per la cooperazione

    1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti mettono a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

    2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Messico secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.

    TITOLO VII

    QUADRO ISTITUZIONALE

    Articolo 45

    Consiglio congiunto

    È istituito un consiglio congiunto incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. Esso esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse.

    Articolo 46

    1. Il consiglio congiunto è composto, da un Iato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo del Messico.

    2. I membri del consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

    3. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.

    4. Il consiglio congiunto è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Messico, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

    Articolo 47

    Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti. Dette decisioni sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro applicazione. Il Consiglio congiunto può anche formulare raccomandazioni appropriate.

    Le decisioni e le raccomandazioni sono elaborate di concerto fra le parti.

    Articolo 48

    Comitato misto

    1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio congiunto è assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Messico, generalmente alti funzionari.

    Il consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del consiglio congiunto e le modalità del suo funzionamento.

    2. Il consiglio congiunto può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni a norma dell'articolo 47.

    3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le parti. II comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna parte.

    Articolo 49

    Altri comitati speciali

    Il consiglio congiunto può decidere di creare qualunque altro comitato o organo speciale che lo assista nello svolgimento dei suoi compiti.

    Esso determina la composizione, i compiti e il funzionamento di tali comitati e organi nel suo regolamento interno.

    Articolo 50

    Composizione delle controversie

    Il consiglio congiunto decide, compatibilmente con le disposizioni dell'OMC in materia, sull'avvio delle procedure di risoluzione di specifiche controversie commerciali o connesse al settore commerciale.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 51

    Protezione dei dati

    1. Le parti convengono di garantire un livello elevato di protezione per il trattamento dei dati, personali o di altra natura, secondo le norme adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore e dalla Comunità.

    2. A tal fine, le parti tengono conto delle norme contenute nell'allegato, che fa parte integrante del presente accordo.

    Articolo 52

    Clausola di sicurezza nazionale

    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

    a) ritenuta necessaria per precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

    b) inerente al commercio o alla produzione di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione necessari per garantire la difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

    c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 53

    L'atto finale contiene la dichiarazione congiunta e quella unilaterale fatte alla firma del presente accordo.

    Articolo 54

    1. Se il trattamento della nazione più favorita è accordato in base alle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, esso non si applica alle agevolazioni fiscali che gli Stati membri o il Messico praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la doppia imposizione o di altre disposizioni in materia fiscale, o della legislazione nazionale in materia fiscale.

    2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione ad opera degli Stati membri o del Messico di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse in base alle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre disposizioni in materia fiscale o della legislazione in materia fiscale.

    3. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, deve essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri o del Messico, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la località in cui sono investiti i loro capitali.

    Articolo 55

    Definizione delle parti

    Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e, dall'altro, il Messico.

    Articolo 56

    Applicazione territoriale

    II presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti messicani.

    Articolo 57

    Durata

    1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    2. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

    Articolo 58

    Adempimento degli obblighi

    1. Le parti prendono tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

    Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa deve fornire al Consiglio congiunto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, da effettuarsi entro trenta giorni, al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio congiunto e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di detto organo.

    2. Le parti convengono che per "casi particolarmente urgenti", a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

    a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure

    b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

    3. Le parti convengono che per "misure del caso", a norma del presente articolo, si intendono le misure prese secondo il diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra parte può richiedere che venga convocata una riunione urgente che faccia incontrare le parti entro 15 giorni.

    Articolo 59

    Testi facenti fede

    Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 60

    Entrata in vigore

    1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

    2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente che le procedure a tal fine necessarie sono state completate.

    L'applicazione dei titoli II e VI è sospesa fino all'adozione, da parte del Consiglio congiunto, delle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12.

    3. Le notifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.

    4. II presente accordo sostituisce l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, firmato il 26 aprile 1991, a decorrere dalla data di applicazione dei titoli II e VI, a norma del paragrafo 2.

    5. All'entrata in vigore del presente accordo, tutte le decisioni adottate dal consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Messico, firmato l'8 dicembre 1997, si considerano adottate dal consiglio congiunto istituito dall'articolo 45.

    Hecho en Bruselas, el /ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete./Udfærdiget i Bruxelles den /ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am /achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις /οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά./Done at Brussels on the /eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven./Fait à Bruxelles, le /huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept./Fatto a Bruxelles, addì /otto dicembre millenovecentonovantasette./Gedaan te Brussel, de /achtste december negentienhonderd zevenennegentig./Feito em Bruxelas, em /oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete./Tehty Brysselissä /kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän./Som skedde i Bryssel den /åttonde december nittonhundranittiosju.

    Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005601.EPS">

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    For Kongeriget Danmark

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005602.EPS">

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005603.EPS">

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005604.EPS">

    Por el Reino de España

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005701.EPS">

    Pour la République française

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005702.EPS">

    Thar ceann na hÉireann/For Ireland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005703.EPS">

    Per la Repubblica italiana

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005704.EPS">

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005801.EPS">

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005802.EPS">

    Für die Republik Österreich

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005803.EPS">

    Pela República Portuguesa

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005804.EPS">

    Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005805.EPS">

    För Konungariket Sverige

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005901.EPS">

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005902.EPS">

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

    >PIC FILE= "L_2000276IT.005903.EPS">

    Por los Estados Unidos Mexicanos

    >PIC FILE= "L_2000276IT.006001.EPS">

    ALLEGATO

    TUTELA DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 51

    - Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990.

    - Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE, del 23 settembre 1980, sugli orientamenti per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali.

    - Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale.

    - Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

    Atto finale

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i plenipotenziari degli Stati Uniti del Messico adottano il presente atto finale, relativo

    1) all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra

    2) all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, e

    3) alla dichiarazione comune della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli Stati Uniti del Messico.

    (1)

    I plenipotenziari:

    del REGNO DEL BELGIO,

    del REGNO DI DANIMARCA,

    della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    della REPUBBLICA ELLENICA,

    del REGNO DI SPAGNA,

    della REPUBBLICA FRANCESE,

    dell'IRLANDA,

    della REPUBBLICA ITALIANA,

    del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    del REGNO DEI PAESI BASSI,

    della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    della REPUBBLICA PORTOGHESE,

    della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    del REGNO DI SVEZIA,

    del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA,

    qui di seguito denominati "Stati membri", e

    la COMUNITÀ EUROPEA,

    qui di seguito denominata "Comunità",

    da una parte, e

    i plenipotenziari degli STATI UNITI DEL MESSICO,

    qui di seguito denominati "Messico",

    dall'altra,

    riuniti a Bruxelles l'otto dicembre millenovecentonovantasette per la firma dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

    - l'accordo e i suoi allegati.

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo delle dichiarazioni comune elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

    Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico, di cui all'articolo 3 dell'accordo

    Dichiarazione comune sul dialogo a livello parlamentare

    Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 4 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 3 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo

    I plenipotenziari del Messico hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunità europea e/o dei suoi Stati membri, allegate al presente atto finale:

    Dichiarazione relativa all'articolo 11 dell'accordo

    Dichiarazione relativa all'articolo 12 dell'accordo

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della seguente dichiarazione del Messico, allegata al presente atto finale:

    Dichiarazione relativa al titolo I dell'accordo.

    DICHIARAZIONI COMUNI

    Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico (articolo 3)

    1. PREAMBOLO

    L'Unione europea, da una parte, e il Messico, dall'altra,

    - consapevoli dei loro legami storici, politici, economici e culturali e dei profondi rapporti di amicizia esistenti tra i loro popoli,

    - considerando la loro volontà di rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono la base delle società degli Stati membri dell'Unione europea e del Messico,

    - riaffermando il valore della dignità umana e della promozione e protezione dei diritti umani come fondamenti di una società democratica, nonché il ruolo essenziale delle istituzioni democratiche fondate sullo stato di diritto,

    - desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali conformemente ai principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,

    - condividendo l'interesse per un'integrazione regionale come strumento di promozione di uno sviluppo duraturo e armonioso dei loro popoli, basato su principi di progresso sociale e solidarietà,

    - basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dall'accordo quadro di cooperazione firmato tra la Comunità e il Messico nel 1991,

    - ricordando i principi enunciati nella dichiarazione congiunta solenne firmata a Parigi il 2 maggio 1995 tra la Commissione e il Consiglio, da un lato, e il Messico, dall'altro,

    hanno deciso di sviluppare le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.

    2. OBIETTIVI

    L'Unione europea e il Messico ritengono che l'instaurazione di un dialogo politico approfondito costituisca un elemento fondamentale del ravvicinamento economico e politico previsto e contribuisca in modo determinante a promuovere i principi enunciati nel preambolo della presente dichiarazione.

    Il dialogo è basato sulla comune adesione delle parti alla democrazia e al rispetto dei diritti umani nonché al mantenimento della pace e all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

    Esso ha per obiettivi l'avvio tra l'Unione europea e il Messico di duraturi rapporti di solidarietà che contribuiscano alla stabilità e alla prosperità delle rispettive regioni, il sostegno al processo di integrazione regionale e la promozione di un clima di comprensione e tolleranza tra popoli e culture.

    Il dialogo riguarda tutte le questioni di comune interesse e favorisce l'introduzione di nuove forme di cooperazione per il conseguimento degli obiettivi comuni, anche mediante iniziative comune sul piano internazionale, in particolare nell'ambito della pace, della sicurezza e dello sviluppo regionale.

    3. MECCANISMI DI DIALOGO

    Il dialogo politico tra le parti si svolge mediante contatti, scambi di informazioni e consultazioni tra le varie istituzioni del Messico e dell'Unione europea, compresa la Commissione europea.

    Esso si svolge in particolare:

    - a livello presidenziale,

    - a livello ministeriale,

    - a livello di alti funzionari,

    - utilizzando al meglio i canali diplomatici.

    Incontri a livello presidenziale, le cui modalità vengono stabilite dalle parti, riuniscono regolarmente le massime autorità delle parti.

    Incontri a livello ministeriale, le cui modalità vengono stabilite dalle parti, riuniscono regolarmente i ministri degli esteri delle parti.

    Dichiarazione sul dialogo a livello parlamentare

    Le parti sottolineano l'opportunità di istituzionalizzare il dialogo politico a livello parlamentare mediante contatti tra il Parlamento europeo e il Congresso messicano (Camera dei deputati e Senato).

    Dichiarazione interpretativa sull'articolo 4

    Gli impegni derivanti dall'articolo 4 del presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7 del presente accordo.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 3

    Le parti confermano i loro obblighi multilaterali sui trasporti marittimi assunti in quanto membri dell'OMC, tenendo conto anche dei rispettivi obblighi nell'ambito del codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti OCSE.

    Dichiarazione relativa all'articolo 35

    Entrambe le parti decidono di fornire il proprio appoggio istituzionale, in ambito multilaterale, all'adozione, all'entrata in vigore e all'attuazione del codice internazionale di condotta per la pesca responsabile.

    DICHIARAZIONI UNILATERALI

    Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 11

    La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

    Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri relativa alle convenzioni sulla proprietà intellettuale, di cui all'articolo 12

    La Commissione e i suoi Stati membri ritengono che tra le convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale cui è fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), rientrano almeno le convenzioni seguenti:

    - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971, modificato nel 1979),

    - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

    - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato dal 1979),

    - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

    - Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979),

    - Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),

    - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),

    - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

    - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991),

    - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).

    Dichiarazione del Messico relativa al titolo I

    La politica estera del Messico si fonda sui principi sanciti dalla sua Costituzione:

    Autodeterminazione delle nazioni

    Non intervento

    Composizione pacifica delle controversie

    Divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni internazionali

    Eguaglianza giuridica degli Stati

    Cooperazione internazionale per lo sviluppo

    Lotta per la pace e la sicurezza internazionali

    In base alla sua esperienza storica e il supremo mandato della sua Costituzione politica, il Messico esprime il profondo convincimento secondo cui solo la piena osservanza del diritto internazionale è alla base della pace e dello sviluppo. Il Messico dichiara ugualmente che i principi di convivenza della comunità internazionale, espressi nella Carta delle Nazioni Unite, i principi enunciati nella dichiarazione universale dei diritti umani e i principi democratici costituiscono la guida costante della sua partecipazione costruttiva all'azione internazionale e rappresentano la struttura portante delle sue relazioni con la Comunità e i suoi Stati membri, disciplinate dal presente accordo, nonché delle sue relazioni con ogni altro paese o gruppo di paesi.

    Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

    Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

    Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

    Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

    Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

    Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

    Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

    Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007001.EPS">

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    For Kongeriget Danmark

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007002.EPS">

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007003.EPS">

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007004.EPS">

    Por el Reino de España

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007101.EPS">

    Pour la République française

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007102.EPS">

    Thar ceann na hÉireann

    For Ireland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007103.EPS">

    Per la Repubblica italiana

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007104.EPS">

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007201.EPS">

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007202.EPS">

    Für die Republik Österreich

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007203.EPS">

    Pela República Portuguesa

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007204.EPS">

    Suomen tasavallan puolesta

    För Republikken Finland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007205.EPS">

    För Konungariket Sverige

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007301.EPS">

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007302.EPS">

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007303.EPS">

    Por los Estados Unidos Mexicanos

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007401.EPS">

    (2)

    Nel contempo, i plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA,

    qui di seguito denominati "Comunità",

    da una parte, e

    i plenipotenziari degli STATI UNITI DEL MESSICO,

    qui di seguito denominati "Messico",

    dall'altra,

    riuniti a Bruxelles l'otto dicembre millenovecentonovantasette per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo", hanno adottato il testo elencato in appresso:

    - l'accordo.

    I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo della seguente dichiarazione comune, allegata al presente atto finale:

    - Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 2 dell'accordo.

    I plenipotenziari del Messico hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità, allegata al presente atto finale:

    - Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 5 dell'accordo.

    Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

    Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

    Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

    Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

    Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

    Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

    Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

    Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007701.EPS">

    Por los Estados Unidos Mexicanos

    >PIC FILE= "L_2000276IT.007702.EPS">

    Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 2

    Gli impegni derivanti dall'articolo 2 del presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3.

    Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 5

    La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

    (3)

    Nel contempo i plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo della seguente dichiarazione comune:

    DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI E DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO

    Al fine di dare adeguata copertura alle questioni di cui ai titoli III e IV dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione firmato l'8 dicembre 1997 nel contesto di un quadro generale, la Comunità europea e i suoi Stati membri, e gli Stati Uniti del Messico, si impegnano a:

    1. Avviare, e se possibile concludere, negoziati sulle modalità di liberalizzazione degli scambi di servizi e dei movimenti di capitali e dei pagamenti nonché sulle misure relative alla proprietà intellettuale di cui agli articoli 6, 8, 9 e 12 di tale accordo, parallelamente ai negoziati sulle modalità e sul calendario della liberalizzazione dello scambio di merci di cui all'articolo 5 del suddetto accordo e all'articolo 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico, firmato l'8 dicembre 1997.

    2. Cercare di fare in modo che, fatto salvo il rispetto delle loro rispettive procedure interne, i risultati dei negoziati sulla liberalizzazione dei servizi e dei movimenti di capitale e dei pagamenti nonché sulle misure relative alla proprietà intellettuale di cui sopra possano entrare in vigore il più rapidamente possibile, per conseguire in tal modo il comune obiettivo delle parti della liberalizzazione globale degli scambi, sia per quanto riguarda le merci, sia per quanto riguarda i servizi, conformemente all'articolo 7 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione.

    Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra

    Poiché le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione del 28 settembre 2000, l'accordo entrerà in vigore dal 1o ottobre 2000 conformemente alle disposizioni dell'articolo 60.

    Top