Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21976A0706(01)

    Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada

    GU L 260 del 24.9.1976, p. 2–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1976/2300/oj

    Related Council decision
    Related Council regulation

    21976A0706(01)

    Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada

    Gazzetta ufficiale n. L 260 del 24/09/1976 pag. 0002 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0029
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0029
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 8 pag. 0151
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 6 pag. 0137
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 6 pag. 0137


    ACCORDO QUADRO di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canadà

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    a nome della Comunità economica europea, e

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    a nome della Comunità europea dell'energia atomica, nonché

    IL GOVERNO DEL CANADÀ,

    ISPIRATI dalle comuni tradizioni, dalle particolari affinità e dall'identità di aspirazioni che uniscono i paesi delle Comunità europee ed il Canadà;

    RICONOSCENDO che le Comunità europee e il Canadà desiderano istituire un reciproco legame diretto, volto a sostenere, completare ed estendere la cooperazione tra gli Stati membri delle Comunità europee e il Canadà;

    RISOLUTI a consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni commerciali ed economiche nella piena misura consentita dalla loro crescente capacità di rispondere alle reciproche esigenze sulla base di un mutuo vantaggio;

    CONSAPEVOLI della corrente di scambi già cospicua fra le Comunità europee e il Canadà;

    CONSAPEVOLI che il più dinamico rapporto di scambio auspicato sia dalle Comunità europee sia dal Canadà richiede una stretta cooperazione in tutte le sfere dell'attività commerciale ed economica;

    PERSUASI che siffatta cooperazione dovrebbe essere realizzata in via evolutiva e pragmatica in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche;

    DESIDEROSI inoltre di rafforzare i loro rapporti e di contribuire insieme alla cooperazione economica internazionale;

    HANNO DECISO di concludere un accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea nonché la Comunità europea dell'energia atomica e il Canadà e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

    IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

    Max van der STOEL,

    Presidente del Consiglio,

    Ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi;

    Sir Christopher SOAMES,

    Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee;

    IL GOVERNO DEL CANADÀ:

    Sig. Allan J. MAC EACHAN,

    Ministro degli affari esteri;

    I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

    HANNO CONCORDATO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

    Articolo I

    Trattamento della nazione più favorita

    In conformità dei diritti e degli obblighi sanciti dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio, le parti contraenti si impegnano ad accordarsi a vicenda, su base di parità e di reciprocità, il trattamento della nazione più favorita.

    Articolo II

    Cooperazione commerciale

    1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione dei reciproci scambi commerciali al più alto livello possibile.

    A tale scopo, in conformità delle rispettive politiche ed obiettivi, le parti contraenti si impegnano a: a) cooperare a livello internazionale e bilateralmente alla soluzione di problemi commerciali di comune interesse;

    b) fare il possibile per concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni nelle transazioni commerciali a cui una o l'altra di esse siano interessate;

    c) tener pienamente conto dei rispettivi interessi e esigenze per quanto riguarda l'accesso alle risorse e la loro successiva trasformazione.

    2. Le parti contraenti si adopereranno per scoraggiare, in conformità delle rispettive legislazioni, qualsiasi restrizione della concorrenza da parte delle imprese delle loro rispettive industrie, incluse le politiche di prezzo che abbiano per effetto di falsare il gioco della concorrenza.

    3. Le parti contraenti convengono di consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra, e di esaminare i suddetti problemi nel quadro della commissione mista di cooperazione di cui all'articolo IV.

    Articolo III

    Cooperazione economica

    1. Date la complementarità delle loro economie nonché le loro capacità ed aspirazioni economiche a lungo termine, le parti contraenti promuoveranno una reciproca cooperazione economica in tutti i settori che esse giudichino adeguati. Tra gli obiettivi di detta cooperazione saranno compresi i seguenti: - potenziamento e prosperità delle rispettive industrie;

    - promozione del progresso tecnologico e scientifico;

    - apertura di nuove fonti di approvvigionamento e di nuovi mercati;

    - creazioni di nuove possibilità di lavoro;

    - riduzione delle sperequazioni regionali;

    - tutela e miglioramento dell'ambiente;

    - generale contributo allo sviluppo delle rispettive economie e del rispettivo tenore di vita.

    2. Per conseguire i suddetti obiettivi, le parti contraenti promuoveranno e faciliteranno, fra l'altro: - più ampi legami intersocietari tra le rispettive industrie, soprattutto in forma di associazioni momentanee;

    - maggiore partecipazione delle rispettive imprese nazionali allo sviluppo industriale delle parti contraenti a condizioni reciprocamente vantaggiose;

    - intensificazione degli investimenti a reciproco vantaggio;

    - scambi tecnologici e scientifici;

    - operazioni comuni delle rispettive imprese ed organizzazioni nei paesi terzi.

    3. Le parti contraenti promuoveranno opportunamente un regolare scambio di informazioni industriali, agricole ed altre in materia di cooperazione commerciale ed economica nonché lo sviluppo di contatti e di attività di promozione tra imprese ed organizzazioni in questi settori nelle Comunità ed in Canadà.

    4. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità applicabili in materia, il presente accordo e qualunque azione intrapresa a norma di esso lasceranno assolutamente integra la facoltà degli Stati membri delle Comunità di avviare attività bilaterali con il Canadà nel settore della cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con il suddetto paese.

    Articolo IV

    Commissione mista di cooperazione

    Verrà istituita una commissione mista di cooperazione per promuovere e controllare le varie attività commerciali e di cooperazione economica in programma tra le Comunità e il Canadà. Nel quadro di detta commissione si terranno consultazioni ad un livello appropriato per facilitare l'applicazione del presente accordo e per favorire il conseguimento dei suoi obiettivi generali. La commissione si riunirà normalmente almeno una volta all'anno. Su richiesta di una delle due parti la commissione si riunirà in seduta speciale. Verranno costituite sottocommissioni, se del caso, per assistere la commissione mista nell'adempimento dei suoi compiti.

    Articolo V

    Altri accordi

    1. Nessuna disposizione del presente accordo influenzerà o lederà i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, derivanti dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio.

    2. Qualora le disposizioni del presente accordo siano incompatibili con quelle dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica ed il Canadà, concluso il 6 ottobre 1959, si applicano le disposizioni del presente accordo.

    3. Fatte salve le disposizioni relative alla cooperazione economica di cui all'articolo III, paragrafo 4, le disposizioni del presente accordo si sostituiranno alle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri delle Comunità ed il Canadà le quali si rivelino incompatibili od identiche alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo VI

    Comunità europea del carbone e dell'acciaio

    La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed i suoi Stati membri stipulano col Canadà un protocollo separato.

    Articolo VII

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica al territorio del Canadà ed ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono le Comunità, alle condizioni indicate nei suddetti trattati.

    Articolo VIII

    Durata

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente accordo ha durata indeterminata e può essere denunciato da una delle parti contraenti dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, con preavviso di un anno.

    Articolo IX

    Lingue facenti fede

    Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

    Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

    In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Framework Agreement.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.

    Udfærdiget i Ottawa, den sjette juli nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

    Geschehen zu Ottawa am sechsten Juli neunzehnhundertsechsundsiebzig.

    Done at Ottawa on the sixth day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

    Fait à Ottawa, le six juillet mil neuf cent soixante-seize.

    Fatto a Ottawa, addì sei luglio millenovecentosettantasei.

    Gedaan te Ottawa, de zesde juli negentienhonderdzesenzeventig.

    For Rådet og Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

    Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

    For the Council and the Commission of the European Communities

    Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

    Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

    Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000324">

    For regeringen for Canada

    Für die Regierung von Kanada

    For the Government of Canada

    Pour le gouvernement du Canada

    Per il governo del Canadà

    Voor de Regering van Canada >PIC FILE= "T0000325">

    Top