Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995D0420(01)

Decisione del Consiglio SEE n. 1/95 del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein

GU L 86 del 20.4.1995, pp. 58–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(3)/oj

21995D0420(01)

Decisione del Consiglio SEE n. 1/95 del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 20/04/1995 pag. 0058 - 0084


DECISIONE DEL CONSIGLIO SEE N. 1/95 del 10 marzo 1995 concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein

IL CONSIGLIO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo e da ultimo modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/95 (1), in appresso denominato « l'accordo », in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo,

considerando che il trattato doganale del 29 marzo 1923 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera è stato modificato il 2 novembre 1994 per consentire la partecipazione del Liechtenstein al SEE;

considerando che il 20 dicembre 1994 il Consiglio SEE ha concluso, per quanto concerne l'entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein, che è soddisfatta la condizione fissata all'articolo 121, lettera b) dell'accordo, ossia che il buon funzionamento dello stesso non è ostacolato dall'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein;

considerando che sono necessari alcuni adattamenti dell'accordo come conseguenza dell'entrata in vigore dello stesso per il Liechtenstein;

considerando che devono essere adottate le dichiarazioni allegate alla presente decisione;

considerando che deve essere fissata la data di entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein;

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo che adegua l'accordo, al Liechtenstein è concesso di partecipare alla decisione del Consiglio SEE concernente l'entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il buon funzionamento dell'accordo non è ostacolato dall'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

Articolo 2

Nel protocollo 3 sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo, l'articolo 13 sulle disposizioni specifiche per taluni paesi è modificato come in appresso:

a) l'attuale comma diventa paragrafo 1;

b) dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 2. Per quanto riguarda il Liechtenstein si applicano le disposizioni del presente protocollo a decorrere dal 1° gennaio 2000. »

Articolo 3

Nel protocollo 4 relativo alle norme di origine, all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. In deroga al paragrafo 1, fino al 1° gennaio 2000 il territorio del Principato del Liechtenstein è escluso dal territorio SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui al protocollo 3, tabelle I e II; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre parti contraenti. »

Articolo 4

Nel protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino, nel testo principale è aggiunto il seguente sesto comma:

« Per i prodotti contemplati dagli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo il Liechtenstein può applicare al suo mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento sono applicabili, per quanto riguarda le esportazioni dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti, soltanto ai prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. »

Articolo 5

Gli allegati I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XX e XXI dell'accordo sono modificati come specificato negli allegati da 1 a 13 della presente decisione.

Articolo 6

L'accordo, adeguato dalla presente decisione, entra in vigore per il Liechtenstein alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 7

1. La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1995, a condizione che:

- il trattato del 2 novembre 1994 tra il Liechtenstein e la Svizzera concernente la modifica del trattato del 29 marzo 1923 relativo all'unione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero sia entrato in vigore entro quella data;

- il Liechtenstein abbia depositato entro quella data gli strumenti di ratifica dell'accordo e del protocollo che adegua l'accordo conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, terzo comma dell'accordo e all'articolo 22, paragrafo 4 del protocollo di adeguamento;

- siano state effettuate tutte le notifiche al Consiglio SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro la data fissata nello stesso, la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui siano state soddisfatte tali condizioni. Se tuttavia le condizioni sono soddisfatte meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese successivo, la decisione non entra in vigore fino al primo giorno del secondo mese successivo al soddisfacimento delle stesse.

3. Se le condizioni non sono soddisfatte entro il 30 giugno 1995, il Consiglio SEE e il Liechtenstein esaminano la situazione.

Articolo 8

La presente decisione e le dichiarazioni allegate sono pubblicate nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1995.

Per il Consiglio SEE Il Presidente A. JUPPÉ

ALLEGATO 1 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato I (QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, n. 12/94 (2), del 28 settembre 1994, e nn. 2/95 (3), 3/95 (4) e 4/95 (5), è modificato come in appresso.

A. Dopo l'introduzione sono inseriti il titolo e i paragrafi nuovi seguenti:

« ADATTAMENTI SETTORIALI

Il Liechtenstein attua le disposizioni del capo I, Questioni veterinarie, anteriormente al 1° gennaio 2000. Il Comitato misto SEE riesamina la situazione nel corso del 1999.

Per i prodotti contemplati nel capo II, Alimenti per animali, e nel capo III, Questioni fitosanitarie, il Liechtenstein può applicare al mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera, parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento in tali capi. »

B. Capo II. ALIMENTI PER ANIMALI

Nella parte introduttiva del capo II, Alimenti per animali, è soppresso il paragrafo 1.

ALLEGATO 2 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato II (REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, nn. da 12/94 a 16/94 (2), del 28 settembre 1994, nn. da 30/94 a 44/94 (3), del 15 dicembre 1994, e nn. 5/95 (4), 6/95 (5), 7/95 (6), 8/95 (7) e 9/95 (8), è modificato come in appresso.

A. Nella parte ADATTAMENTI SETTORIALI dopo l'unica frase è aggiunto il comma seguente:

« Per i prodotti contemplati negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato il Liechtenstein può applicare al mercato interno le regolamentazioni tecniche e norme svizzere derivanti dalla sua unione regionale con la Svizzera, parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contemplate nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento nello stesso sono applicabili alle esportazioni dal Liechtenstein verso le altre Parti contraenti soltanto per i prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato. »

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

B. Capo I. VEICOLI A MOTORE

1. Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».

2. Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), nell'adattamento c), prima del termine « Norvegia: . . . », è inserito il termine « Liechtenstein: . . . ».

3. Al punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».

4. Al punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».

5. Al punto 45d (direttiva 92/23/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « FL per il Liechtenstein ».

6. Al punto 45f (direttiva 92/61/CEE del Consiglio), nell'adattamento, prima dei termini « - 16 per la Norvegia », sono inseriti i termini « - FL per il Liechtenstein ».

C. Capo XII. PRODOTTI ALIMENTARI

1. Nel testo del « Capo XII. Prodotti alimentari », è inserito il seguente adattamento:

« Il Liechtenstein si conforma anteriormente al 1° gennaio 2000 alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Tuttavia il Liechtenstein fa tutto il possibile per conformarsi alle disposizioni degli atti in parola anteriormente al 1° gennaio 1997. In caso contrario il Comitato misto SEE riesamina la situazione. »

D. Capo XIX. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

1. Al punto 1 (direttiva 83/189/CEE del Consiglio), nell'adattamento g), il riferimento a « SNV (Liechtenstein) », compreso l'indirizzo, è sostituito dal testo seguente:

« TPMN (Liechtenstein)

Liechtensteinische Technische Pruef-, Mess- und Normenstelle

Kirchstr. 7

FL-9490 Vaduz »

ALLEGATO 3 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato IV (ENERGIA) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 (1) del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

Al punto 3 bis (decisione 77/190/CEE della Commisione) l'appendice 3 della decisione è integrata dalle tabelle 4, 5 e 6, come in appresso.

« Tabella 4

ad APPENDICE A

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 5

ad APPENDICE B

SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 6

ad APPENDICE C

SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato VI (SICUREZZA SOCIALE) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/95 (1) del 21 marzo 1994 e n. 24/94 (2) del 2 dicembre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Al 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] sono inseriti gli adattamenti in appresso.

a) Nell'adattamento j. bis):

« P. LIECHTENSTEIN

Nulla. »

b) Nell'adattamento j. ter):

« P. LIECHTENSTEIN

a) Assegni per i vedovi (legge sulla concessione di assegni ai vedovi, del 25 novembre 1981).

b) Assegni per i ciechi (legge sulla concessione di assegni ai ciechi, del 17 dicembre 1970).

c) Assegni di maternità (legge sulla concessione di assegni di maternità, del 25 novembre 1981).

d) Prestazioni integrative del regime previdenziale in materia di anzianità, reversibilità e invalidità (legge relativa alle prestazioni integrative del regime previdenziale in materia di anzianità, reversibilità e invalidità del 10 dicembre 1965, modificata il 12 novembre 1992).

e) Assegni per gli indigenti (legge relativa alle prestazioni integrative del regime previdenziale in materia di anzianità, reversibilità e invalidità, del 10 dicembre 1965, modificata il 12 novembre 1992). »

c) Nell'adattamento m):

« P. LIECHTENSTEIN

Nulla. »

d) Nell'adattamento m bis):

« P. LIECHTENSTEIN

Nulla. »

e) Nell'adattamento m ter):

« P. LIECHTENSTEIN

Tutte le richieste di pensioni ordinarie dei regimi previdenziali in materia di anzianità, reversibilità e invalidità nonché di pensioni di anzianità, reversibilità e invalidità del regime di pensione integrativo, sempreché i regolamenti della relativa cassa pensioni non prevedano disposizioni in materia di riduzione. »

f) Nell'adattamento n), alla voce « P. LIECHTENSTEIN: »

i) il testo attuale è preceduto dal numero « 1. »;

ii) è aggiunto all'adattamento il seguente testo:

« 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento, le prestazioni acquisite ("Freizuegigkeitsleistung") ai sensi della legge sulle prestazioni previdenziali integrative del 20 ottobre 1987 saranno versate, a sua richiesta, al lavoratore subordinato o autonomo non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein conformemente al disposto del titolo II del regolamento, chelasci definitivamente lo spazio economico del Liechtenstein e della Svizzera anteriormente al 1° gennaio 1998 e faccia valere anteriormente a tale data il suo diritto alle prestazioni versate. »

2. Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] sono inseriti gli adattamenti seguenti:

a) Nell'adattamento d bis):

« 81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN Nulla.

97. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.

112. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.

115. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto.

116. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto.

117. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Nulla.

118. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto.

119. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto.

120. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto.

121. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto.

122. LIECHTENSTEIN - ITALIA Nulla.

123. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto.

124. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto.

125. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto.

126. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto.

127. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto.

128. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto. »

b) Nell'adattamento f bis):

« Austria e Liechtenstein

Finlandia e Liechtenstein

Islanda e Liechtenstein

Liechtenstein e Belgio

Liechtenstein e Germania

Liechtenstein e Spagna

Liechtenstein e Francia

Liechtenstein e Irlanda

Liechtenstein e Lussemburgo

Liechtenstein e Paesi Bassi

Liechtenstein e Regno Unito

Liechtenstein e Norvegia

Liechtenstein e Svezia ».

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3. Al punto 42.quater (Decisione n. 150) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

« P. LIECHTENSTEIN

1. Per le prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione del Liechtenstein per le famiglie)

2. Per le pensioni di orfano:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione del Liechtenstein per anziani e superstiti). »

ALLEGATO 5 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato VII (RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 5/94 (1), dell'8 febbraio 1994, n. 7/94 (2), del 21 marzo 1994, e n. 25/94 (3), del 2 dicembre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Rubrica A. Sistema generale

1. Nell'adattamento del punto 1 (direttiva 89/48/CEE del Consiglio), nei primi due commi, tra le parole « Islanda » e « Norvegia » è inserita la parola « Liechtenstein ».

2. Al punto 1 bis (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), adattamento b), lettera d) relativa alla rubrica « 4. Settore tecnico », è aggiunto il testo seguente:

« In Liechtenstein

corsi di formazione per:

- esperto fiduciario ("Treuhaender") Durata, livello e requisiti

La formazione è basata su nove anni di scuola dell'obbligo e - in mancanza di diploma di maturità - un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un'impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l'istruzione generale sono fornite da una scuola professionale; al termine si sostiene l'esame di Stato (diploma nazionale di idoneità di impiegato commerciale).

Dopo tre anni di esperienza pratica in un'impresa, combinata con un'ulteriore formazione teorica di quattro anni, che si può seguire contemporaneamente, si può sostenere l'esame di Stato che dà il summenzionato titolo professionale ("Treuhaendler").

In genere la durata complessiva della formazione varia dai 16 ai 19 anni.

Regolamentazione

La professione è disciplinata dalla normativa nazionale. Ogni candidato è libero di scegliere le modalità di preparazione all'esame (scuole professionali, scuole private, insegnamento a distanza).

- esperto di verifiche contabili ("Wirtschaftspruefer")

Durata, livello e requisiti

La formazione è basata su nove anni di scuola dell'obbligo, cui fa seguito un apprendistato commerciale di tre anni comprendente un tirocinio pratico in un'impresa, mentre le necessarie conoscenze teoriche e l'istruzione generale sono fornite da una scuola professionale.

Dopo altri tre anni di esperienza pratica in un'impresa e un'ulteriore formazione teorica di cinque anni, che può essere seguita contemporaneamente come insegnamento a distanza, si può sostenere l'esame di Stato, che dà il summenzionato titolo professionale ("Wirtschaftspruefer").

La durata complessiva della formazione varia dai 17 ai 18 anni. I candidati che hanno acquisito l'esperienza pratica all'estero devono soltanto comprovare un'esperienza professionale di un ulteriore anno nel Liechtenstein.

Regolamentazione

La professione è disciplinata dalla normativa nazionale. ».

B. Rubrica D. Architettura

1. Al punto 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio), nell'adattamento o) relativo al Liechtenstein, il trattino è sostituito dal testo seguente:

« - i diplomi rilasciati dalla "Fachhochschule" [(Dipl.-Arch. (FH)]; ».

ALLEGATO 6 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato IX (SERVIZI FINANZIARI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 (1) del 21 marzo 1994 e nn. 17/94, 18/94 e 19/94 (2) del 28 ottobre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Capo I. Assicurazioni

1. Al punto 7 bis (direttiva 92/49/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:

« c) Il Liechtenstein può rinviare fino al 1° gennaio 1996 l'applicazione della presente direttiva all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Comitato misto SEE riesamina la situazione nel corso del 1995. »

2. Al punto 12 ter (direttiva 91/674/CEE del Consiglio) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:

« d) Il Liechtenstein adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per ottemperare alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1997. »

B. Capo II. Banche e altri enti creditizi

1. Al punto 20 (direttiva 92/30/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), prima dei termini « la Norvegia » sono inseriti i termini « il Liechtenstein, ».

2. Al punto 21 (direttiva 86/635/CEE del Consiglio), la data « 1° gennaio 1996 » nell'adattamento è sostituita, per quanto riguarda il Liechtenstein, da « 1° gennaio 1997 ».

C. Capo III. Borsa e valori mobiliari

1. Ai punti 27 (direttiva 88/627/CEE del Consiglio), 28 (direttiva 89/298/CEE del Consiglio) e 29 (direttiva 89/592/CEE del Consiglio), negli adattamenti concernenti i periodi di transizione, i termini « e il Liechtenstein » sono soppressi ed è inserita la nuova seconda frase seguente:

« Il Liechtenstein attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1996. »

ALLEGATO 7 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'Allegato XII (LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI) dell'accordo SEE è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Al punto 1 (direttiva 88/361/CEE del Consiglio), nell'adattamento d):

a) al terzo trattino, prima dei termini « il Liechtenstein », sono inseriti i termini « fino al 1° gennaio 1997 per ». Inoltre alla fine del trattino è aggiunta la seguente frase:

« Il Comitato misto SEE riesamina la situazione, per quanto riguarda il Liechtenstein, alla fine del periodo di transizione. »;

b) al quarto trattino, la data « 1° gennaio 1998 », è sostituita, per quanto riguarda il Liechtenstein, da « 1° gennaio 1999 ». Inoltre alla fine del trattino è aggiunta la seguente frase:

« Il Comitato misto SEE riesamina la situazione, per quanto riguarda il Liechtenstein, alla fine del periodo di transizione. »

ALLEGATO 8 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XIII (TRASPORTI) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, nn. 20/94 (2), e 21/94 (3), del 28 ottobre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Capo I. TRASPORTI INTERNI

1. Al punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio), nell'adattamento, fra il trattino riguardante l'Islanda e quello riguardante la Norvegia è aggiunto il seguente nuovo trattino:

« - Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer ».

B. Capo II. TRASPORTI SU STRADA

1. Al punto 18 bis (direttiva 93/89/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), fra il trattino riguardante l'Islanda e quello riguardante la Norvegia è aggiunto il seguente nuovo trattino:

« - Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer ».

2. Al punto 24 bis (direttiva 91/439/CEE del Consiglio), nell'adattamento b), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) ».

3. Al punto 26 bis [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio]:

a) negli adattamenti e), f) e g) dove sono elencati i paesi, tra i termini « all'Islanda », « alla Norvegia » [lettera e)] e « dall'Islanda », « dalla Norvegia » [lettere f) e g)] sono inseriti rispettivamente i termini « al Liechtenstein » e « dal Liechtenstein »;

b) il modello delle licenze, corrispondente all'allegato I del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento g), è modificato come in appresso:

i) nel testo della licenza dove sono elencati i paesi, tra i termini « dell'Islanda » e « della Norvegia » sono inseriti i termini « del Liechtenstein »;

ii) nella nota in calce (1) tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) ».

4. Nel punto 26 quater [regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio]:

a) dove sono elencati i paesi, nell'adattamento b), primo e secondo comma, nell'adattamento f), primo comma, secondo trattino, nonché negli adattamenti h), i) e j), tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » con gli articoli e le preposizioni pertinenti;

b) nell'adattamento b), nella prima tabella:

- tra Islanda e Norvegia è inserito il testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

- nel comma successivo alla tabella è aggiunta la seguente frase:

« Per quanto riguarda il Liechtenstein, il contingente per il 1995 è pari a un dodicesimo del contingente totale annuale per il 1995 moltiplicato per il numero dei mesi di calendario rimanenti nel 1995 a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE per tale paese. »;

c) i modelli dei documenti, corrispondenti agli allegati da I a IV del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento j), sono modificati come in appresso:

i) nella prima pagina dell'allegato I:

- nel titolo dell'autorizzazione, tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein »

- nella nota in calce (1), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) »;

ii) nella prima pagina dell'allegato II:

- nel titolo dell'autorizzazione, tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein »,

- nella nota in calce (1), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) »;

iii) nella prima pagina dell'allegato III:

- nella nota in calce (1), tra i termini « IS (Islanda) » e « N (Norvegia) » sono inseriti i termini « FL (Liechtenstein) »;

iv) nell'allegato III, colonna 6 delle note esplicative, tra Islanda e Norvegia è inserito il testo seguente:

« - Liechtenstein: FL »;

v) nell'allegato IV:

- nel titolo, tra i termini « ISLANDESI » e « NORVEGESI » sono inseriti i termini « DEL LIECHTENSTEIN »;

- nella tabella, tra « IS » e « N » è inserito « FL ».

5. Nel punto 33 [regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione]:

a) negli adattamenti a), b) e c), dove sono elencati i paesi, tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein » con gli articoli e le preposizioni pertinenti;

b) i modelli di documenti, corrispondenti agli allegati I bis, III, IV e V del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento c), secondo trattino sono modificati come in appresso:

i) nella prima pagina rispettivamente dell'allegato I bis, dell'allegato IV e dell'allegato V:

- nella nota in calce (1) tra i termini « Islanda (IS) » e « Norvegia (N) » sono inseriti i termini « Liechtenstein (FL) »,

- nella nota in calce (*) tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein »;

ii) nella prima pagina dell'allegato III:

- nella nota in calce (**) tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein ».

6. Nel punto 33 bis [regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio]:

a) negli adattamenti c), d) e e), dove sono elencati i paesi, tra i termini « Islanda » e « Norvegia », è inserito il termine « Liechtenstein » con gli articoli e le preposizioni pertinenti;

b) i modelli di documenti, corrispondenti agli allegati I, II e III del regolamento, cui è fatto riferimento nell'adattamento c), seconda terza frase sono modificati come in appresso:

i) nella prima pagina rispettivamente dell'allegato I e dell'allegato II:

- nella nota in calce (1) degli allegati I e II e nella nota in calce (3) dell'allegato I, tra i termini « Islanda (IS) » e « Norvegia (N) » sono inseriti i termini « Liechtenstein (FL) »

- nella nota in calce (*) tra i termini « Islanda » e « Norvegia » è inserito il termine « Liechtenstein »;

ii) nell'allegato III:

- nella tabella tra « IS » e « N » è inserito « FL ».

D. Capo VI. AVIAZIONE CIVILE

1. Tra il titolo « VI. AVIAZIONE CIVILE » e il sottotitolo « i) Regole di concorrenza » è inserito il testo seguente:

« Il Liechtenstein attua le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento ai punti da ii) a vi) qui sotto a decorrere dal 1° gennaio 2000, fatto salvo il riesame da parte del comitato misto SEE nel corso del 1999. »

ALLEGATO 9 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XVI (APPALTI) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

A. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. Al punto 1 (direttiva 71/304/CEE del Consiglio) nell'adattamento b), la data « 1° gennaio 1995 » è sostituita da « 1° gennaio 1996 ».

2. Al punto 2 (direttiva 93/37/CEE del Consiglio):

a) nell'adattamento d), dopo il terzo trattino, è inserito il seguente nuovo trattino:

« - per il Liechtenstein, "Handelsregister", "Gewerberegister"; »;

b) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:

« g) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre Parti contraenti. »

3. Al punto 3 (direttiva 93/36/CEE del Consiglio):

a) nell'adattamento e), dopo il terzo trattino, è inserito il nuovo trattino seguente:

« - nel Liechtenstein, "Handelsregister", "Gewerberegister"; »;

b) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:

« h) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre parti contraenti. »

4. Al punto 4 (direttiva 93/38/CEE del Consiglio):

a) all'inizio dell'adattamento a), è aggiunta la nuova frase seguente:

« Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996; »;

b) l'ultimo comma dell'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:

« Durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre parti contraenti; ».

5. Alla fine del punto 4 bis (decisione 93/327/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

« Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla decisione entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della decisione è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre parti contraenti. »

6. Al punto 5 (direttiva 89/665/CEE del Consiglio), nell'adattamento a), la data « 1° gennaio 1995 » è sostituita da « 1° gennaio 1996 ».

7. Al punto 5 bis (direttiva 92/13/CEE del Consiglio), l'adattamento a) è sostituito dal testo seguente:

« a) Per il Liechtenstein e la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore contemporaneamente alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, in conformità dell'allegato XVI dell'accordo SEE. Durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altri parti contraenti. »

8. Al punto 5 ter (direttiva 92/50/CEE del Consiglio):

a) nell'adattamento b), dopo il terzo trattino, è aggiunto il trattino seguente:

« - nel Liechtenstein, "Handelsregister","Gewerberegister"; »;

b) è aggiunto il nuovo adattamento seguente:

« c) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra il Liechtenstein e le altre parti contraenti. »

9. Al punto 6 [regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio], nell'adattamento a), la data « 1° gennaio 1995 » è sostituita da « 1° gennaio 1996 ».

B. Appendice 14: AUTORITÀ NAZIONALI ALLE QUALI SI POSSONO PRESENTARE RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO 1. Nell'apendice 14, prima della voce « NORVEGIA », è aggiunta la seguente nuova voce:

« LIECHTENSTEIN

Amt fuer Volkswirtschaft (Ufficio per l'economia nazionale) ».

ALLEGATO 10 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XVII (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, e n. 10/95 (2), è modificato come in appresso.

1. Al punto 6 [regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente nuovo adattamento:

« d) Inoltre si applica la disposizione seguente:

Considerata l'unione in materia di brevetti fra il Liechtenstein e la Svizzera, il Liechtenstein non rilascia alcun certificato protettivo complementare per i medicinali, come stabilito dal presente regolamento. »

ALLEGATO 11 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XVIII (SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

Parità di trattamento fra uomini e donne

1. Al punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio), il testo dell'adattamento è sostituito dal testo seguente:

« Il Liechtenstein attua le misure necessarie per ottemperare alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

ALLEGATO 12 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XX (AMBIENTE) dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, e nn. 22/94 (2) e 23/94 (3), del 28 ottobre 1994, è modificato come in appresso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

A. Capo I. Argomenti di carattere generale

1. Al punto 2 bis (direttiva 91/692/CEE del Consiglio), all'adattamento è aggiunta la seguente frase:

« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

B. Capo IV. Prodotti chimici, rischi industriali e biotecnologia

1. Al punto 24 (direttiva 90/219/CEE del Consiglio), nell'adattamento, i termini « Il Liechtenstein » sono soppressi ed è aggiunta all'adattamento la seguente frase:

« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996. »

2. Al punto 24 bis (decisione 91/448/CEE) è aggiunta all'adattamento la seguente frase:

« Il Liechtensein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° luglio 1996. »

3. Al punto 25 (direttiva 90/220/CEE del Consiglio), nell'adattamento a), i termini « Il Liechtenstein » sono soppressi ed è aggiunta all'addattamento la seguente frase:

« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996. »

4. Al punto 25 bis (decisione 91/596/CEE del Consiglio) è aggiunta la seguente frase all'adattamento b):

« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° luglio 1996. »

5. Al punto 25 ter (decisione 92/146/CEE della Commissione) è aggiunta all'adattamento la seguente frase:

« Il Liechtensein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alla decisione a decorrere dal 1° luglio 1996. »

C. Capo V. Rifiuti

1. Al punto 32 quater [regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio] è aggiunto all'adattamento il nuovo comma seguente:

« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli articoli 2, 40, 41 e 42 del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

ALLEGATO 13 della decisione n. 1/95 del Consiglio SEE

L'allegato XXI (STATISTICHE) dell'accordo SEE, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 (1), del 21 marzo 1994, è modificato come in appresso.

A. Statistiche delle imprese

1. Al punto 1 (direttiva 64/475/CEE delConsiglio):

a) è inserito il seguente nuovo adattamento:

« b) La direttiva non si applica al Liechtenstein; »;

b) nell'adattamento d) è soppresso il termine « Liechtenstein ».

2. Al punto 3 (direttiva 72/221/CEE del Consiglio):

a) è inserito il seguente nuovo adattamento:

« b) La direttiva non si applica al Liechtenstein; »;

b) nell'adattamento d) è soppresso il termine « Liechtenstein »;

c) l'adattamento e) è soppresso.

3. Al punto 4 ter [regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio] è inserito il seguente nuovo adattamento:

« c) Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare al regolamento anteriormente al 1° gennaio 1997. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede a un riesame, tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »

B. Statistiche dei trasporti

1. Al punto 5 (direttiva 78/546/CEE del Consiglio) è inserito il seguente nuovo adattamento:

« a) Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare alla direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede ad un riesame, tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »

2. Al punto 7 bis (decisione 93/704/CE del Consiglio) è inserito il seguente nuovo adattamento:

« c) Per il Liechtenstein i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sono comunicati per la prima volta anteriormente al 1° aprile 1996 per l'anno 1995. »

C. Statistiche del commercio estero e intracomunitario

1. Tra il titolo della rubrica « Statistiche del commercio estero e intracomunitario » ed il punto 8 [regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio] è inserito il seguente testo:

« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nella presente rubrica, anteriormente al 1° gennaio 1999. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede a un riesame , tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »

D. Statistiche demografiche e sociali

1. Al punto 18 bis [regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio] è inserito il seguente nuovo adattamento:

« f) Il regolamento non si applica al Liechtenstein. »

E. Nomenclature

1. Al punto 20 [regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio], al termine dell'adattamento è aggiunta la seguente frase:

« Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare al regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1996. »

2. Al punto 20 bis [regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio]:

a) nell'adattamento c), dopo il termine « Islanda; » è inserito il seguente testo:

« "Gemeinde" nel Liechtenstein; »;

b) è aggiunto il seguente nuovo adattamento:

« d) Per il Liechtenstein il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 2 termina il 31 dicembre 1997. »

F. Statistiche dell'agricoltura

1. Al punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] è inserito il seguente nuovo adattamento:

« f) Il Liechtenstein mette in vigore le misure necessarie per ottemperare al regolamento anteriormente al 1° gennaio 1997. Al termine di questo periodo di transizione il Comitato misto SEE procede a un riesame, tenendo debitamente conto della situazione specifica del Liechtenstein per quanto riguarda il suo sistema statistico. »

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sull'applicazione del protocllo 4 a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Liechtenstein

1. Le autorità doganali della Svizzera possono rilasciare certificati di circolazione delle merci EUR 1 conformemente alle disposizioni del protocollo 4 dell'accordo SEE per quanto riguarda le merci originarie del SEE ai sensi del suddetto protocollo che sono state esportate dal Liechtenstein in Svizzera e che sono riesportate in una parte contraente dell'accordo SEE diversa dal Liechtenstein.

2. Il termine « esportare » impiegato nel protocollo 4 dell'accordo SEE può anche applicarsi agli esportatori in Svizzera per quanto riguarda le merci originarie del SEE ai sensi del suddetto protocollo che sono state esportate dal Liechtenstein in Svizzera e che sono riesportate in una Parte contraente dell'accordo SEE diversa dal Liechtenstein. Gli esportatori svizzeri possono emettere una dichiarazione su fattura conformemente all'articolo 21 del protocollo se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti del protocollo.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano unicamente a condizione che il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR 1, l'autorizzazione degli esportatori autorizzati, il controllo delle prove d'origine e l'applicazione delle disposizioni relative alle sanzioni avvengano ad opera delle autorità competenti conformemente alle disposizioni di cui al protocollo 4. Nell'eventualità di una controversia con le autorità svizzere, che non possa essere risolta, dette autorità possono formulare osservazioni scritte perché siano esaminate dal Comitato misto SEE. In tali casi il Comitato ha la facoltà di invitare queste autorità a comparire per esporre oralmente le loro osservazioni.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sulla procedura di transito attraverso la Svizzera

Il Consiglio SEE prende atto delle specifiche modalità di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda i dazi riscossi alla frontiera svizzera sulle merci oggetto dell'accordo SEE ma escluse dall'accordo di libero scambio Svizzera-CEE del 1972 (ALS).

Qualora l'importazione di tali merci sia effettuata dalle autorità doganali svizzere non specificamente incaricate dello sdoganamento SEE per il Liechtenstein, l'importatore può avvalersi di una delle seguenti opzioni:

i) il pagamento di dazi, riscossi ai sensi dell'ALS Svizzera-CEE e rimborsati dall'ufficio doganale del Liechtenstein; oppure ii) la convenzione relativa ad un regime comune di transito (articolo 20.2).

Le summenzionate opzioni per l'importatore del Liechtenstein sono state confermate dalle autorità doganali svizzere con lettera in data 25 novembre 1994.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sulla libera circolazione delle persone

Il Consiglio SEE rammenta che le parti contraenti dell'accordo SEE si sono impegnate a rivedere, al termine del periodo di transizione di cui al protocollo 15 dell'accordo, le disposizioni transitorie ivi previste, tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein.

Il Consiglio SEE riconosce che il Liechtenstein ha una superficie abitabile molto ridotta, a carattere rurale, e che la percentuale di cittadini stranieri ivi residenti o esercitanti un'attività, è particolarmente elevata. Riconosce inoltre che per il Liechtenstein la preservazione dell'identità nazionale costituisce un elemento di interesse vitale.

Il Consiglio SEE conviene che, nel contesto del riesame delle disposizioni transitorie previste dall'accordo, siano presi in considerazione gli elementi che, conformemente alla dichiarazione del Governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese, possono giustificare l'adozione, da parte di questo Stato, di misure di salvaguardia conformemente all'articolo 112 dell'accordo SEE, vale a dire uno straordinario aumento del numero di cittadini degli Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA), ovvero del numero totale di posti di lavoro nell'economia del paese, rispetto alla popolazione residente. Sono inoltre prese in considerazione le eventuali ripercussioni dell'entrata in vigore tardiva dell'accordo SEE nei confronti del Liechtenstein. Le parti contraenti si adoperano peraltro, in caso di difficoltà, per trovare una soluzione che consenta al Liechtenstein di evitare di ricorrere a misure di salvaguardia. Resta inteso che un trattamento analogo deve essere garantito ai cittadini degli Stati parti contraenti dell'accordo SEE e che all'atto del suddetto riesame verrà preso in considerazione solo l'aumento del numero di cittadini di detti Stati.

Infine il Consiglio SEE rammenta che, conformemente all'articolo 5 dell'accordo SEE, il Liechtenstein può, in qualsiasi momento, sollevare una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sul protocollo 18

Il Consiglio SEE prende atto che il Liechtenstein adempirà i propri obblighi conformemente alle disposizioni del protocollo 18 nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera.

Qualora l'autorità monetaria responsabile per il Liechtenstein prenda misure conformemente all'articolo 43 dell'accordo, il Liechtenstein ne informa gli altri Stati AELS (EFTA) ed il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.

Il Liechtenstein si adopera per comunicare preventivamente tali misure agli altri Stati AELS (EFTA) ed al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) nella misura del possibile.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sulla partecipazione finanziaria del Liechtenstein relativa alla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Il Consiglio SEE prende atto dell'intenzione del Liechtenstein di partecipare a programmi quadro, progetti o altre azioni dell'UE nei settori specifici al di fuori delle quattro libertà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Liechtenstein. Di conseguenza il Liechtenstein contribuirà, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, ai relativi bilanci di detti programmi, progetti o azioni, a decorrere dal 1° gennaio 1995. I contribuiti del Liechtenstein per il 1995 saranno versati dopo che l'accordo SEE sarà entrato in vigore per il Liechtenstein. Dal 1° gennaio 1995 fino alla data di entrata in vigore dell'accordo per il Liechtenstein quest'ultimo può partecipare ai programmi, progetti o azioni elencati nel protocollo 31 in qualità di osservatore.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sul commercio nei settori non armonizzati

Il Consiglio SEE conferma che, per i prodotti che, all'interno del SEE, vengono immessi per la prima volta sul mercato nel territorio del Liechtenstein, resta inteso che il principio « Cassis de Dijon » si applica, nel commercio tra il Liechtenstein e le altre Parti contraenti dell'accordo SEE, soltanto ai prodotti originari del SEE.

Il Comitato misto SEE riesamina la situazione un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Liechtenstein.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sui cittadini del principato del Liechtenstein in possesso di diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni conferiti in un paese terzo

Prendendo atto che l'« acquis » comunitario contenuto nell'allegato VII dell'accordo SEE, adattato ai fini del SEE, si riferisce soltanto ai diplomi, certificati e altri titoli conferiti principalmente nelle parti contraenti;

solleciti tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini del Principato del Liechtenstein che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché nel Liechtenstein stesso vi sono limitate possibilità di istruzione superiore;

prendendo inoltre atto del fatto che il Liechtenstein ha concluso accordi con numerosi istituti di istruzione in paesi terzi, che comportano l'obbligo di fornire un contributo finanziario a detti istituti;

le parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini del Principato del Liechtenstein in possesso di diplomi di studio contemplati dall'« acquis » di avviare e di proseguire le attività in questione all'interno dello Spazio economico europeo riconoscendo detti diplomi, ed in particolare quelli conseguiti in istituti ai quali il Liechtenstein fornisce un contributo finanziario, nei rispettivi territori.

Su richiesta, il Comitato misto SEE riesamina la situazione.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SEE sulla fornitura, da parte del Liechtenstein al Comitato misto SEE, di taluni dati relativi alla libera circolazione delle merci

Il Consiglio SEE prende atto che il Liechtenstein intende fornire al Comitato misto SEE, su base semestrale, dati relativi al suo commercio con le altre parti contraenti.

Il Comitato misto SEE rispetterà la riservatezza di questi dati statistici che sono trasmessi dal Liechtenstein per consentire al Comitato stesso di controllare il buon funzionamento dell'accordo.

Top